n.145 del 05.06.2023 (Parte Seconda)

Piano di prelievo del cinghiale stagione venatoria 2023/2024

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;

- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248 ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi strutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7, comma 2, che vieta il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto, si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata Legge n. 157/1992;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale da proporre alla Regione per l'approvazione;

- l’art. 56, che in particolare:

- al comma 2 prevede, relativamente alla caccia di selezione, che i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengano approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dei concessionari delle Aziende venatorie, attraverso l’adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per Azienda Faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o Azienda venatoria regionale e che i tempi e le modalità del prelievo siano stabiliti dal calendario venatorio regionale;

- al comma 3 bis, prevede che, per far fronte all’impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo, è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell’attività di caccia di selezione e che la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione;

Visto il Regolamento Regionale del 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" che dispone, tra l’altro:

- che i distretti di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi;

- che i piani di prelievo del cinghiale, ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo ed elaborati sulla base della stima oggettiva della consistenza, nonché i calendari degli abbattimenti, debbano essere presentati alla Provincia, ora Regione, per l'approvazione almeno quarantacinque giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi;

- che i piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale;

Visto, altresì, il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE”dove, tra i macro-obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità), prevedendo, per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche, come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell’entità economica dei danni, ma si prefiggono, quale risultato, la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie. Nello specifico la Pianificazione delle azioni gestionali per il cinghiale (§ 2.5.2), definisce:

- nei comprensori 1 e 2 obiettivi non conservativi, assumendo come obiettivo la massima riduzione numerica possibile degli effettivi della specie: il prelievo venatorio deve quindi avvenire senza vincoli quali-quantitativi, mentre nel comprensorio 3, è consentita la gestione conservativa del cinghiale;

- un modello gestionale che prevede, tra l’altro:

- per il comprensorio 1, in virtù delle caratteristiche ambientali che lo contraddistinguono, la caccia di selezione, non escludendo a priori la possibilità di intervenire ricorrendo alla caccia collettiva;

- per i comprensori 2 e 3 l’ammissibilità di tutte le forme di caccia previste dal Regolamento Regionale;

- per i comprensori 1 e 2, in considerazione dell’obiettivo non conservativo, il prelievo selettivo effettuato con regolarità per tutto il periodo consentito;

- per i distretti a gestione non conservativa, un prelievo senza limite numerico, da conseguirsi adottando, a seconda dei periodi, le forme di caccia ammesse dal calendario venatorio in vigore (selezione e collettiva), senza l’applicazione di quote proporzionali, ammettendo al prelievo selettivo tutti i cacciatori iscritti al distretto aventi i requisiti previsti;

- per i distretti a gestione non conservativa, un prelievo distribuito per quote proporzionali tra caccia di selezione e caccia collettiva nei soli distretti “virtuosi”, nei quali cioè il valore economico dei danni è rimasto al di sotto dei parametri fissati per ciascun comprensorio e così determinati:

- in 5 €/kmq, nei distretti con estese porzioni (≥ del 25% della superficie complessiva) inserite nel comprensorio 1;

- in 26 €/kmq, nei distretti con estese porzioni inserite nel comprensorio 2, (nel raggio di 500 metri dal perimetro delle zone di protezione tale valore economico viene innalzato a 50 €/kmq);

- per i distretti a gestione conservativa è ammessa la ripartizione del piano di prelievo tra caccia collettiva e caccia di selezione e la proporzione tra le due forme di caccia è stabilita dal soggetto gestore. Deve essere comunque garantito l’intervento in selezione da parte dei cacciatori iscritti al distretto nel caso di impatto della specie sulle produzioni agricole nel periodo primaverile estivo anche su richiesta dell’agricoltore;

Preso atto altresì che il medesimo Piano Faunistico, con riferimento all’impatto della specie sulle produzioni agricole e sulla viabilità stradale, indica il prelievo selettivo nel periodo primaverile-estivo quale metodo di caccia da attuare prioritariamente nei distretti a vocazione agricola, con particolare riferimento a quelli nei quali è stata superata la soglia di danno tollerabile sopra richiamata;

Visto il Decreto-Legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)” convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;

Vista la propria deliberazione n. 1372 del 1° agosto 2022 “Piano Regionale Di Interventi Urgenti Per La Gestione, Il Controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus Scrofa) Nel Territorio dell’Emilia-Romagna”, il quale, tra le altre, individua i distretti, con riferimento alla suddivisione delle “aree a rischio”, individuando i seguenti obiettivi specifici:

- nei distretti definiti a rischio 1, ossia in quelli dove si riscontra una densità di cinghiali abbattuti > 1/kmq e dove sono presenti allevamenti all’aperto indipendentemente dal loro numero, oltre all’azione diretta dei proprietari o conduttori degli allevamenti, si prevede che i soggetti gestori dell’attività venatoria (ATC e AFV), le Polizie provinciali e della Città Metropolitana di Bologna, responsabili dell’attuazione del Piano regionale di controllo sia in zone cacciabili che nelle zone di protezione di cui alla legge 157/92 nonché i Gestori delle Aree Protette di cui alla Legge 394/91, incrementino il prelievo del cinghiale rispetto alla media degli ultimi quattro anni al fine di ridurre la popolazione. Con riferimento alla tabella relativa ai distretti definiti a criticità 1 (43) è necessario che le azioni più incisive si concentrino in quelli a più alta densità di cinghiali (>2/kmq) in particolare i primi 29;

