n.241 del 14.08.2013 periodico (Parte Seconda)

Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del responsabile della prevenzione della corruzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

a) il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, intervento legislativo finalizzato a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, allineando l’ordinamento giuridico dello Stato italiano agli strumenti di contrasto alla corruzione delineati da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia o da raccomandazioni formulate all’Italia da gruppi di lavoro costituiti in seno all’OCSE e al Consiglio d’Europa (es.: GRECO-Group of States against corruption);

b) la strategia di contrasto al fenomeno corruttivo - assurto nel territorio italiano a livelli ormai sistemici, secondo quanto evidenziato dalla letteratura scientifica e dai dati diffusi da organizzazioni internazionali quali Transparency International- secondo il legislatore statale, come si ricava dalla lettura della L. 190/12, si basa su tre pilastri:

  • la promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole (in particolare attraverso percorsi formativi dedicati al rispetto delle regole e dell’etica pubblica, rivolti ai dipendenti assegnati a settori a rischio);
  • l’introduzione o il potenziamento di misure di prevenzione del fenomeno corruttivo (attraverso, ad esempio, l’elaborazione di un “Piano triennale di prevenzione” in ogni amministrazione pubblica e la nomina di un Responsabile, oppure l’introduzione di una disciplina più rigorosa in materia di cumulo di incarichi e di incompatibilità tra incarichi e cariche pubbliche);
  • il rafforzamento di rimedi di tipo repressivo (con modifica del codice penale, per la revisione di delitti contro la pubblica amministrazione, oppure, ad esempio, con il potenziamento di strumenti di natura disciplinare, come la sostituzione dell’art. 54 del DLgs 165/01, con la previsione di un “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” con regole più stringenti);

Visti in particolare, all’art. 1 della L. 190/12, sopra citata:

- il comma 59 che stabilisce che “Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”;

- il comma 7, che prevede, al primo periodo, che “… l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione” (in seguito: “Responsabile”);

- il comma 8, che stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del “Responsabile”, adotta annualmente il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, che, ai sensi del comma 5 lettera a), deve fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo;

- il comma 60, che subordina all’ adozione di apposite intese, da assumere in sede della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, (in seguito “Intese”) gli adempimenti in materia, con indicazione dei relativi termini, da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, tra l’altro con riguardo anche alla definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;

- il comma 61, che prevede apposite “Intese” per definire gli adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla legge 190/12, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo;

Visto inoltre il comma 46 della L. 190/12, che introduce, nel corpo normativo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l’art. 35-bis con rubrica “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, che dispone che:

«1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.».

Visto altresì il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che detta disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, adottato in base alle disposizioni legislative di delega al Governo di cui all'articolo 1, commi 49 e 50, della precitata legge n. 190/2012;

Considerato che:

a) le “Intese”, previste dai commi 60 e 61, non sono state finora adottate;

b) il DLgs 39/13, in vigore dal 4 maggio 2013, individua, come ambito di diretta applicazione, all’art. 2, comma 1, gli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;

c) tra le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del DLgs. 165/01, figurano le Regioni a statuto ordinario e gli enti non economici regionali;

d) il DLgs 39/13 prevede, in caso di inadempimento, un apparato sanzionatorio molto severo, sancendo infatti:

  • la nullità giuridica degli atti di conferimento di incarico, e dei relativi contratti, adottati in violazione delle norme del decreto medesimo (art. 17);
  • la responsabilità delle conseguenze economiche derivanti dal conferimento di incarichi che siano dichiarati nulli, a carico dei soggetti conferenti, con preclusione in capo ai medesimi del potere di attribuire, per tre mesi, ulteriori incarichi di loro competenza (art. 18, commi 1 e 2);
  • i poteri di vigilanza e di ispezione, oltre che di sospensione di singoli procedimenti di conferimento di incarichi, in capo all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L. n. 190/2012, è identificata con la “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche” (CIVIT), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 16);
  • la decadenza dagli incarichi, e la risoluzione del relativo contratto di lavoro, in caso di incompatibilità, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del “Responsabile”, dell'insorgere della causa di incompatibilità (art. 19);

