n.225 del 09.07.2019 (Parte Seconda)
Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 2018/274. Decreti MIPAAF del 15/12/2015, del 30/1/2017 e del 13/2/2018. Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2019
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Visti:
- il Regolamento (UE) N. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, comma 3;
Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:
- nella Parte Ii, Titolo I, Capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;
- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1 % della superficie vitata totale nel loro territorio;
- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3 della Legge n. 238/2016;
Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15 dicembre 2015, prot. n. 12272, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli.”, successivamente modificato ed integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017 prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935;
Preso atto che il Decreto prot. n. 12272/2015 sopra citato stabilisce:
- all’articolo 5-bis:
- che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;
- che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- all’articolo 7-bis:
- i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare;
- che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c), comma 1 dello stesso articolo, sia effettuata dalle Regioni;
- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che il Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;
- all'articolo 9, che:
- le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;
- all’articolo 9-bis, che dal 2018:
- è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;
- nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
- le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;
Atteso che la Regione Emilia-Romagna, ha effettuato, e comunicato al MIPAAFT con nota di questo Servizio del 22 gennaio 2019 protocollo n. PG/2019/88477, la scelta di introdurre quale criterio di priorità quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, lettera c), nonché di ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 3 Ha;
Vista la circolare AGEA n. 12599 del 14 febbraio 2019 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM n.12272 del 15 dicembre 2015, DM n.527 del 30 gennaio 2017 e DM n.935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”;
Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, al punto “Rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti (annuale)”, è stabilito, tra l'altro, che:
- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;
- le Regioni rilascino le autorizzazioni entro il 1 giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;
- le Regioni pubblicano l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal D.M. n. 12272/2015 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dal SIAN;
Preso atto che in data 3 aprile 2019 AGEA coordinamento ha inoltrato un messaggio di posta elettronica con il quale ha dato le istruzioni per l’istruttoria regionale delle domande di autorizzazioni viticole che hanno richiesto la priorità “produzione biologica”;
Visto il verbale di istruttoria del 13 maggio 2019 prot. n. NP/2019/13565, dal quale risulta, tra l’altro, che:
- le domande presentate a SIAN che hanno richiesto l’assegnazione della priorità sono risultate 44;
- terminata l’istruttoria a n. 13 domande è stata confermata la priorità (superficie richiesta Ha 18,6822), mentre alle rimanenti n. 31 domande non è stata riconosciuta la priorità richiesta.
Dato atto che con messaggio di posta elettronica del 10 maggio 2019 è stata comunicata ad AGEA Coordinamento l’avvenuta chiusura delle istruttorie delle domande con priorità legata alle produzioni biologiche e che tale comunicazione è stata formalizzata con nota inviata al MIPAAFT e ad AGEA Coordinamento in data 22 maggio 2019 prot. n. PG/2019/479270;
Atteso che la Regione Emilia-Romagna, ha comunicato al MIPAAFT, la scelta di garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna (nota del 22 maggio 2019 prot. PG/2019/479258);
Vista la nota MIPAAFT del 03 luglio 2019, assunta al protocollo n. PG/2019/578483, con la quale è stato trasmesso alla Regione l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per l'anno 2019, per l'impianto di nuovi vigneti. L’elenco trasmesso è costituito da n. 2.684 domande presentate da viticoltori emiliano-romagnoli che hanno richiesto una superficie complessiva di Ha 5.784,6870 a fronte della superficie assegnata alla Regione Emilia-Romagna pari a Ha 512,7852;
Considerato che il MIPAAF nella nota sopra citata ha evidenziato che:
- le Regioni pubblicano l’atto di approvazione dell’elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
- le Regioni provvederanno a caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;
Atteso che ai produttori ai quali sono concesse autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della superficie richiesta, è data possibilità di rinunciare entro 30 giorni a partire dalla data di rilascio, direttamente tramite il sistema informatico (SIAN); per la regione Emilia-Romagna, la data di rilascio corrisponde alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
Ritenuto pertanto di:
- prendere atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF con PEC del 3 luglio 2019 Prot. n. PG/2019/578483 - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;
- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, le autorizzazioni rilasciate con il presente atto hanno una validità di tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”, contenente, tra l’altro, la Direttiva inerente indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 concernente, tra l’altro, l’approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie, e Istituti;
- n. 309 del 4 marzo 2019 recante “Aggiornamenti organizzativi nell’ambito della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;
Viste infine:
- la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017, per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al nuovo sistema dei controlli interni;
- la propria determinazione n. 4632 del 14/3/2019 recante “Provvedimento di nomina del responsabile dei procedimenti del settore vitivinicolo, ai sensi degli articoli 5 ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della LR n. 32/1993”;
Attestato che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di prendere atto dell’elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli per l’anno 2019, trasmesso dal MIPAAFT in data 3 luglio 2019 protocollo n. PG/2019/578483, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;
3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;
4) di dare atto che:
- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;
- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di cui trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;
- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 238/2016, art. 69 comma 3;
5) di dare atto altresì che:
- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea;
- la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del Ministero;
6) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7) di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito internet E-R Agricoltura e pesca.
La Responsabile del Servizio
Roberta Chiarini