n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Approvazione convenzione per la promozione e la realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti degli istituti tecnici e professionali con riferimento prioritario agli istituti tecnici agrari e professionali e istituti tecnici ad indirizzo "costruzioni, ambiente e territorio dell'Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che:

- il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e correlate al lavoro registrati nel territorio regionale mostra un’incidenza di particolare rilievo nei comparti edilizia e agricoltura;

- l’educazione alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro assume una funzione fondamentale nell’ambito della programmazione didattica delle scuole dell’autonomia;

- i dispositivi normativi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che in ambito scolastico, trovano applicazione anche per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in contesti esterni all’istituzione scolastica, in quanto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm., gli stessi sono equiparati allo status dei lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti;

- la realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, previsti a partire dalle classi terze dell'anno scolastico 2015-2016 nel curriculum scolastico per un ammontare complessivo, per gli Istituti Tecnici e Professionali, di 400 ore nel secondo biennio e quinto anno, prevede lo svolgimento dell’attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro effettuata secondo quanto disposto dalla normativa succitata a favore degli studenti destinatari dei medesimi;

- la promozione e la tutela della salute e sicurezza degli ambienti di vita, studio e lavoro deve essere innanzitutto un’attività non solo educativa ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini e lavoratori di domani;

Visti:

- il D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81” ed i successivi decreti attuativi, che prevede che le Regioni e altri organismi ed Istituzioni, tra cui l'INAIL, svolgano attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ed in particolare l'art. 37, comma 1, concernente gli adempimenti previsti in materia di formazione;

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 21 dicembre 2011, con repertorio n. 221/CSR, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, relativo alla formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori;

- il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 inerente i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- le disposizioni del Piano Regionale della Prevenzione 2015-2018, approvato con propria deliberazione n. 771 del 29 giugno 2015, in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro;

- la propria deliberazione n. 938 del 3 luglio 2006 avente per oggetto: “Recepimento Accordo Stato Regioni D.Lgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP”;

- i DD.PP.RR. n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 di riordino degli Istituti Professionali e Tecnici che prevedono l’Alternanza Scuola-Lavoro quale strumento didattico di realizzazione dei percorsi;

- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 16 gennaio 2012 in materia di Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, entrata in vigore il 16 luglio 2015;

- l’art.1, comma 33, della Legge succitata che prevede che i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro di cui al Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 siano attuati, negli Istituti Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore;

- l'art. 1, comma 38, della Legge sopra menzionata che stabilisce che “Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81”;

- la Guida Operativa per la scuola relativa alle Attività di Alternanza Scuola-Lavoro trasmessa con nota prot. n. 9750 dell'8 ottobre 2015 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ed in particolare il paragrafo 11 “Salute e sicurezza degli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro nelle strutture ospitanti” e il Manuale “Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola” edizione 2013, a cura dell’INAIL e del MIUR, menzionato nel suddetto paragrafo;

- la propria deliberazione n. 1489 del 12 ottobre 2009 recante all'oggetto “Protocollo Quadro d'Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale Emilia-Romagna”;

- l'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione”, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna e la Regione Emilia-Romagna intendono collaborare nelle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione de gli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

Considerato che:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le succitate Reti, la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna, con il supporto del Gruppo regionale Formazione-Scuola SPSAL (Servizi Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) delle Aziende USL, a seguito delle attività positivamente sperimentate nell'anno scolastico 2015-2016, hanno definito uno schema di Convenzione per lo svolgimento delle suddette attività, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il contenuto dell'allegato schema di Convenzione è stato valutato positivamente e condiviso dalla Regione Emilia-Romagna;

- le attività realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna previste dalla presente Convenzione non comportano oneri a carico dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna né delle Istituzioni Scolastiche afferenti alle Reti;

- le sopra citate attività saranno valutate, al termine di ogni anno scolastico e definite per l'anno scolastico successivo da parte di un Gruppo di Coordinamento, composto da rappresentanti delle Parti firmatarie la presente Convenzione, che verrà nominato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna;

Ritenuto opportuno attivare la collaborazione richiesta, approvando la Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento, con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione” e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle suesposte attività;

Dato atto che, a seguito della approvazione della Convenzione di cui alla presente deliberazione, alla sottoscrizione della stessa provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

Rilevato che la Convenzione in parola ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 628 del 29 maggio 2015, n. 1026 del 27 luglio 2015, n. 2185 del 21 dicembre 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 25 gennaio 2016, n. 270 del 29 febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016 e n. 702 del 16 maggio 2016;

Vista la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7098 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale, n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di attivare, sulla base di quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, la Rete degli Istituti Tecnici Agrari e Professionali dell'Emilia-Romagna - R.ITA.P.ER, la Rete delle Istituzioni Scolastiche con corsi di Istruzione Tecnica ad indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Emilia-Romagna” “A scuola di professione” e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per lo svolgimento delle attività di promozione e realizzazione di un'adeguata tutela della salute e sicurezza degli studenti di scuola secondaria di secondo grado, con riferimento prioritario agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali afferenti alle succitate Reti, in attuazione degli adempimenti previsti in materia di formazione di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm., sia in ambito scolastico che in riferimento alla realizzazione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro;

2. di approvare la Convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, le sopra menzionate Reti e la Direzione Regionale INAIL Emilia-Romagna per la realizzazione delle attività suesposte, di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui si definiscono gli impegni e gli obblighi reciproci delle Parti firmatarie la Convenzione, le attività da svolgere, le modalità di esecuzione delle medesime e i tempi;

3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione con le Parti firmatarie la medesima provvederà il Responsabile del Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con le modalità previste dall'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.;

4. di dare atto che a seguito della sottoscrizione della Convenzione in parola, non sono previsti oneri a carico del bilancio regionale;

5. di stabilire che la Convenzione ha durata triennale (aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, si provvederà agli obblighi di pubblicità ivi contemplati;

7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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