Ritenuto quindi necessario dettare immediatamente linee guida per l’adeguamento dell’ordinamento regionale alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, per il seguente duplice ordine di ragioni:

- per esigenze di certezza del diritto, esplicitando i principi da applicare e il significato da attribuire, nell’ordinamento o nel sistema degli enti regionali, a concetti e definizioni astratti contenuti nel D.Lgs. n. 39/2013, per evitare interpretazioni e comportamenti difformi nelle diverse strutture, agenzie, istituti, enti dipendenti e strumentali nonché soggetti di diritto privato sotto il controllo della Regione Emilia-Romagna;

- per tutelare l’Amministrazione regionale, i suoi amministratori e dirigenti, in considerazione delle gravi responsabilità che possono derivare in caso di accertate violazioni alle disposizioni del DLgs 39/13, come sopra sinteticamente precisato, oltre a possibili responsabilità di natura disciplinare, dirigenziale, penale e amministrativo-contabile, secondo le norme vigenti;

Considerato quindi necessario con il presente provvedimento:

a) individuare in via preliminare la figura del “Responsabile” per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, esplicitando i relativi criteri di scelta;

b) delimitare l’ambito di responsabilità del “Responsabile” nella fase attuale, in attesa delle “Intese”, che devono indicare anche i livelli di flessibilità in materia per le autonomie territoriali, per potere poi procedere alla implementazione delle idonee misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

c) esplicitare i principi da applicare e il significato di alcune definizioni contenute nell’art. 1 ed in altre disposizioni del DLgs 39/13 nell’ordinamento giuridico della Regione Emilia-Romagna, come sotto meglio precisato;

d) delineare la procedura di contestazione, da parte del “Responsabile”, circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 15 del DLgs 39/13;

e) individuare le procedure e i soggetti competenti ad attribuire incarichi in sostituzione di quelli ordinariamente competenti, ma temporaneamente interdetti, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 18 “Sanzioni” del DLgs 39/13; 

f) dettare i criteri per perimetrare l’ambito applicativo, nell’ordinamento regionale, della disposizione di cui all’art. 35 bis, comma 1, lettera b, del novellato DLgs 165/01 e di cui all’art. 3, comma 4, del DLgs 39/13;

Dato atto che l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna gode di una autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile, necessaria al libero esercizio delle sue funzioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 della L.R: 31 marzo 2005, n. 13, recante lo “Statuto della Regione Emilia-Romagna”, per cui provvederà alla nomina di un proprio Responsabile di Prevenzione della Corruzione e ad adottare proprie disposizioni in ordine alla applicazione della L. 190/12 e al DLgs 39/13;

Ritenuto inoltre opportuno rinviare la definizione del quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo a un successivo provvedimento, da adottarsi in seguito alla assunzione delle “Intese”, ai sensi e per gli effetti di cui ai precitati commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/12, con riserva di rivedere, in tale sede, anche profili organizzativi e normativi approvati con il presente atto;

Valutato opportuno, per quanto riguarda la individuazione del “Responsabile”:

a) stabilire che il “Responsabile” individuato nel presente provvedimento svolga le relative funzioni, oltre che per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche per le articolazioni strutturali di quest’ultima, dotate di personalità giuridica, comunque denominate, che non hanno potere di assunzione di personale subordinato a tempo indeterminato e che operano con personale regionale distaccato nonché sotto l’indirizzo e la vigilanza di direzioni generali della Regione stessa, e precisamente:

  • Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) (L.R. 23 luglio 2001, n. 21);
  • Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER) (art. 19 L.R. 24 maggio 2004, n. 11);
  • Agenzia Regionale di Protezione Civile (L.R. 7 febbraio 2005, n. 1);
  • Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (L.R. 10 aprile 1995, n. 29);

