n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Nuove disposizioni relative ai permessi di prospezione e ricerca nonché alle concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio della regione Emilia-Romagna e approvazione dello schema di Accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dello Sviluppo Economico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

  • a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 verificatisi in Emilia-Romagna, il Presidente della Giunta, in qualità di Commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012 convertito con legge n. 122/2012, con Ordinanza n. 76 del 16/11/2012, avente ad oggetto ”Istituzione di una Commissione Tecnico-Scientifica per la valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento dell’attività sismica nell’area emiliano-romagnola colpita dal sisma del 2012”, ha autorizzato il Capo di Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri a costituire una Commissione Tecnico-Scientifica per lo studio delle possibili relazioni tra le attività di esplorazione finalizzata alla ricerca di campi di idrocarburi e l’aumento di attività sismica nell’area interessata da dette attività;
  • il Capo Dipartimento della Protezione Civile, con decreto n. 5930 del 11/12/2012 ha costituito un’apposita Commissione tecnico-scientifica, denominata International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region (di seguito “Commissione ICHESE”), incaricata di svolgere gli approfondimenti richiesti dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Vasco Errani in qualità di Commissario Delegato;
  • la Regione Emilia-Romagna, con protocollo CR 2014/6924 del 17 febbraio 2014, ha acquisito il Rapporto della Commissione ICHESE (Rapporto ICHESE);
  • nel suddetto Rapporto la Commissione ICHESE ha escluso qualsiasi relazione tra l’aumento dell’attività sismica nell’area emiliano-romagnola colpita dal sisma 2012 ed eventuali attività nel sito di Rivara in quanto in tale area non è mai stata effettuata alcuna attività mineraria, ha escluso inoltre correlazioni con la maggior parte delle attività di produzione e stoccaggio di idrocarburi e di sfruttamento di risorse geotermiche della zona, mentre ha evidenziato che non è esclusa, ma neanche provata, la possibilità che le attività di estrazione e reiniezione in essere presso il campo di Cavone, all’interno della concessione “Mirandola”, abbiano contribuito ad “innescare” l’attività sismica del 2012 in Emilia ed ha formulato raccomandazioni per una gestione ottimale delle attività di sfruttamento del sottosuolo;
  • in attesa degli approfondimenti necessari a seguito delle conclusioni del Rapporto ICHESE, sulla base del principio di precauzione, la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. 547 del 23 aprile 2014 ha disposto, nell’ambito dei procedimenti statali in itinere riguardanti i permessi di prospezione e ricerca nonché le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, compresi i procedimenti attivati presso lo Stato successivamente alla data di adozione della delibera, la sospensione:
    • delle procedure di rilascio dell’Intesa di competenza della Regione;
    • dei procedimenti regionali relativi all’espressione di pareri e valutazioni nonché all’adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale già avviate;
  • la delibera citata stabilisce che la sospensione abbia luogo “per il tempo strettamente necessario all’acquisizione dei risultati degli studi preordinati all’emanazione delle Linee Guida che scaturiranno dal Gruppo di Lavoro costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 27 febbraio 2014 e al completamento delle attività di monitoraggio e relativi alla ricerca oggetto dell’Accordo e del Protocollo operativo stipulati in data 17 aprile 2014 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo economico e la Società Padana Energia s.p.a.”;

Ricordato che:

