n.247 del 23.09.2026 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Modifiche all'attività di recupero rifiuti non pericolosi con inserimento di attività D15 su rifiuti pericolosi, svolta in località Crespellano, in comune di Valsamoggia (BO)", proposto da Salvioli S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Modifiche all’attività di recupero rifiuti non pericolosi con inserimento di attività D15 su rifiuti pericolosi, svolta in località Crespellano, in Comune di Valsamoggia (BO)”, proposto da Salvioli S.r.l. sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. in riferimento alla componente atmosfera, in considerazione della pericolosità ambientale di HFC, HCFC, CFC e halon, contenuti in alcune categorie di rifiuti finora non trattate nell’impianto, dovrà essere presentata in sede di istanza di modifica dell’autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, una procedura di gestione che dovrà anche includere le azioni necessarie cui dare seguito in caso di eventi accidentali che possano provocare la fuoriuscita di HFC, con riferimento alle “modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento”, di cui all’Allegato 3 al D.Lgs. 151/2005;
2. in relazione alla componente rumore, in fase di presentazione dell’istanza di modifica dell’autorizzazione dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico con misure recenti e che riporti le opportune valutazioni su tutti i potenziali recettori e non solo su quelli residenziali;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da ARPAE APAM Bologna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE AAEME Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione che porta all’introduzione delle nuove categorie di rifiuti pericolosi;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di dare atto che le azioni e le misure riportate nella parte narrativa del presente provvedimento quali “raccomandazioni”, finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali dell'intervento, dovranno essere attuate dal proponente; dell'avvenuta attuazione dovrà essere fornita adeguata evidenza nell'ambito degli adempimenti previsti per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali;
g) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
h) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Salvioli S.r.l., al Comune di Valsamoggia, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, ad Hera S.p.a.;
i) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
j) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
k) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.