Richiamata la Circolare n. 1/2013 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, ad oggetto “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione”, che fornisce alle pubbliche amministrazioni informazioni e prime indicazioni in particolare per individuare la figura del “Responsabile”;

Considerato che le indicazioni contenute nella richiamata circolare devono essere armonizzate con il sistema organizzativo, di poteri e di relazioni gerarchiche proprie dell’ordinamento regionale, quale tratteggiato, in particolare, dalla L.R. 26/11/2011, n. 43 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, nel rispetto peraltro, in via prioritaria, dell’autonomia organizzativa regionale, garantita costituzionalmente;

Ritenuto innanzitutto di stabilire che l’incarico di “Responsabile”, in ragione degli attuali vincoli legali alla spesa per il personale e al contenimento delle dotazioni organiche, sia attribuito a un dirigente già in servizio e che si debba configurare come incarico aggiuntivo a quello di cui il dirigente individuato risulti già titolare, senza che l’ ulteriore funzione possa comportare alcuna modifica al suo incarico originario e al relativo contratto di lavoro;

Valutato inoltre,, in riferimento alla previsione dell’art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, secondo cui il “Responsabile” svolge, di norma, anche le funzioni di “Responsabile della trasparenza”, di rimandare tale decisione al successivo provvedimento con cui verrà definito il quadro normativo e organizzativo complessivo delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo;

Esplicitati di seguito i criteri seguiti per la scelta del “Responsabile”, secondo anche le indicazioni della circolare sopra richiamata, precisando sin d’ora che, in via generale, si intende privilegiare, per il futuro, quello di rotazione dell’incarico, ferma restando la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) il prescelto non deve appartenere a strutture speciali, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto regionale e degli artt. da 4 a 8 della l.r. n. 43 del 2001, ossia a uffici di diretta collaborazione politica;

b) l’incarico di “Responsabile” deve essere attribuito a un dirigente responsabile di direzione generale, in quanto dotato di poteri e di risorse adeguati anche per l’espletamento di tale funzione aggiuntiva;

c) il “Responsabile” deve essere peraltro scelto tra quei direttori generali che godono di adeguate garanzie di stabilità del posto di lavoro, in quanto già appartenenti al ruolo regionale, in ragione della salvaguardia di cui all’art. 43, comma 4, della l.r. n. 43 del 2001;

d) il dirigente prescelto non deve essere mai stato destinatario di sentenze penali di condanna, anche non definitive; di condanne da parte della Corte dei conti, anche non definitive, per illeciti amministrativo-contabili; di provvedimenti disciplinari oppure di sanzioni in materia di responsabilità dirigenziale;

e) il dirigente prescelto deve possedere una elevata preparazione professionale di natura giuridico-amministrativa, in ragione delle tematiche e dei problemi che il “Responsabile” deve istituzionalmente valutare;

Dato atto che:

- il dott. Lorenzo Broccoli, attuale direttore generale a “Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e Telematica”, della Giunta regionale, risponde ai criteri di scelta di cui sopra come emerge dal curriculum vitae e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, per il requisito di cui al punto d), acquisiti agli atti del procedimento; 

- è stato anche valutato, alla luce delle indicazioni della Circolare n. 1/2013 sopra richiamata, il possibile conflitto di interessi tra le funzioni di “Responsabile” e quelle di responsabile dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) della Giunta regionale, ruolo attualmente rivestito dal medesimo dirigente, con le seguenti ragioni a supporto della insussistenza dello stesso:

a) il potere disciplinare, dopo la riforma operata dal DLgs. 150/09, in materia di responsabilità disciplinari, nelle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, è affidato ai dirigenti di diretta assegnazione dei dipendenti, essendosi ormai ridotta la competenza dell’UPD a sanzionare gli illeciti che comportano le sanzioni più gravi (sospensioni dal servizio e dalla retribuzione fino a un massimo di sei mesi e licenziamento, con o senza preavviso), che rappresentano un numero del tutto marginale rispetto a quello globale dei procedimenti disciplinari attivati nella Amministrazione;

b) il DLgs 39/13 attribuisce allo stesso “Responsabile” un ruolo di vigilanza e contestazione in materia di incompatibilità di incarichi, e quindi anche compiti di natura repressiva, che possono essere esercitati con ancora maggiore efficienza ed efficacia da un dirigente che ha già esperienza di gestione di procedimenti di contestazione di responsabilità e di contradditori con i dipendenti interessati;