- nei distretti a rischio 2, nei quali sono presenti allevamenti ma dove la densità di cinghiali si presume essere bassa, si ritiene che, fermo restando il prelievo in controllo in prossimità dell’allevamento, la gestione del cinghiale non debba subire modifiche rispetto alla gestione pregressa;

- nei distretti a rischio 3, nei quali, pur non essendo presenti allevamenti, la densità per kmq risulta essere anche molto superiore a 1, si ritiene che l’attività di prelievo in caccia e controllo, con particolare riferimento ai primi 29 distretti (densità > 2/ kmq) ma anche in quelli al confine con distretti nei quali sono presenti allevamenti, debba essere incrementata rispetto alla media degli ultimi quattro anni;

Dato atto che la citata deliberazione n. 1372/2022 prevede inoltre che, in generale e per quanto possibile, i prelievi di cinghiale debbano essere orientati verso specifiche classi di sesso ed età (individui giovani e femmine di tutte le età) al fine di riequilibrare le popolazioni presenti sbilanciate a favore della classe dei maschi adulti. Prevede inoltre che i soggetti gestori debbano pertanto predisporre piani di abbattimento strutturati secondo la ripartizione di seguito indicata, attuabile sicuramente con il prelievo selettivo ma, anche se in misura minore, con la tecnica della girata:

 

prelievo complessivo

femmine

maschi

giovani (0-12 mesi)

60%

distinzione dei sessi difficoltosa

adulti (oltre 12 mesi)

40%

65%

35%

Vista la nota protocollo n. 1055040.U del 14 ottobre 2022 del Settore Attività Faunistico-Venatorie, Pesca e Acquacoltura con la quale venivano inviate ai Settori Agricoltura Caccia e Pesca territorialmente competenti, agli A.T.C., alle A.F.V. e alle Polizie Provinciale le modalità per la rendicontazione dei dati di prelievo del cinghiale per la stagione venatoria 2022-2023, in forza di quanto indicato nel parere di ISPRA acquisito al Prot. n. 0352741.E del 7 aprile 2022;

Dato atto che il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha predisposto una proposta di Piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2023-2024, tenendo conto:

- delle richieste presentate ai sensi di quanto disposto dal soprarichiamato art. 56, comma 2 della Legge Regionale n. 8/1994, dagli organismi direttivi di ogni Ambito Territoriale di Caccia (ATC) e dai concessionari delle Aziende venatorie, trattenute agli atti dei Settori Agricoltura caccia e pesca competenti per territorio, relative al prelievo sia in forma selettiva, sia in forma collettiva della specie cinghiale;

- della nota Prot. n. 0020358.E dell’11 gennaio 2023 con cui l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale comunicava la sospensione dell’attività venatoria a carico delle specie cinghiale e capriolo, nelle aree contigue del Parco Storico di Monte Sole a partire dalla data di ricevimento di detta nota per un periodo di 12 (dodici) mesi;

Richiamata la nota protocollo n. 0417407.U del 28 aprile 2023 con la quale il Settore Attività Faunistico-venatoria, Pesca e Acquacoltura ha inviato ad ISPRA la richiesta di parere sulla richiamata proposta di piano di prelievo del cinghiale per la stagione 2023-2024;

Vista la nota da ISPRA, acquisita agli atti con protocollo n. 0502176.E del 22 maggio 2023, con la quale l’Istituto ha valutato “che la previsione del numero di cinghiali da abbattere sia tecnicamente condivisibile, così come la struttura presentata, ma si suggerisce di considerarlo il piano minimo da completare e ampliare ulteriormente (+ 20%), proprio per agire più decisamente sulla popolazione in una fase favorevole, […]. In questo senso si raccomanda l’adozione di misure che favoriscano il forte prelievo dei piccoli e delle femmine, se si vuole realmente intervenire in modo efficace e nel breve termine sulle presenze”;

Ritenuto pertanto di approvare il piano di prelievo del cinghiale, così come indicato da ISPRA, prevedendo un aumento del 20% dei capi abbattibili in ciascun territorio provinciale e ripartendoli percentualmente come di seguito indicato: maschi >1 anno 16%, femmine > 1 anno 24%, maschi e femmine < 1 anno 60%, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva, come riportato nella formulazione di cui all’Allegato 1 al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto che con propria deliberazione n. 812 in data odierna è stato approvato il Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2023/2024, che disciplina, tra l’altro, la caccia al cinghiale stabilendo giornate, tempi di prelievo, modalità e prescrizioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 1204 del 2 agosto 2017 recante “Art. 11 della Legge regionale 18 luglio 2017, n. 14 - Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attuazione” che, in attuazione dell’art. 56, comma 3 bis della Legge Regionale n. 8/1994 approva, nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla medesima, la disciplina per l’utilizzo di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale;

Richiamati altresì in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";

- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare il Piano di prelievo regionale del cinghiale per la stagione venatoria 2023/2024, nonché il calendario degli abbattimenti per la forma collettiva nel rispetto delle giornate di silenzio venatorio di cui all’art. 18, comma 5 della Legge n. 157/1992, così come riportato nell’Allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che eventuali modifiche ed integrazioni dovute a meri errori materiali siano disposte con determinazione del Responsabile del Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura;

3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.

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