n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Assegnazione fondi alle Province per l'attuazione dei piani di controllo delle specie "fossorie" ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 19, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato art. 19 prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché dalle guardie forestali e dalle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”;

Visto in particolare l’art. 16 della L.R. n. 8/1994, così come modificato dalla predetta L.R. n. 1/2016, a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Dato atto che le attività di sorveglianza e manutenzione svolte con continuità dai soggetti preposti alla gestione della rete idrografica naturale e artificiale (Autorità idrauliche) evidenziano che la prevenzione degli eventi calamitosi è strettamente legata al contenimento numerico delle specie fossorie (nutria, volpe, tasso e istrice) che impattano negativamente a causa della costruzione di tane nelle opere di difesa arginale e/o spondali dei corsi d’acqua, aumentando sensibilmente il rischio di allagamenti dovuti al cedimento di tali strutture;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 611 del 15 aprile 2019 e successive modifiche e n. 546 del 19 aprile 2021 con le quali si è provveduto all’approvazione dei piani di controllo di cui al citato art. 19, della legge n. 157/1992 per le specie volpe e nutria, nonché la propria deliberazione n. 612 del 15 aprile 2019, con la quale è stato approvato un piano di controllo per le specie Tasso ed Istrice limitatamente ai tratti fluviali di Secchia e Panaro ricadenti nella Provincia di Modena;

Richiamata inoltre la L.R. n. 14 del 21 ottobre 2021 “Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, ed in particolare l’art. 8, che stabilisce:

- al comma 1, che al fine di garantire maggiore efficacia nell’attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e contribuire alla prevenzione dei crolli delle arginature dei corsi d'acqua, la Regione, per gli anni 2021 e 2022, concorre al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani medesimi da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

- al comma 2, che il riparto delle somme spettanti alle Province e alla Città metropolitana di Bologna in base al comma 1 è definito con apposito atto della Giunta regionale che ne definisce i criteri, le tipologie di spesa oggetto di rendicontazione e le modalità di erogazione;

- al comma 3, che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto un contributo una tantum nel limite massimo di euro 400.000,00 per l’esercizio 2021 e di euro 600.000,00 per l’esercizio 2022;

Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate dal competente Servizio attività faunistico venatorie e pesca, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente atto non rientrano nell’ambito di quanto previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 12 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)”;

- la L.R. 29 dicembre 2020, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la L.R. 29 luglio 2021, n. 9 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2021-2023”;

- la propria deliberazione n. 2004 del 28 dicembre 2020 avente ad oggetto “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2021–2023” e suc. mod.;

Richiamata, da ultimo, la propria deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2021 “Variazione di bilancio in attuazione della L.R. n. 14 del 2021 per misure urgenti a sostegno del sistema economico”, con la quale è stato istituito il capitolo U18112 “Contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (art. 8, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)”, del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, dotato con i seguenti importi:

- euro 400.000,00 per l’anno 2021;

- euro 600.000,00 per l’anno 2022;

Ritenuto di provvedere con il presente atto:

- a dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 8, della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

- a destinare all’erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 14/2021, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 allocata sul capitolo di spesa U18112 “Contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (art. 8, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, così ripartita:

- quanto ad euro 400.000,00 nell’anno di previsione 2021;

- quanto ad euro 600.000,00 nell’anno di previsione 2022;

- ad individuare come criterio di riparto fra le Province e Città metropolitana di Bologna, la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di altezza;

- ad approvare il riparto delle somme spettanti alle Province e Città metropolitana come riportato all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- ad assumere gli impegni di spesa sul capitolo U18112 “Contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (art. 8, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, per complessivi euro 400.000,00 nell’anno di previsione 2021 ed euro 600.000,00 nell’anno di previsione 2022, in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione;

- ad approvare le “Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), nella formulazione di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che è stato accertato che le già menzionate previsioni di pagamento a valere sull’anno di previsione 2021 sono compatibili con le prescrizioni previste all’art. 56 comma 6 del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei successivi provvedimenti nei quali si articolerà la procedura di spesa per l’anno 2022;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamate, inoltre, le determinazioni direttoriali:

- n. 10333 del 31 maggio 2021 recante: “Conferimento di incarichi dirigenziali e proroga degli incarichi ad interim nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- n. 10257 del 31 maggio 2021 “Conferimento incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione generale Politiche finanziarie”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto:

- dei pareri allegati;

- dell’allegato visto di regolarità contabile;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 8, della L.R. n. 14 del 2021 concorrendo al finanziamento delle spese per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 da parte delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

2) di destinare all’erogazione dei contributi di cui al comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 14/2021, la somma complessiva di euro 1.000.000,00 allocata sul capitolo di spesa U18112 “Contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (art. 8, L.R. 21 ottobre 2021, n.14)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 così ripartita:

- quanto ad euro 400.000,00 nell’anno di previsione 2021;

- quanto ad euro 600.000,00 nell’anno di previsione 2022;

3) di individuare come criterio di riparto fra le Province e Città metropolitana di Bologna, la lunghezza delle aste fluviali presenti in ambito provinciale sommata alla lunghezza dei canali aventi arginature di almeno un metro di altezza;

4) di approvare:

- il riparto delle somme spettanti alle Province e Città metropolitana di Bologna come riportato all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

- le “Modalità di rendicontazione e liquidazione dei contributi per l'attuazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie previsti in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) di cui all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

5) di imputare la spesa complessiva di Euro 1.000.000,00 sul capitolo U18112 “Contributi ad amministrazioni locali per la realizzazione dei piani di controllo delle specie con abitudini fossorie (art. 8, L.R. 21 ottobre 2021, n. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, approvato con propria deliberazione n. 2004/2020 e succ. mod., che presenta la necessaria disponibilità, registrata come segue:

- quanto ad Euro 400.000,00 al n. 11128 di impegno sull'anno di previsione 2021, relativamente ai contributi concessi per l’anno 2021;

- quanto ad Euro 600.000,00 al n. 1361 di impegno sull'anno di previsione 2022, relativamente ai contributi concessi per l’anno 2022;

6) che le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risultano essere le seguenti:

Capitolo U18112

- Missione 16 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.04.01.002 - COFOG 04.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040401002- C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;

Missione 16 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.04.01.004 - COFOG 04.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 104040100- C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 34

7) di stabilire che alla liquidazione dei contributi concessi e rendicontati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, provvederà il Responsabile del Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e della propria deliberazione 2416/2008 e ss.mm.ii., con le modalità previste dal punto 3, dell’allegato 2, approvato con il presente atto;

8) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

9) di stabilire inoltre che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del medesimo Decreto legislativo.

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