Visti inoltre, al fine di dare attuazione nell’ordinamento regionale alle disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 2013:

a) l’art. 45 della L.R. 43/01 che individua due tipologie di funzioni dirigenziali nell’assetto organizzativo regionale (funzioni dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa e funzioni dirigenziali di altro tipo);

b) la delibera di Giunta regionale del 29 dicembre 2008, n. 2416 e ss.mm.ii., che detta indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture regionali e disciplina in dettaglio l’esercizio delle funzioni dirigenziali, precisando tra l’altro, nella sezione 3 della Parte generale e nelle varie Parti speciali del relativo allegato, la distinzione di ruolo, funzioni e responsabilità tra le due vigenti tipologie di dirigenti regionali: dirigenti responsabili di Servizio e dirigenti professional;

Valutato, dalla lettura della normativa da ultimo citata, che gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che, nell’assetto organizzativo dell’amministrazione regionale, comportano “l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettere j e k del DLgs 39/13, siano solo quelli di responsabilità di struttura organizzativa (Servizi e strutture assimilate), mentre che, per le funzioni dirigenziali professional, occorra verificare, caso per caso, se agli stessi dirigenti siano stati delegati, dal responsabile della struttura di assegnazione, poteri di adozione di provvedimenti finali, con o senza impegno di spesa, e che solo in tale evenienza siano loro applicabili le incompatibilità e le sopraggiunte inconferibilità di cui al DLgs 39/13;

Ritenuto che la valutazione di cui sopra sia corroborata da quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013, che prevede che, in caso di condanna, anche non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, occorra attribuire al dirigente, per tutto il periodo di inconferibilità temporanea, incarichi “diversi da quelli che comportino l’esercizio delle competenze di amministrazione e gestione”, fatta salva la preclusione di incarichi in alcuni settori specifici;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per gli enti di seguito elencati, per macro-tipologie, che devono provvedere ad adeguarsi, compatibilmente con i propri ordinamenti, ai contenuti del presente atto:

a) gli enti di diritto pubblico non territoriali regionali (cioè istituiti, vigilati, finanziati dalla Regione o i cui amministratori siano nominati da questa, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 39/13);

b) gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, (cioè le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte della Regione, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alla Regione, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), ai sensi dell’art. 1 del DLgs 39/13;

Precisato che le due macro-tipologie di enti di cui sopra non comprendono gli enti del Servizio Sanitario Regionale, compresa l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA), e le relative società partecipate, a cui saranno dettati, con atto a parte, specifici indirizzi applicativi;

Stabilito inoltre che gli enti dipendenti della Regione Emilia-Romagna (“Consorzi Provinciali Fitosanitari” di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e l’“Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori”), in considerazione dell’impegno organizzativo richiesto per l’implementazione delle misure anti-corruzione del tutto sproporzionato rispetto alla loro dotazione organica, possano chiedere di convenzionarsi, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, con la Regione Emilia-Romagna per usufruire delle attività svolte dal “Responsabile”, anche al fine di redigere assieme alla Regione un unico “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”;

Sentito il Comitato di direzione nella seduta del 20 maggio 2013;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Sviluppo delle risorse umane e organizzazione, cooperazione allo sviluppo, progetto giovani, pari opportunità” Donatella Bortolazzi;

A voti unanimi e segreti

delibera: 

A) di nominare il dirigente regionale dott. Lorenzo Broccoli quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna, per due anni dalla data odierna;

