n.53 del 13.03.2015 (Parte Seconda)

Approvazione della Direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, pubblicata nella G.U. n. 113 del 15 maggio 2013, con la quale, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 e della tromba d’aria verificatasi il giorno 3 maggio 2013 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 7 agosto 2013, prorogato fino al 6 ottobre 2013, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013, pubblicata nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2013 e, da ultimo, ulteriormente prorogato fino al 3 febbraio 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2013;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna”, pubblicata nella G.U. n. 127 del 1 giugno 2013;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014, pubblicata nella G.U. n. 34 del 11 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 30 luglio 2014, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena prorogato per 180 giorni ovvero fino al 26 gennaio 2015 con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014, pubblicata nella G.U. n. 182 del 7 agosto 2014;

- il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 che all’articolo 3 prevede disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all’evento alluvionale del 17 gennaio 2014 che ha interessato i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero e le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo del Comune di Modena, già colpiti dal sisma del maggio 2012;

- il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93, che all’articolo 1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l’attuazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze;

- la determinazione n. 573 del 8 luglio 2013 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna con la quale, in attuazione della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83/2013, sono stati individuati i comuni di Castelfranco Emilia e Mirandola della provincia di Modena e, per la provincia di Bologna, quelli di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, quali comuni colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e già colpiti dal sisma del maggio 2012;

VISTI, inparticolare, i commi 5 e 7 dell’articolo 1del decreto legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014 ai sensi dei quali il Commissario delegato:

- può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015, alla copertura degli oneri per contributi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi in parola e per i più urgenti interventi connessi al programma di messa insicurezza idraulica dei territori colpiti dall’alluvione nonché per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie; ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico che abbiano subito danni a seguito di tali eventi;

- stabilisce, tra l’altro, sulla base dei danni verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche, definendo a tal fine i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dalla stesso Commissario delegato e nel limite delle risorse disponibili di cui sopra;

RICHIAMATE, per quanto qui rileva, le ordinanze commissariali:

- n. 2 del 5 giugno 2014, “Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena”; 

- n. 8 del 24 luglio 2014 “Modifiche ed integrazioni alla direttiva, approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena”;

EVIDENZIATO che:

- l’ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014 è stata adottata in vigenza del decreto-legge n. 74 del 12 maggio 2014 ovvero prima della relativa conversione ad opera della legge n. 93 del 27 giugno 2014;

- in sede di conversione del decreto-legge n. 74 del 12 maggio 2014 il riferimento alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 per mero errore materiale è stato effettuato con riguardo alla sola provincia di Modena;

- con legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (decreto “Sblocca Italia”), l’articolo 7 di tale decreto è stato emendato con l’inserimento del comma 9-sexies che recita testualmente “Le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014, n. 93, si applicano anche ai territori dei comuni della provincia di Bologna, già' colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e interessati dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, individuati dal Commissario delegato nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2013. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite delle risorse di cui al citato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014”;

DATO ATTO che la direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8/2014, rinvia ad un eventuale successivo provvedimento:

  • la definizione dei criteri, entità e modalità per l’eventuale riconoscimento dei contributi relativi alle fattispecie di cui:

- all’articolo 1, comma 6, ovvero ai danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati;

- all'articolo 1, comma 7, lettera a), ovvero ai danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla medesima direttiva, inagibili - alla data di tali eventi - in conseguenza del sisma del maggio 2012;

- all'articolo 1, comma 7, lettera b), ovvero all’abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed ai beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo ai sensi della medesima direttiva e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale;

  • il riconoscimento del contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 e fino al 100% della stessa nei casi di cui:

- all’articolo 4, comma 8, ovvero per i danni alle abitazioni principali:

- all’articolo 5, comma 6, ovvero per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile.

DATO ATTO, altresì, che la direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8/2014, all’articolo 2, commi 8 e 9, ha stabilito che i soggetti interessati ai contributi di cui alle fattispecie previste all’articolo 1, comma 6, e comma 7, lettere a) e b), della medesima direttiva presentassero comunque la domanda di contributo entro il termine perentorio del 8 agosto 2014;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 1 dell’8 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

- n. 1 del 5 giugno 2014, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi desinati alla ricostruzione, all’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica limitatamente ai Comuni del territorio dell’Emilia-Romagna già colpiti dal sisma del 2012, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 nonché dalla tromba d’aria verificatasi il 3 maggio 2013”, con la quale si è stabilito che il Comitato istituzionale e di indirizzo per il sisma 2012, nella composizione ristretta ai rappresentanti degli Enti locali interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 provveda ad assicurare il necessario raccordo istituzionale tra gli enti interessati, concordare e valutare le misure, iniziative ed interventi necessari al superamento dell’emergenza;

