n. 93 del 23.07.2010 (Parte Prima)
MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E L’ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1999, N. 15
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l’eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione Emilia-Romagna, in attuazione della normativa comunitaria, può concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie o di infestazioni parassitarie.
Art. 2
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese singole o associate del settore agricolo primario che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, impartite dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31).
Art. 3
Contributi
1. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base di uno specifico programma di cui all’articolo 1, comma 2, della presente legge, la Giunta regionale, con propri atti, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, fissa l’importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.
2. Il contributo, determinato nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1 del presente articolo, non può superare il cento per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte in conseguenza di fitopatie o di infestazioni parassitarie ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.
3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono accedere ad altre linee di intervento, previste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalità.
Art. 4
Adempimenti comunitari
1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n. 70/2001, gli aiuti di cui alla presente legge sono soggetti all’obbligo di comunicazione alla Commissione europea.
Art. 5
Protezione dei dati personali
1. I dati relativi ai beneficiari di contributi di cui all’articolo 2 sono trattati dalla Regione per le finalità istituzionali previste dalla presente legge.
2. Le operazioni di trattamento di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate secondo le modalità e condizioni previste nel Regolamento regionale 31 ottobre 2007, n. 2 (Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell’Agrea, dell’Agenzia regionale di Protezione civile, dell’Agenzia regionale Intercent-ER e dell’Ibacn).
Art. 6
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La legge regionale 27 luglio 1999, n. 15 (Interventi urgenti per la prevenzione dei danni alla frutticoltura prodotti da Sharka) è abrogata.
2. Le procedure relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi relativi alla legge 1° luglio 1997, n. 206 (Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi) ed alla legge regionale n. 15 del 1999, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni dei rispettivi avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Sono fatte salve le disposizioni regionali attuative della legge n. 206 del 1997.
Art. 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1997, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 23 luglio 2010 VASCO ERRANI