B) di stabilire, in relazione alla nomina di cui al punto A, che:

a) il dott. Lorenzo Broccoli svolgerà la funzione di “Responsabile” in via aggiuntiva rispetto all’incarico di direttore generale a “Organizzazione. Personale. Sistemi informativi e telematica”, senza alcuna modifica a quest’ultimo incarico né al relativo contratto di lavoro;

b) le funzioni di “Responsabile” siano svolte con riguardo a tutte le strutture della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna nonché alle seguenti Agenzie e Istituti regionali:

  • Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA);
  • Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER);
  • Agenzia Regionale di Protezione Civile;
  • Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna;

c) le funzioni di “Responsabile”, in attesa della adozione delle “Intese”, di cui ai commi 60 e 61 dell’art. 1 della L. 190/2012, sono di seguito precisate, al fine di chiarirne le responsabilità in questa prima fase applicativa delle misure di contrasto del fenomeno corruttivo:

  • curare, anche tramite propri atti di indirizzo, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
  • vigilare sul rispetto, da parte delle strutture dell’Amministrazione delle norme di cui al precedente alinea e curare le segnalazioni di cui all’art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013 o richiedere i pareri di cui all’art. 16, comma 3, del medesimo decreto;
  • gestire la procedura di contestazione di esistenza o di insorgenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità, richiamata all’art. 15 comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013 e descritta all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  • esprimere un parere motivato e vincolante sulla possibilità di procedere egualmente al conferimento di un incarico ex D.Lgs. n. 39/2013, allorché l’Autorità Nazionale Anticorruzione abbia espresso rilievi, osservazioni e sospeso il procedimento di conferimento dell’incarico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 39/2013;
  • attivare tempestivamente la necessaria fase prodromica alla elaborazione e gestione del primo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione della Giunta della Regione Emilia-Romagna, attraverso:
    • la individuazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle risorse umane e dei mezzi necessari di cui dotarsi per le funzioni a regime di “Responsabile”;
    • la implementazione di modalità di coinvolgimento delle direzioni generali e delle Agenzie/Istituti, anche attraverso la costituzione di una rete di referenti organizzativi, al fine di creare corretti meccanismi di comunicazione e di informazione circolare, oltre che per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato, che offre maggiori garanzie di successo;
    •  la definizione di una metodologia di analisi del rischio di esposizione alla corruzione nelle strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e delle relative Agenzie/Istituti;

C) di precisare, a fini di interpretazione univoca nell’ordinamento regionale, che sono ascrivibili, ai limitati fini delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, tenuto conto dell’assetto organizzativo regionale:

a) alla categoria “incarichi amministrativi di vertice”, come descritti all’art. 1 c. 2 lett. i, del precitato decreto (“gli incarichi di livello apicale, quali quelli di Segretario generale, capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, conferiti a soggetti interni o esterni all'amministrazione o all'ente che conferisce l'incarico, che non comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione”):

  • incarichi di direttore generale nell’organico della Giunta regionale;
  • incarichi di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
  • incarichi di direttore di Agenzie/Istituti con personalità giuridica (ossia direttori dell’ Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); dell’ Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile e dell’Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna);

b) alla categoria “incarichi dirigenziali interni” come descritti all’art. 1, c. 2 lett. j, del precitato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione”):

  • incarichi di responsabile di Servizio affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  • incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (come l’“Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”) affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  • incarichi di dirigente professional o incarichi di responsabili di Area dell’“Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”, affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
  • incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica) della Giunta regionale affidati a personale, anche non dirigente, appartenente agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

c) alla categoria “incarichi dirigenziali esterni” come descritti all’art. 1, c. 2 lett. k, del precitato decreto (“gli incarichi di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni”):

  • incarichi di responsabile di Servizio affidati a persone non appartenenti ad organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  • incarichi di direttore di agenzie prive di personalità giuridica (come l’“Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale”) affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;
  • incarichi di dirigente professional o incarichi di responsabili di Area dell’”Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale” affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione: esclusivamente se vengono delegate funzioni decisionali finali di natura provvedimentale, con o senza impegno di spesa, con verifica della conferibilità e delle incompatibilità a decorrere dalla data di attribuzione della delega;
  • incarichi dirigenziali, sia di responsabilità di struttura che professional, nelle strutture speciali (uffici di diretta collaborazione politica), della Giunta regionale, affidati a persone non appartenenti agli organici regionali o di altra Pubblica Amministrazione;