EVIDENZIATO che al punto 3 del dispositivo della richiamata ordinanza commissariale n. 2/2014 si prevede che agli oneri, stimati in € 50.000.000,00, relativi ai contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella direttiva ad essa allegata si provvederà con le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 74/2014, annualità 2014;

RILEVATO che:

- i Comuni interessati, nella seduta ristretta del Comitato istituzionale tenutasi il 12 settembre 2014, hanno rappresentato la necessità, non appena conclusa la fase istruttoria prevista dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8/2014, di provvedere alla definizione dei criteri, entità e modalità per il riconoscimento dei contributi relativi alle fattispecie e alla parte eccedente l’importo di € 85.000,00 di cui si è detto sopra;

- all’esito dell’attività istruttoria delle domande di contributo presentate entro il termine perentorio del 8 agosto 2014 si è accertato un fabbisogno finanziario che consente, a valere sulle risorse finanziarie disponibili, di procedere al riconoscimento anche dei contributi in parola nei limiti e secondo i criteri condivisi in sede di Comitato istituzionale;

RITENUTO:

- di approvare la Direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, recante in oggetto Direttiva disciplinante i criteri, l’ entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014

- di stabilire che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella Direttiva in allegato 1 alla presente ordinanza, stimati in € 1.760.000,00 si provvederà a valere sulla somma di € 50.000.000,00 di cui al punto 3 del dispositivo della richiamata ordinanza commissariale n. 2/2014, quota parte dell’annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

  1. di approvare la Direttiva in allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, recante in oggetto “Direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014”;
  2. di stabilire che agli oneri per far fronte alla copertura dei contributi spettanti secondo i criteri e nei limiti previsti nella Direttiva di cui al punto 1, stimati in € 1.760.000,00 si provvederà a valere sulla somma di € 50.000.000,00 di cui al punto 3 del dispositivo dell’ordinanza commissariale n. 2/2014, quota parte dell’annualità 2014 di 160 milioni di euro di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 74/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014;
  3. di pubblicare la presente ordinanza e la Direttiva di cui al punto 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
  4. di stabilire che la presente ordinanza e la Direttiva di cui al punto 1 entrano in vigore dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul BURERT.

Bologna, 13 marzo 2015

Il Commissario Delegato 

Stefano Bonaccini

Allegato 1

Direttiva disciplinante i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena ed agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014

  Art. 1

Finalità e ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione

1. La presente direttiva disciplina i criteri, l’entità e le modalità per il riconoscimento dei contributi per i danni conseguenti alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014, nel seguito denominati eventi calamitosi, in attuazione dell’art. 1, comma 6 e comma 7, lettere a) e b), dell’art. 4, comma 8, e dell’art. 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata dall’ordinanza commissariale n. 8 del 24 luglio 2014 - nel seguito indicata come direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni - ovvero per:

- i danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e i danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati (art. 1, comma 6);

- i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi e, alla data di tali eventi, inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 (art. 1, comma 7, lettera a);

- i danni all’abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed ai beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale (art. 1, comma 7, lettera b);

- i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di immobili, i cui oneri eccedano il massimale di € 85.000,00 quale contributo riconosciuto all’esito dell’istruttoria della relativa domanda (art. 4, comma 8, e art. 5, comma 6).

2. I contributi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti nei soli casi in cui la relativa domanda sia stata presentata, in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 8 agosto 2014.

3. La perizia asseverata di cui all’articolo 8 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, ove, ricorrendone l’obbligo, non sia stata allegata alla domanda di contributo, deve essere presentata al Comune entro il termine perentorio di 30 giorni successivi all’entrata in vigore della presente direttiva, decorso inutilmente il quale il Comune assegna all’interessato, affinché provveda, un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, precisandogli che, in caso di inottemperanza, la domanda di contributo è inammissibile.

4. In presenza di polizza assicurativa e di indennizzi già percepiti, la quietanza liberatoria e la relazione di perizia della Compagnia di assicurazioni devono essere presentate al Comune entro 30 giorni successivi all’entrata in vigore della presente direttiva, ove non siano già state allegate alla domanda di contributo se percepiti al momento della relativa presentazione; diversamente, vanno comunque presentate al Comune entro il termine del 30 aprile 2016 previsto all’articolo 6 della presente direttiva o di una sua eventuale proroga ove ricorrano i casi previsti al comma 2 di tale articolo.

