n.41 del 16.03.2011 periodico (Parte Seconda)

Caseificio Santa Elisabetta Società Agricola Cooperativa - Rinnovazione di concessione preferenziale n. 6524 del 10/5/2005 ex art. 27, R.R. 41/01 e rideterminazione dei canoni di derivazione di acque pubbliche per uso industriale agricolo in comune di Collecchio, località Madregolo Via comunale Bergamino. Proc. PRPPA0357

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina: 

1. di assentire, salvi i diritti di terzi, al Caseificio Sant’Elisabetta società agricola cooperativa, C.F. 00479240343 con sede in Via Bergamino n. 8 in comune di Collecchio, la rinnovazione della concessione n. 6524 del 10/5/2005 di derivazione di acque pubbliche sotterranee, mediante pozzo sito in loc. Madregolo, Via Comunale Bergamino in comune di Collecchio sul foglio 1 mappale 20, nella misura di 2,5 l/s e la quantitàdi 25.500 mc/anno per uso promiscuo-agricolo; 

2. di stabilirne la durata fino al 31/12/2015 nel rispetto degli obblighi e condizioni gia’ fissate nell’atto di concessione originario; 

3. di fissare in Euro 148,00 il valore del canone annuo per l’anno 2009 e in Euro 429,50 il valore dei canoni arretrati dovuti dal 2006 al 2008, in ragione di Euro 141,00 per l’anno 2006, Euro 143,00 per l’anno 2007, di Euro 145,50 per l’anno 2008, per l’aggiornamento degli importi riferiti alle annualità dal 2006 al 2008, che verranno introitati sul Capitolo 04315 “Proventi derivanti da canoni di concessione per l’utilizzazione del demanio idrico” (L.R. 21/99, n. 3) della parte Entrate del bilancio regionale, dando atto che gli importi successivi saranno da versare prima della scadenza dell’annualità in corso; 

4. di rideterminare a norma dell’art. 20, comma 6, R.R. 41/01, l’importo complessivo dei canoni pregressi dovuti dall’anno 2001 al 2005, giusto il disposto dell’art. 96, DLgs 152/06 e del DPCM 22/12/2000, nella misura complessiva di Euro 675,15, in ragione del minimo edittale per uso produttivo ed igienico, in quanto la risorsa non risulta quantificabile per tipologia d’uso; 

5. di fissare in Euro 148,00 l’adeguamento del deposito cauzionale, che verra’ introitato sul Capitolo n. 07060 “Depositi cauzionali passivi” della parte Entrate del bilancio regionale; 

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 4/8/2009 n. 7591. 

(omissis)

- Art. 6 – Durata della concessione

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione ai sensi dell’art. 21, c 1, come modificato dall’art. 47, c 1, del RR 20 novembre 2001, n. 41 e RR approvato con DGR n. 2213 del 29/12/2005, è assentita fino al 31 dicembre 2015.

Qualora, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione e non ostino ragioni di pubblico interesse, alla Ditta concessionaria, subordinatamente alla presentazione di domanda anteriormente alla scadenza naturale del titolo (31/12/2015), potrà essere rinnovata la concessione con le modalità stabilite dal citato regolamento regionale 41/01, art. 27 e R.R. approvato con DGR 2213/05 con quelle modifiche che, per le variate condizioni dei luoghi, si rendessero necessarie.

La concessione potrà essere anticipatamente revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità allorché ciò si renda necessario per motivi di pubblico generale interesse ai fini della tutela delle acque pubbliche, oppure al verificarsi anche d’una sola delle circostanze previste dall’art. 22 del RR 41/01 in ordine ai casi di negata concessione.

(omissis)

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