n.362 del 13.11.2019 periodico (Parte Seconda)

RISOLLUZIONE - Oggetto n. 8950 - Risoluzione per impegnare la Giunta, in materia di servizio di noleggio con conducente (N.C.C.), a portare all'attenzione della Conferenza Stato-Regioni la necessaria revisione della normativa in essere, al fine di giungere rapidamente ad una legge equilibrata, che contemperi le legittime prerogative di tutte le parti e che sia idonea a supportare lo sviluppo ordinato di un settore importante dell'economia italiana. A firma dei Consiglieri: Lori, Cardinali, Campedelli, Sabattini, Calvano, Zoffoli, Iotti, Serri, Poli, Rontini

L’Assemblea legislativa regionale

Premesso che

Sono oltre 80mila in Italia le imprese che forniscono il servizio di N.C.C. (noleggio con conducente), una tipologia di servizio di trasporto privato, regolato da autorizzazione comunale, che si rivolge ad un’utenza generica e che può essere effettuato in esclusiva per uno o più clienti o rivolgersi in generale al pubblico. Si tratta di una modalità spesso richiesta in situazioni in cui occorre una disponibilità prolungata nel tempo e flessibile nel percorso, molto richiesta soprattutto dalle aziende.

Pur essendo simile l’oggetto, a differenza dei taxi, il N.C.C. non può essere effettuato su strada: dunque il contatto tra il cliente e chi offre il servizio deve avvenire presso la sede dell’attività o tramite un accordo a distanza e al termine del servizio l’auto deve rientrare in rimessa o nelle aree appositamente individuate, a seguito di apposita richiesta, dall’amministrazione comunale. Inoltre, le tariffe non sono fisse, ma dipendono dall’accordo liberamente raggiunto fra i contraenti.

L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale, mentre il prelevamento dell'utente può avvenire in qualunque parte del territorio italiano o europeo e può dirigersi verso qualunque destinazione nazionale o internazionale.

Anche l’area di espletamento del servizio diverge nei due casi: mentre i taxi possono esercitare solo a partire dalle aree territoriali assegnate, il noleggio con conducente può essere svolto in qualsiasi area d’Italia, a patto che l'inizio del servizio avvenga all'interno del territorio comunale, mentre il prelevamento dell'utente può avvenire in qualunque altro luogo.

Rilevato che

Nel dicembre scorso, con l’approvazione del DL Dl 135/2018, convertito dalla legge 12/2019, il Governo si proponeva di regolamentare una materia alquanto complessa, soprattutto per l’alta conflittualità fra NCC e taxisti, la cui utenza è in larga parte sovrapponibile.

Decorsi i 90 giorni di moratoria sulle sanzioni stabilita dal Decreto, la legge è ora pienamente operativa, con grande preoccupazione del settore NCC, che già all’indomani dell’approvazione evidenziava come le norme contenute, lungi dal trovare un equilibrio fra le legittime rivendicazioni delle due categorie di lavoratori citate, disegnassero un sistema difficilmente sostenibile per l’eccessiva burocrazia e i troppi limiti imposti, oltre che insensatamente anacronistico rispetto alle modalità di gestione tecnologiche del rapporto con la clientela: obbligo di tenere all'interno delle automobili i fogli di servizio con una descrizione stringente dei trasferimenti ed i dati del fruitore; esonero dall’obbligo del rientro in rimessa solo a fronte della puntuale registrazione, sin dalla partenza, delle prenotazioni successive alla prima; obbligo di aprire una sede operativa in ogni Comune di cui si possiede l'autorizzazione.

Si tratta di procedure difficilmente espletabili nella pratica, del tutto sproporzionate - in termini di onere implicante - rispetto ad una realtà fatta per lo più di piccoli imprenditori che curano da sé ogni adempimento, senza volere tacere i dubbi legati al rispetto della privacy, se è vero che il citato foglio, debitamente compilato coi dati e gli spostamenti dei clienti, dovrà essere trasmesso al Ministero.

Evidenziato che

La legge rischia di penalizzare non solo una categoria che vale mezzo punto di PIL, ma anche un indotto importante, legato specialmente al turismo fieristico e congressuale che crea la ricchezza di territori posti al di fuori delle mete turistiche più comuni e dunque peggio servite dal trasporto pubblico, a partire dalle aree montane, che vivono picchi di afflusso turistico concentrati in alcuni periodi dell’anno.

In concreto si rischia di impoverire quei territori che per geografia o stagionalità dei flussi turistici non potranno garantire il servizio.

Reso noto che

Dubbi e richieste di chiarimenti sul provvedimento sono pervenuti da più parti: dall’AGCM al Garante per la Privacy, dal Codacons alla Direzione Generale del MIT, passando per la richiesta della Commissione Europea di informazioni in ordine alle motivazioni sulla base delle quali sono state introdotte le condizioni e le limitazioni all'esercizio dell'attività, avuto riferimento ai requisiti di non discriminazione, necessità, idoneità e proporzionalità richiesti dalla costante giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel contempo, alcune Regioni si sono mosse impugnando le norme dinnanzi alla Corte costituzionale (Regione Calabria) o chiedendo una proroga sulle sanzioni in attesa delle necessarie modifiche di legge (Regione Lombardia). I dubbi suddetti hanno portato anche ad interrogazioni parlamentari, in cui si sostiene la necessità di proroga sulle sanzioni, e ad una presa di posizione di diverse Regioni che non hanno mai calendarizzato, in sede di Conferenza Unificata, alcuna deliberazione sulla materia.

Impegna la Giunta regionale

A portare all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni la necessaria revisione della normativa in essere, al fine di giungere rapidamente ad una legge equilibrata, che contemperi le legittime prerogative di tutte le parti e che sia idonea a supportare lo sviluppo ordinato di un settore importante dell’economia italiana.

A rinviare per il tempo utile allo scopo la vigenza delle sanzioni previste dalla norma.

Approvata all’unanimità dalla Commissione II Politiche economiche nella seduta del 23 ottobre 2019.

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