D) di precisare, altresì, ai predetti fini di interpretazione univoca nell’ordinamento regionale e per fornire al “Responsabile” i necessari parametri di valutazione - fatti salvi gli eventuali, differenti indirizzi interpretativi che l’Organismo individuato dal D.Lgs. n. 39/2013 potrà adottare e che lo stesso “Responsabile” provvederà a recepire con propri atti - che:

a) il DLgs 39/13, nel disciplinare i casi di inconferibilità ed incompatibilità, non effettua alcuna distinzione in ordine al titolo ed al regime giuridico di svolgimento delle attività precluse, fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dall’art. 19, comma 2 del Decreto stesso;

b) la verifica sulla sussistenza di casi di inconferibilità ed incompatibilità previsti dal DLgs 39/13 è operata anche con riferimento agli incarichi in corso di svolgimento, in conformità a quanto previsto dall’art.20 del Decreto stesso sull’obbligo di presentazione – da parte degli interessati – di un’annuale dichiarazione sull’insussistenza e non sopravvenienza delle predette cause;

c) con la locuzione “svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell’ente”, contenuta nell’art. 1, c. 2, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2013 recante la definizione di “incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati”, si intendono i casi di stabile inserimento nell’organizzazione di un ente appartenente a detta tipologia, con svolgimento di attività continuativa, di norma accompagnata dall’utilizzo di locali, attrezzature e impianti tecnici messi a disposizione dall’ente stesso;

d) all’interno della definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati” di cui all’art. 1, c. 2, lett. d) del DLgs 39/13, l’ipotesi indicata al n. 3 (finanziamento di attività attraverso rapporti convenzionali) si intende riferita ai casi in cui nella concessione del finanziamento sia possibile l’esercizio, in qualsiasi forma e misura, di poteri discrezionali; 

e) la definizione di “enti di diritto privato regolati o finanziati” di cui all’art. 1, c. 2, lett. d) del DLgs 39/13, si intende riferita, all’interno dell’organizzazione regionale, alla specifica Direzione nel cui ambito sono esercitati i suddetti poteri di regolazione o finanziamento, in coerenza sistematica con quanto stabilito nell’art. 4, c. 1, lett. c) del medesimo Decreto, nella parte in cui limita “allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento” il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali esterni a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall’amministrazione conferente o svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dalla medesima;

E) di approvare la procedura di contestazione da parte del “Responsabile”, circa la sussistenza o insorgenza di cause di incompatibilità o inconferibilità in materia di incarichi, come delineata all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013;

F) di stabilire che in caso di applicazione, a uno dei soggetti conferenti incarichi ex D.Lgs. n. 39/2013, della sanzione di cui all’art. 18, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 39/2013 (temporanea interdizione del potere di conferimento di ulteriori incarichi), si proceda alla sua sostituzione, nell’esercizio di tale potere, nel rispetto delle seguenti regole:

  • la preclusione temporanea al conferimento di incarichi deve intendersi totale, ossia con riferimento a qualsiasi tipo di incarico anche non contemplato nel D.Lgs. n. 39/2013, compresi quelli di livello non dirigenziale (esempio: conferimento di responsabilità di Posizione Organizzativa);
  • il dirigente gerarchicamente superiore sostituisce quello temporaneamente interdetto (es.: il Direttore generale sostituisce il Responsabile di Servizio interdetto);
  • il direttore generale o il Capo di Gabinetto del Presidente, nell’organico della Giunta regionale, temporaneamente interdetto è sostituito dal direttore generale competente in materia di personale della Giunta regionale (quest’ultimo dal Capo di Gabinetto);
  • i direttori di Agenzia/Istituto sono sostituiti dal direttore generale della direzione generale di riferimento;
  • in caso di sanzione interdittiva che colpisca organi di indirizzo politico (Giunta regionale o relativo Presidente), non si provvederà al conferimento di incarichi di loro competenza per tutta la durata della interdizione (tre mesi), salvo che non intervengano esigenze eccezionali e improrogabile, a fronte delle quali si provvederà alla rivalutazione della presente decisione e a individuare le modalità di sostituzione;