  • il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), tramite la Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, a seguito dei risultati della Commissione ICHESE, ha attivato nell’ambito della CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie), con Decreto del 27 febbraio 2014, un gruppo di lavoro costituito da specialisti nel settore della geologia, della sismologia e della prevenzione del rischio, provenienti dal Dipartimento della Protezione Civile e da Istituti di Ricerca(CNR, OGS, INGV, UNIVERSITA’) al fine di definire Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro come da Raccomandazioni della Commissione ICHESE;
  • in data 17 aprile 2014 è stato stipulato l’“Accordo di collaborazione relativo all’attività di monitoraggio e studio nella Concessione Mirandola ‘Laboratorio Cavone’”, a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna, del Ministro dello Sviluppo Economico e dell’Amministratore Unico di Società Padana Energia S.p.A.; in base a tale accordo la Regione Emilia-Romagna, il MiSE e la Società Padana Energia S.p.A. si sono impegnati a sottoporre il sito Cavone, per novanta giorni, ad un’attività di monitoraggio e ricerca da svolgersi in coerenza con le raccomandazioni del Rapporto ICHESE, al fine di fornire una risposta esaustiva alle questioni lasciate aperte dallo stesso Rapporto ICHESE;
  • le modalità di svolgimento delle suddette attività di monitoraggio e ricerca sono state condivise in sede tecnica, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza disposte dall’Autorità di vigilanza, tramite un apposito “Protocollo Operativo” sottoscritto, sempre in data 17 aprile 2014, dal Direttore Generale Ambiente e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna, dal Direttore Generale per le Risorse minerarie ed energetiche del MiSE e dall’Amministratore Unico di Padana Energia S.p.A.;

Preso atto che:

  • le attività definite nel sopra richiamato “Protocollo Operativo” sono iniziate il 18 aprile 2014 e sono terminate nei tempi stabiliti; le modalità di svolgimento ed i risultati sono riportati in otto rapporti tecnici, sottoscritti da rappresentanti del MiSE, della Regione Emilia-Romagna e della Società Padana Energia S.p.A.; detti rapporti sono disponibili nel sito web www.labcavone.it e nel portale E-R Ambiente all’indirizzohttp://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/commissione-ichese;
  • i monitoraggi della attività di estrazione e reiniezione nei pozzi del Campo di Cavone, di cui al “Protocollo Operativo”, sono stati condotti con la supervisione di tecnici dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG) di Bologna e del Servizio geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna;
  • nell’ambito delle attività previste nel “Protocollo Operativo” sono stati realizzati:
    • prove di interferenza/iniettività sui pozzi facenti parte del Campo di Cavone in diverse configurazioni di produzione e reiniezione, e relativa analisi dei dati raccolti;
    • aggiornamento del modello statico e dinamico di giacimento, effettuato da un gruppo di lavoro costituito da sei accademici U.S.A., realizzato sulla base dei dati raccolti al precedente punto a), di revisioni di dati geologici di sottosuolo e delle elaborazioni geologiche e sismotettoniche sviluppate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto europeo INTERREG IVB Alpine Space “GeoMol”; lo studio ( http://labcavone.it/documenti/31/rapporto_del_16-07-2014.pdf), è stato validato il 18/7/2014 dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ente di comprovata esperienza, individuato di comune accordo dal MiSE e dalla Regione Emilia-Romagna (http://labcavone.it/documenti/33/lettera_mise_del_21-07-2014.pdf) e trasmesso dal MISE alla Regione Emilia-Romagna il 21 luglio 2014 con prot. n.14252;
  • l’elaborazione dei dati registrati durante le prove di cui al precedente punto a), ha fornito i seguenti risultati:
    • l’attuale pressione del giacimento coincide con la pressione originaria misurata al momento della scoperta alla fine degli anni ’70, è possibile, quindi, affermare che l’iniezione di acqua nel campo di Cavone non ha pressurizzato il sistema;
    • non si sono evidenziati fenomeni di interferenza tra il pozzo reiniettore ed i pozzi produttori;
    • la variazione di pressione indotta dall’iniezione di acqua risulta non significativa già nei pozzi vicini e nulla in corrispondenza dei pozzi più lontani ed ai bordi del giacimento;
  • l’aggiornamento del modello statico e dinamico di giacimento di cui al precedente punto b), ha consentito di analizzare più approfonditamente le caratteristiche sismotettoniche e geodetiche dell’area e di comprendere la dinamica dei fluidi e l’andamento degli stress sia all’interno del giacimento sia in un’area più ampia;
  • i risultati dei monitoraggi e delle modellazioni svolte sono concordi e indicano che gli effetti delle attività di estrazione e reiniezione in essere presso il campo di Cavone si esauriscono entro poche centinaia di metri (circa m 500), pertanto le conclusioni degli approfondimenti effettuati sono che “… non vi è alcuna ragione fisica per sospettare che le variazioni di pressione agli ipocentri derivanti dalle attività di produzione e iniezione del Campo di Cavone abbiano innescato la sequenza del Maggio 2012”;
  • il 23 luglio 2014 è stato sottoscritta la conclusione del “Protocollo Operativo” avviato il 17 aprile 2014 (http://labcavone.it/documenti/35/attivita_conclusive_del_protocollo_operativo_del_17-04-2014.pdf);
  • il 24/11/2014 il gruppo di lavoro appositamente costituito nell’ambito della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie ha consegnato al MiSE il documento contenente indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell’ambito delle attività antropiche, definite sulla base degli studi più accreditati e delle conoscenze più avanzate attualmente disponibili; tali linee guida, pubblicate in http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.aspe trasmesse dal MiSE alla Regione il 3 marzo 2015 (Protocollo n. 4516), sono state sviluppate per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale; per esse è prevista una fase di prima applicazione su alcuni casi pilota, tra cui il campo di Cavone;
  • l’art. 38, comma 11-quater, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,, vieta qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (fracking) in cui sono intrappolati lo shale gas lo shale oil;

