n.65 del 27.04.2011 periodico (Parte Seconda)

Iscrizione dell'Associazione denominata "Associazione Alpini Emilia-Romagna di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Alpini", con sede in Bologna, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 12/2005 e ss.mm.

IL RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 1173/2009 e n. 1377/2010; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e s. m.; 

Vista la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 8191 del 28/7/2010 avente per oggetto “Conferimento incarico interinale di Responsabile del Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, terzo settore, servizio civile alla dott.ssa Maura Forni già Responsabile del Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza; 

Premesso che l’Associazione denominata “Associazione Alpini Emilia-Romagna di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini”, con sede legale in Bologna, Via del Pratello n. 96, C.F. 91220640378, con determinazione 14251/10, così come rettificata con determinazione 421/11, è stata cancellata dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/05 e ss.mm. per non aver ottemperato a procedure attivate dalla Regione per la verifica del permanere dei requisiti necessari all’iscrizione al registro di cui sopra; 

Dato atto che successivamente alla cancellazione, l’Associazione in argomento ha comunque inviato a questa Regione la documentazione regolarmente compilata relativa alle procedure di verifica più su richiamate; 

Vista l’istanza in data 8/3/2011, acquisita agli atti con prot. n. PG/2011/0061785 dell’8/3/2011, con cui il Presidente dell’Associazione in oggetto, ha chiesto che la stessa sia reiscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/05 e ss.mm.; 

Considerato che l’Associazione in argomento, costituita l’8/4/2002 con scrittura privata registrata, si prefigge i seguenti obiettivi:

  1. tenere vive e tramandare le tradizioni degli Alpini, difenderne le caratteristiche, illustrarne le glorie e le gesta;
  2. rafforzare tra gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli di fratellanza nati dall’adempimento del comune dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti di competenza, gli interessi e l’assistenza;
  3. favorire i rapporti con i Reparti e con gli Alpini in armi;
  4. promuovere e favorire lo studio dei problemi della montagna e del rispetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della formazione spirituale e intellettuale delle nuove generazioni;
  5. promuovere e concorrere in attività di volontariato e Protezione Civile, con possibilità di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prioritario dell’identità associativa e della autonomia decisionale;

Dato atto che dalla documentazione acquisita agli atti del Servizio Programmazione e Sviluppo del sistema dei servizi sociali. Promozione sociale, terzo settore, servizio civile risulta che esistono tutti i presupposti necessari previsti dalla L.R. 12/05 e ss.mm. e dalla deliberazione della Giunta regionale 139/06 per l’accoglimento dell’istanza citata; 

Dato atto che l’Associazione è da ritenersi a rilevanza regionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 140/06; 

Preso atto che il Comune di Bologna non ha espresso il parere preventivo sull’iscrivibilità dell’Associazione in oggetto entro i termini previsti dalla su richiamata deliberazione 139/06; 

Ritenuto pertanto di poter procedere prescindendo da detto parere;

Attestata la regolarità amministrativa; 

determina:

  1.  l’Associazione denominata “Associazione Alpini Emilia-Romagna di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Alpini”, con sede legale in Bologna, Via del Pratello n. 96, C.F. 91220640378, è iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. 12/05 e ss.mm.;
  2. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’Associazione in oggetto, al Comune e alla Provincia interessati e all’Agenzia regionale delle Entrate;
  3. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel BURERT.

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