G) di stabilire in via provvisoria, per dare applicazione concreta a quanto sancito dall’art. 35 bis comma 1 lettera B del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2012, in attesa delle delimitazioni che saranno indicate dal “Responsabile” in occasione della presentazione della proposta di primo “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione” per la Giunta regionale e relative Agenzie/Istituti, che i dipendenti che sono condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, fermo restando quanto previsto da leggi specifiche come la L. n. 97/2001, non possono essere assegnati, a qualunque categoria o qualifica appartengano, alle seguenti strutture organizzative regionali:

1.1.per “uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie” si intendono:

a) Direzione generale a “Risorse finanziarie e Patrimonio”: responsabile e relativo staff di supporto;

b) Servizio “Bilancio e Finanze”;

c) Servizio “Gestione della spesa regionale”;

1.2. per “uffici preposti all’acquisizione di beni, servizi e forniture”, si intendono:

a) Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici (Intercent-ER);

b)Servizio “Approvvigionamenti, Centri operativi, controllo di gestione”;

c) Servizio “Patrimonio”;

1.3 per quanto riguarda le attività inerenti a “concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati”, oppure il divieto di conferire incarichi “di vigilanza e controllo”, in quanto trattasi di funzioni diffuse trasversalmente in tutto l’assetto organizzativo regionale,sarà cura dei singoli direttori generali (o del Capo di Gabinetto, per le relative strutture speciali, o dei direttori per le rispettive Agenzie/Istituti) accertarsi, sotto la loro responsabilità, del rispetto di tali prescrizioni, provvedendo a che non siano conferiti incarichi o fatte assegnazioni a persone condannate, anche in via non definitiva, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, nelle strutture organizzative o aree lavorative deputate alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, comunque denominati. Si evidenzia che le tipologie da ultimo richiamate sono tutte caratterizzate dal fatto di costituire generiche attribuzioni di un “vantaggio economico” riconducibile all’articolo 12 della legge n. 241 del 1990, ove la locuzione “vantaggio economico” deve intendersi riferita a qualunque attribuzione che migliora la situazione economica di cui il destinatario dispone senza che vi sia una controprestazione verso il concedente (per cui sono automaticamente escluse le attribuzioni che hanno carattere di corrispettivo a fronte di una prestazione);

1.4 il “Responsabile” della Giunta regionale è incaricato di vigilare sulla osservanza di quanto sopra, a elaborare indirizzi applicativi di dettaglio, se ritenuto necessario, ed è tenuto ad esprimere pareri alle direzioni generali, Agenzie e Istituti che li richiedano;

H) di stabilire che il presente provvedimento costituisca atto di indirizzo per gli enti di seguito elencati, per macro-tipologie, che devono provvedere ad adeguarsi, compatibilmente con i propri ordinamenti, ai contenuti del presente atto, per quanto riguarda l’applicazione di quanto sancito in materia di incarichi dal DLgs 39/13:

a) gli enti di diritto pubblico non territoriali regionali (cioè istituiti, vigilati, finanziati dalla Regione o i cui amministratori siano nominati da questa, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013);

b) gli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione, (cioè le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Regione o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte della Regione, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alla Regione, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi), secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.Lgs. n. 39/2013;

I) di rinviare a un atto successivo gli indirizzi applicativi per gli enti del Servizio Sanitario Regionale, compresa l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e le relative società partecipate, che pertanto devono intendersi non ricompresi nelle due macro-tipologie di cui al punto G);

L) di stabilire inoltre che gli enti dipendenti della Regione Emilia-Romagna (“Consorzi Provinciali Fitosanitari” di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e l’Azienda Regionale e “Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori”), per le motivazioni espresse in premessa, possano chiedere alla Regione di stipulare apposita convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per poter essere ricompresi nel “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” della Giunta regionale, usufruendo delle attività svolte dal relativo “Responsabile”;

M) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web istituzionale.

