n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Modifica Statuto comunale
Allegato A) alla deliberazione C.C. n.40 del 26.04.2010
(Le modifiche sono evidenziate in neretto)
Art.15 – Commissioni consiliari
1. Il Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Consiglio comunale determina il numero e le competenze delle Commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l’istituzione di Commissioni speciali.
2. Le Commissioni possono essere composte con criterio proporzionale in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi consiliari come costituiti ai sensi dell’articolo 11 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 23, 1° comma, del regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali: in ogni caso deve essere riservata a rappresentanti delle opposizioni la presidenza di Commissioni aventi espressa funzione di controllo o di garanzia, se e in quanto istituite nei termini di cui al Regolamento suddetto.
3. Il Consiglio può affidare alle Commissioni permanenti, o a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di indagine e di studio ovvero di redazione di proposte articolate per particolari materie che comunque interessino il Comune.
4. Ciascun Consigliere può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute delle commissioni, permanenti o speciali, di cui non sia membro.
5. I componenti della Giunta hanno il diritto e, se richiesto, il dovere di partecipare alle sedute delle Commissioni.
6. Le Commissioni consiliari, permanenti o speciali, possono disporre l’audizione dei Funzionari del Comune, delle aziende e delle istituzioni, nonché di esperti o di rappresentanti di associazioni, enti, organizzazioni di volontariato.
7. Il Regolamento di cui al primo comma disciplina, altresì, l’organizzazione e il funzionamento delle Commissioni regolando le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
8. Nella nomina delle Commissioni di cui al presente articolo dovrà tenersi conto delle disposizioni della Legge 10 Aprile 1991, n°125, in guisa che ciascun sesso sia rappresentato nella misura non inferiore ad un terzo dei componenti.