n.222 del 24.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Accordo triennale 2012-2014 per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Emilia-Romagna e Marche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l’art. 8 sexies, comma 8, del D.Lgs. 502/1992 che prevede che il Ministro della Sanità d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, con apposito decreto definisca i criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse da quelle di residenza. Nell’ambito di tali criteri, le regioni possono stabilire specifiche intese e concordare politiche tariffarie, anche al fine di favorire il pieno utilizzo delle strutture e l’autosufficienza di ciascuna regione, nonché l’impiego efficiente delle strutture che esercitano funzioni a valenza interregionale e nazionale;

- il documento approvato dalla Commissione Salute istituita nell’ambito della Conferenza delle Regioni e Province Autonome nella riunione del 23/11/2005 nel quale si stabiliva che entro il 31 gennaio 2006 si dovevano stipulare gli accordi tra le Regioni di confine e approfondire lo schema per i rapporti tra Regioni di aree lontane con flussi significativi, auspicando la chiusura degli accordi entro il 31 marzo;

- Il Nuovo Patto per la Salute 2010–2012 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano il 3 dicembre 2009 indica gli accordi sulla mobilità interregionale tra i settori strategici in cui operare al fine di qualificare i sistemi sanitari regionali e garantire maggiore soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un maggior controllo della spesa. Inoltre,all’art. 19, per il conseguimento del livello di appropriatezza nella erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza ospedaliera e specialistica, viene data indicazione alle Regioni di individuare adeguati strumenti di governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria al fine di:

  • evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di appropriatezza definiti;
  • favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all’ambito territoriale regionale;
  • individuare meccanismi di controllo dell’insorgere di eventuali comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la definizione di tetti di attività condivisi funzionali al governo complessivo della domanda.

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 1868 del 18 dicembre 2006 con la quale si definiva un accordo quadro per il governo della mobilità sanitaria fra le regioni Emilia-Romagna e Marche per gli anni 2006-2008;

- le deliberazioni di Giunta regionale n. 1418/2007, 1769/2008 e n. 396/2009 con le quali sono stati approvati i rinnovi e gli aggiornamenti per gli anni successivi dell’accordo quadro medesimo; in particolare con la deliberazione n. 396/2009, relativa all’accordo per il triennio 2009/2011, sono stati introdotti tetti differenziati per tipologie di attività al fine di qualificare l’offerta sanitaria con l’obiettivo di favorire la libera scelta dei pazienti nei settori di maggiore complessità e rilevanza clinica da una parte e di promuovere l’appropriatezza dell’attività di ricovero dall’altra;

Valutati positivamente i risultati dei suddetti accordi che hanno contribuito in maniera sostanziale a frenare il tasso di incremento del fenomeno della mobilità che era stato osservato negli anni precedenti all’accordo;

Considerato che l’accordo quadro di cui alla propria deliberazione n. 396 del 30 marzo 2009 ha validità per il triennio 2009 - 2011 e valutato opportuno da parte di entrambe le Regioni procedere alla definizione di un nuovo accordo;

Preso atto che:

- l’Accordo è stato predisposto in conformità ai principi fondamentali fissati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che garantisce la libera scelta del cittadino ed affida alle Regioni ed alle strutture del SSN il compito di assicurare l’appropriatezza e la qualità delle cure, in costanza del vincolo dell’equilibrio di bilancio;

- ciascuna Regione intende garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza con modalità che, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettino gli standard di qualità dell’assistenza, siano logisticamente vicine alla residenza e siano facilmente fruibili dai cittadini stessi;

- la struttura dell’accordo, risponde in maniera mirata alla necessità che hanno le Regioni di garantire ai propri cittadini le necessarie forme di assistenza, indipendentemente dalla complessità del bisogno, rispettando gli standard di qualità dell’assistenza, la prossimità e la fruibilità, perseguendo gli obiettivi di gestione della mobilità e di qualificazione dell’offerta;

Fatto salvo il principio essenziale ed ispiratore del Servizio Sanitario Nazionale, ribadito dalla L.R. n. 29/2004 e successive modifiche, della portabilità dei diritti e della libertà di scelta da parte del cittadino del luogo di cura, nell’ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;

Ritenuto pertanto di approvare il nuovo Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare il nuovo Accordo per la gestione della mobilità sanitaria tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche così come risulta nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di autorizzare l’Assessore alle Politiche per la Salute alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al precedente punto 1);

3) di stabilire che l’accordo decorre a partire dal 1° ottobre 2012 e che i tetti economici ivi stabiliti per macro categorie di attività trovino applicazione fino al 31/12/2014;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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