5. Per tutto quanto non diversamente previsto dalla presente direttiva si applicano le disposizioni di cui alla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni.

  Art. 2

Danni alle unità immobiliari non adibite, alla data degli eventi calamitosi, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e danni ai beni mobili danneggiati o distrutti ivi ubicati

1. Nel caso previsto all’articolo 1, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, ovvero di danni alle unità immobiliari non adibite alla data degli eventi calamitosi ad abitazione principale del proprietario o di un terzo e di danni ai beni mobili ivi ubicati, si applica l’articolo 4 di tale direttiva, fatto salvo quanto disposto nel seguente comma 2.

2. La percentuale del 100%, per la determinazione del contributo relativo ai danni alle abitazioni e ai beni mobili ivi ubicati rispettivamente prevista al comma 3 e ai commi 5 e 6 dell’articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, è ridotta al 50% con la precisazione che:

- per le abitazioni, non si applica il massimale di € 85.000,00;

- per i beni mobili resta fermo il massimale di € 15.000,00.

Art. 3

Danni ad abitazioni, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza della tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dell’alluvione del 17 - 19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012. Divieto di cumulo dei contributi

 

1. Nel caso previsto all’articolo 1, comma 7, lettera a) della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni ovvero di danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, per effetto della tromba d'aria del 3 maggio 2013 o dell’alluvione del 17-19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012 come da ordinanza sindacale di sgombero, la data a cui occorre fare riferimento per considerare l’unità immobiliare quale abitazione principale è quella del sisma del 20 e 29 maggio 2012.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nel caso in cui alla data del sisma del 20 e 29 maggio 2012:

- l’unità immobiliare fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o del terzo o di eventuali eredi del proprietario e quest’ultimo sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione del danno o la domanda di contributo, si applica l’articolo 4 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di € 85.000,00, si applica l’articolo 5 della presente direttiva;

- l’abitazione non fosse adibita ad abitazione principale di eventuali eredi del proprietario eventualmente deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo, si applica l’articolo 4 della presente direttiva;

- l’unità immobiliare non fosse adibita ad abitazione principale del proprietario o di un terzo, si applica l’articolo 2 della presente direttiva.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, per i danni alle parti comuni danneggiate di un immobile - di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a) della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni - si applica l’articolo 5 di tale direttiva e, in caso di eventuale eccedenza del massimale di € 85.000,00 si applica l’articolo 5 della presente direttiva.

4. Non è consentito cumulare i contributi per danni agli stessi elementi strutturali e di finitura e agli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile causati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 o dall’alluvione del 17-19 gennaio 2014.

5. Il divieto di cumulo non opera nei casi in cui ricorrano le seguenti condizioni, da accertarsi da parte dei Comuni nella fase dell’istruttoria, ovvero nel caso in cui il danno preesistente e conseguente al sisma:

a) sia già stato riparato in tutto o in parte;

b) abbia subito nel corso della sua riparazione ulteriori aggravamenti in conseguenza della tromba d’aria o dell’alluvione;

c) riguardi porzioni dell’abitazione o parti comuni di un immobile diverse da quelle danneggiate dalla tromba d’aria o dall’alluvione.

6. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 l’interessato deve dimostrare di avere già sostenuto, alla data della tromba d’aria del 3 maggio 2013 o dell’alluvione del 17-19 gennaio 2014, le spese per la riparazione già eseguita oppure la sussistenza dell’obbligazione a corrisponderne il corrispettivo all’impresa esecutrice. Il Comune, ove non ne sia già in possesso, richiede all’interessato la documentazione comprovante tale circostanza, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d’aria o all’alluvione è inammissibile.

7. Ove si accerti il divieto di cumulo dei contributi - che quindi ricorre nel caso in cui i danni da sisma non siano stati ancora riparati e abbiano interessato gli stessi elementi strutturali e di finitura e gli stessi impianti tecnologici della medesima unità immobiliare e delle medesime parti comuni di un immobile danneggiati dalla tromba d’aria o dall’alluvione - il Comune richiede all’interessato di rinunciare per iscritto a uno dei contributi, assegnandogli a tal fine un termine congruo e comunque non superiore a 30 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo per i danni conseguenti alla tromba d’aria o all’alluvione è inammissibile.

