n.272 del 22.08.2018 periodico (Parte Seconda)

Disposizioni per la gestione emergenziale e temporanea dei rifiuti urbani prodotti in regione Liguria in impianti presenti in regione Emilia-Romagna nelle more dell'approvazione dell'accordo tecnico attuativo previsto dalla DGR 1317/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

– il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

– il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modifiche dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

– la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

– la deliberazione di Giunta regionale n. 1317 dell’11 settembre 2017 “Approvazione dell'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la regione Liguria per l'attivazione di forme di reciproca collaborazione in materia di infrastrutture e politiche ambientali”

Premesso che:

– come indicato all’articolo 4 del citato Accordo la Regione Emilia-Romagna e la Regione Liguria, concordano sulla opportunità di sviluppare iniziative di reciproca collaborazione e di mutuo soccorso nella gestione dei rifiuti per il conseguimento degli obiettivi comunitari;

– lo stesso articolo 4 prevede che la Regione Emilia-Romagna, per contribuire al superamento di eventuali situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani che si dovessero verificare nel territorio ligure, acconsente, acquisito l’assenso delle amministrazioni coinvolte, al loro ingresso nel proprio territorio secondo le modalità stabilite in uno specifico “Accordo tecnico attuativo” come espressamente previsto al successivo articolo 5;

– la Regione Liguria, nelle more della definizione dell’Accordo tecnico-attuativo previsto all’art. 5 della DGR 1317/2017, con nota del 31/07/2018 (prot. PG/2018/217341, ha richiesto un supporto per affrontare una situazione temporanea di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani indifferenziati per un quantitativo complessivo di circa 15.000 tonnellate;

Dato atto che le condizioni per acconsentire all’ingresso dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti in Regione Liguria possano essere così sintetizzate:

a. lo stato di emergenza sia accertato e comunicato alla Regione Emilia-Romagna da parte della Regione Liguria e sia dovuto ad eventi di carattere eccezionale rispetto ad un’adeguata pianificazione regionale degli impianti;

b. si tratti di un’esigenza di durata limitata;

c. il quantitativo di rifiuti trovi capienza nell’ambito delle autorizzazioni degli impianti di termovalorizzazione, autorizzati ad effettuare operazioni di recupero energetico (R1), individuati nella presente deliberazione;

d. sia corrisposto un importo ulteriore rispetto al costo di trattamento a titolo di ristoro ambientale da versare ai Comuni sede di impianto;

e. eventuali situazioni di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani potrebbero determinare problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE.

Rilevato che:

– la situazione di emergenza nella gestione dei rifiuti urbani verificatasi in Liguria potrebbe determinare anche problematiche igienico-sanitarie in violazione della normativa comunitaria di settore fra cui l’articolo 13 della Direttiva 2008/98/CE nell’imminente periodo estivo;

– da un primo esame dell’impiantistica presente in Regione Emilia-Romagna, i rifiuti liguri potrebbero essere conferiti agli impianti di termovalorizzazione di Piacenza e di Parma di proprietà di Iren Ambiente S.p.A., autorizzati entrambi ad effettuare operazioni di recupero energetico (R1), nel rispetto del principio comunitario di prossimità posto che tali impianti risultano essere i più vicini al confine con la Regione Liguria;

Acquisito per le vie brevi l’assenso delle Amministrazioni comunali sedi degli impianti di termovalorizzazione che nel quadro di condivisione dell’esigenza di collaborazione inter istituzionale, si sono rese disponibili all’accoglimento della richiesta nei termini di cui di seguito;

Ritenuto di accogliere la richiesta della Regione Liguria, nelle more della definizione dell’Accordo tecnico-attuativo previsto all’art. 5 della DGR 1317/2017, con le modalità di seguito specificate:

– la Regione Emilia-Romagna si impegna a ricevere un quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati (codice CER 20.03.01) pari a 10.000 tonnellate, provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova, presso i suddetti impianti nel rispetto della loro capacità di trattamento autorizzata;

– l’invio di 10.000 t di rifiuti urbani indifferenziati agli impianti di recupero energetico R1 di Piacenza e Parma sarà indicativamente attuato nella misura di 5.000 t per l’impianto di Piacenza (indicativamente 100 t/g) e di 5.000 t per quello di Parma (indicativamente 100 t/g), per il tempo strettamente necessario al superamento dell’emergenza e comunque non superiore a 120 giorni decorrenti dalla data di inizio dei conferimenti;

– i costi di conferimento e le modalità di pagamento sono pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e degli impianti di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare ai Comuni di Piacenza e di Parma da parte della società Iren Ambiente S.p.A.;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi attraverso il Piano regionale di gestione dei rifiuti;

Rilevato inoltre che, come recentemente affermato dalla Corte di Giustizia europea, le carenze nella capacità di una Regione di smaltire i propri rifiuti, possono comportare responsabilità dello Stato per violazione della normativa comunitaria di settore (causa C-653/13);

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera: 

per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di accogliere la richiesta della Regione Liguria, nelle more della definizione dell’Accordo tecnico-attuativo previsto all’art. 5 della DGR 1317/2017;

2) di disporre che i rifiuti urbani indifferenziati provenienti dai Comuni della Città Metropolitana di Genova quantificati complessivamente in 10.000 tonnellate potranno essere conferiti agli impianti di recupero energetico R1 di Piacenza e Parma, di proprietà della società Iren Ambiente S.p.A., indicativamente nella misura di 5.000 t per l'impianto di Piacenza (indicativamente 100 t/g) e di 5.000 t per quello di Parma (indicativamente 100 t/g), per il tempo strettamente necessario al superamento dell'emergenza e comunque non superiore a 120 giorni decorrenti dalla data di inizio dei conferimenti;

3) di prevedere che i costi di conferimento e le modalità di pagamento debbano essere pattuiti direttamente tra i gestori degli impianti liguri conferenti e degli impianti di destinazione sulla base dei costi di impianto per i rifiuti urbani e che nell’ambito del prezzo di conferimento si dovrà tenere conto di una quota aggiuntiva pari a 14 euro per ogni tonnellata di rifiuto indifferenziato conferito a titolo di ristoro ambientale, da riversare ai Comuni di Piacenza e di Parma da parte della società Iren Ambiente S.p.A.;

4) di dare atto che le modalità tecniche operative e le condizioni di conferimento dei rifiuti non specificate nel presente atto siano definite dai soggetti gestori con specifici accordi nel rispetto della normativa vigente;

5) di disporre che le condizioni del trasporto dei rifiuti provenienti dalla regione Liguria sul territorio della regione Emilia-Romagna siano improntate alla migliore resa ambientale, nel rispetto della legislazione vigente;

6) di disporre che Iren Ambiente S.p.A. notifichi alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni sede degli impianti e ad ARPAE l’inizio dei conferimenti di rifiuti urbani indifferenziati dalla Regione Liguria in ottemperanza al presente atto;

7) di disporre che le operazioni di cui sopra siano oggetto di un monitoraggio da parte di ARPAE in ordine al mantenimento delle situazioni ambientali in essere;

8) di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, al Comune di Piacenza, al Comune di Parma, ad ARPAE e ad Iren Ambiente S.p.A.;

9) di dare atto che per quanto concerne gli oneri relativi alla trasparenza il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 33/2013;

10) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina