n.156 del 16.08.2012 periodico (Parte Seconda)

"Esito procedura di verifica (screening) per introduzione di un impianto di macinazione in dotazione fissa per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi inerti svolta da Chiesa F.lli Snc nell'impianto esistente di Fidenza in Via San Faustino 2/A (PR)" nel comune di Fidenza (PR), presentato da Ditta F.lli Chiesa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto per “Procedura di verifica (screening) per introduzione di un impianto di macinazione in dotazione fissa per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi inerti svolta da Chiesa F.lli SNC nell'impianto esistente di Fidenza in via San Faustino 2/A (PR)” nel Comune di Fidenza (PR), presentato da Ditta F.lli Chiesa, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi, azioni di mitigazione e compensazione previste dal progetto con particolare riferimento al rumore, alle polveri, agli scarichi idrici e al traffico;
  2. dovranno essere individuati nel progetto definitivo in una planimetria di punti di irrorazione per l’abbattimento delle polveri; tale abbattimento deve avvenire sull’intera area di lavorazione, sui cumuli di stoccaggio e anche sulle ruote dei mezzi pesanti all’uscita dall’impianto;
  3. durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  4. durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  5. l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori;
  6. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fidenza con particolare riferimento all’area del Parco dello Stirone e ai recettori individuati;
  7. in relazione a quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 45/2002, in particolare per quanto riguarda l’esecuzione di lavorazioni disturbanti con l’impiego di macchinari rumorosi (escavazioni, frantumazioni, ecc.), si ricorda che l’attività dovrà essere svolta dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
  8. il riutilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento è subordinato all’esito positivo del test di cessione di cui all’Allegato 3 del citato D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
  9. in sede di autorizzazione o iscrizione all’esercizio dell’impianto sarà necessario acquisire la pre-valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1191/07, al fine di valutare i possibili effetti dell’attività in progetto e adottare nel caso gli opportuni interventi mitigativi e prescrittivi con particolare riferimento agli aspetti acustici;
  10. in accordo con la sezione ARPA territorialmente competente, l’AUSL e il comune di Fidenza e preliminarmente alla autorizzazione del progetto dovranno essere definite le eventuali misure mitigative anche tramite la realizzazione di barriere acustiche per il rispetto dei limiti della zonizzazione acustica comunale riguardo all’adiacente area SIC torrente Stirone che vede il superamento dei limiti di classe acustica previsti;
  11. resta fermo che in sede di autorizzazione o iscrizione all’esercizio dell’impianto di recupero rifiuti, potranno essere modificati i quantitativi richiesti e, come ipotizzato nello studio acustico, potrà essere definito il numero massimo di ore/giorno in cui eseguire l’attività di frantumazione, previa condivisione con il comune di Fidenza, l’AUSL e l’Arpa territorialmente competente;

b. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni;

c. di trasmettere la presente delibera alla Società Ditta F.lli Chiesa, alla Provincia di PR, al Comune di Fidenza, all’ARPA Sezione provinciale di PR e all’AUSL;

d. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

e. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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