Art. 4

Decesso del proprietario dell’abitazione danneggiata e/o dei beni mobili danneggiati ivi ubicati

1. Nel caso previsto all’articolo 1, comma 7, lettera b), della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni ovvero di danni all’abitazione e ai beni mobili ivi ubicati il cui proprietario sia deceduto dopo la presentazione della scheda di segnalazione danni o della domanda di contributo, quest’ultimo è riconosciuto agli eredi - per i quali l’abitazione danneggiata non si configuri alla data degli eventi calamitosi come abitazione principale - nella misura del 50% e secondo le disposizioni di cui all’articolo 2 della presente direttiva.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 la documentazione comprovante la spesa sostenuta, da presentare al Comune entro il termine perentorio di cui all’articolo 6 della presente direttiva, può essere intestata al proprietario deceduto e/o agli eredi.

3. La documentazione di spesa intestata al proprietario deceduto e/o agli eredi - per i quali l’abitazione danneggiata si configuri, alla data degli eventi calamitosi, come abitazione principale - deve essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2015 di cui all’articolo 9 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni.

4. Per gli interventi previsti nella presente direttiva e nella direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni riguardanti sia i beni immobili, sia i beni mobili sia i beni mobili registrati, qualora il decesso del proprietario si verifichi dopo la presentazione della documentazione di spesa e prima che il Comune proceda alla liquidazione o all’ordinativo di pagamento del contributo, quest’ultimo è pagato agli eventuali eredi.

  Art. 5

Contributo per i danni alle abitazioni principali e alle parti comuni di un immobile eccedente il massimale di € 85.000,00

1. Nei casi previsti all’articolo 4, comma 8, e all’articolo 5, comma 6, della direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00 è riconosciuto, applicando un’aliquota percentuale progressiva su ogni scaglione della parte eccedente, come di seguito specificato:

- per la parte eccedente € 85.000,00 e fino a € 200.000,00, aliquota del 70%;

- per la parte eccedente € 200.000,00 e fino a € 300.000,00, aliquota del 80%;

- per la parte eccedente € 300.000,00, aliquota del 90%.

Art. 6

Termini per l’esecuzione degli interventi e la presentazione della documentazione di spesa

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile previsti nella presente direttiva devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di spesa di cui all’articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 30 aprile 2016, fatto salvo un diverso termine, previsto o richiamato da specifiche disposizioni della presente direttiva.

2. Su richiesta dei soggetti interessati, il termine del 30 aprile 2016 di cui al precedente comma 1 può essere prorogato dal Comune per un periodo da esso ritenuto congruo in ragione della specificità della situazione e comunque non superiore a 6 mesi, decorsi inutilmente i quali si determina la decadenza dal contributo, qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- interventi di cui all’articolo 3 della presente direttiva ovvero interventi sulle abitazioni o le parti comuni di un immobile, danneggiate dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 o dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e - alla data di tali eventi - inagibili per effetto del sisma del maggio 2012;

- interventi di cui all’articolo 5 della presente direttiva, ovvero interventi per i quali è riconosciuto il contributo per la parte eccedente il massimale di € 85.000,00.

3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l’acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni per le quali si applica la presente direttiva, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di spesa di cui all’articolo 10 della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2/2014 e successive modificazioni, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 30 aprile 2016, 
salvo la proroga di cui al precedente comma 2.

Art. 7

Istruttoria delle domande, tempi e modalità di liquidazione dei contributi

1. I Comuni provvedono entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente direttiva a completare l'istruttoria delle domande di contributo presentate - in forza di quanto prescritto dalla direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni - entro il termine perentorio dell’8 agosto 2014.

2. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente direttiva:

- la spesa ammissibile a contributo sia già stata sostenuta e la relativa documentazione sia già stata presentata al Comune, quest’ultimo procede - entro 30 giorni dal completamento dell’istruttoria o, comunque, entro 30 giorni dal trasferimento ad esso delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato - alla erogazione dei contributi spettanti ai beneficiari;

- la spesa ammissibile a contributo non sia stata ancora sostenuta, il Comune provvede all’erogazione del contributo spettante entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di spesa.

3. Entro il 30/6/2016 o, nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 6 della presente direttiva, entro 30 dalla scadenza della proroga ivi prevista, i Comuni trasmettono, per il tramite delle Province di Bologna e Modena, al Commissario delegato un elenco riepilogativo, previamente verificato da tali Province, a rendiconto delle pratiche definite e liquidate.

4. L’invio al Commissario delegato, per il tramite delle Province, dell’elenco riepilogativo a rendiconto vale anche nei casi previsti ai commi 5 e 6 dell’articolo 11 della direttiva approvata con ordinanza commissariale 2/2014 e successive modificazioni.

  Art. 8

Entrata in vigore della direttiva

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna

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