Allegato A)

Poteri di vigilanza del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della Giunta regionale. Delineazione della procedura di contestazione di cui all’art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013

Art. 1 - Contestazione

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (“Responsabile”) della Giunta regionale, quando viene a conoscenza, d’ufficio o su segnalazione, della sussistenza o insorgenza di una situazione di incompatibilità o di sopravvenuta inconferibilità, a carico di un dirigente regionale titolare di un “incarico amministrativo di vertice” o di un “incarico dirigenziale”, quali definiti dal D.Lgs. n. 39/2013 e dalla normativa applicativa regionale, deve provvedere tempestivamente alla contestazione del fatto all’interessato, a seguito degli accertamenti istruttori preliminari ritenuti necessari, che dovranno esaurirsi comunque entro il termine massimo di quindici giorni di calendario dal momento in cui ha avuto notizia della causa di sopravvenuta inconferibilità o incompatibilità.

2. La contestazione deve essere effettuata per iscritto e comunicata formalmente al dirigente, a cura del “Responsabile” attraverso lettera, da consegnare a mano e di cui il dirigente deve rilasciare apposita ricevuta. La lettera di contestazione può essere consegnata attraverso il servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento) solo in caso di assenza dal servizio del dirigente. In ogni caso è sempre possibile l’inoltro all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del dirigente, se ufficialmente comunicata o nota al “Responsabile”.

3. Il “Responsabile” trasmette copia della contestazione anche al superiore gerarchico dell’interessato.

Art. 2 - Difesa del dirigente

1. Con la lettera di contestazione il “Responsabile” deve assegnare cinque giorni (di calendario), dalla data del ricevimento della contestazione, al dirigente per presentare eventuali argomentazioni a difesa circa la insussistenza della causa di incompatibilità o di sopraggiunta inconferibilità dell’incarico.

2. Il dirigente, in caso di incompatibilità, può anche comunicare, entro il termine di cui sopra, che intende rimuovere la causa esterna di incompatibilità, conservando l’incarico.

Art. 3 - Chiusura del procedimento

1. Se il “Responsabile” ritiene esaustive e accoglibili le argomentazioni del dirigente, il procedimento viene chiuso con nota formale e motivata, indirizzata all’interessato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

2. Se le argomentazioni sostenute dal dirigente non sono accolte o se il medesimo non fornisce alcun riscontro, il “Responsabile” informa, entro il termine di cui al punto 1, l’interessato confermandogli la incompatibilità o la sopraggiunta inconferibilità dell’incarico di cui è titolare, permanendo comunque in capo al medesimo la facoltà di dimettersi.

3. In ogni caso, per non decadere dall’incarico, il dirigente interessato, deve comunicare, dandone prova documentale, entro il termine perentorio di 14 giorni dal ricevimento della contestazione, di avere rimosso la causa esterna di incompatibilità.

4. Nel caso di cui al punto 2 e nel caso comunque che entro il 14° giorno dalla data di ricevimento della contestazione non giunga la comunicazione di cui al punto 3, il “Responsabile” informa le strutture competenti dell’Amministrazione, per l’adozione dei provvedimenti previsti dal DLgs 39/13 (ad esempio: adozione dell’atto dichiarativo di decadenza dall’incarico, ai sensi dell’art. 19 DLgs 39/13, oppure, in caso di inconferibilità sopravvenuta per condanna penale, per l’adozione dei provvedimenti e delle misure organizzative di cui all’art. 3 del decreto medesimo).

5. Ai fini del rispetto dei termini del presente procedimento si tiene conto delle date di registrazione al Protocollo informatico dell’Amministrazione.

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