Valutato che:

  • le Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell’ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), forniscono una risposta adeguata e tecnicamente avanzata alle Raccomandazioni della Commissione ICHESE;
  • i monitoraggi e gli studi condotti presso il Campo di Cavone sopra dettagliati, hanno eliminato quei fattori di indeterminazione che non avevano consentito alla Commissione ICHESE di esprimersi in maniera certa, ed hanno dimostrato che non esiste alcuna ragione fisica che ponga in correlazione le attività di produzione e reiniezione del Campo di Cavone e l’innesco della sequenza sismica del maggio 2012;
  • sono verificate entrambe le condizioni a cui la delibera di Giunta Regionale n. 547 del 23 aprile 2014 subordina l’efficacia della sospensione ivi disposta:
    • acquisizione dei risultati degli studi preordinati all’emanazione delle Linee Guida che scaturiranno dal Gruppo di Lavoro costituito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 27 febbraio 2014;
    • completamento delle attività di monitoraggio e di ricerca oggetto dell’Accordo e del Protocollo Operativo stipulati in data 17 aprile 2014 tra la Regione Emilia-Romagna, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Società Padana Energia S.p.a;
  • per le valutazioni espresse ai punti precedenti, non sussistono più i motivi di precauzione della sospensione di cui alla delibera di Giunta Regionale 547/2014;

Valutato inoltre che:

  • alcuni areali del territorio regionale sono soggetti per cause di diversa natura all’abbassamento del suolo (subsidenza), fenomeno che da diversi decenni è oggetto di accurati monitoraggi da parte della Regione;
  • gli ultimi monitoraggi disponibili della subsidenza hanno indicato un evidente rallentamento del fenomeno su ampi settori della pianura emiliano romagnola, ciò nonostante rimane massima l’attenzione da parte della Regione su qualsivoglia tipo di attività che possa interferire con tale fenomeno;
  • le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties destinate alla Regione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all’applicazione dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card”), debbano essere destinate prioritariamente in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;

Ritenuto che sia necessario:

  • revocare la sospensione:
    • delle procedure di rilascio dell’intesa di competenza della Regione nell’ambito dei procedimenti statali riguardanti i permessi di prospezione e ricerca nonché le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
    • dei procedimenti regionali relativi all’espressione di pareri e valutazioni nonché all’adozione di atti di assenso comunque denominati, tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate dalla Giunta, nonché i procedimenti relativi alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;
  • provvedere al recepimento delle Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell’ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), pubblicate sul sito web del MiSE al link http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.asp, trasmesse dal Mise alla Regione in data 3 marzo 2015 (Prot. n. 4516);
  • dare attuazione alle suddette Linee Guida tramite un Accordo col MiSE;
  • approvare lo schema di Accordo allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che prevede:
    • una prima applicazione in forma sperimentale su casi pilota (cap. 3 delle Linee Guida), individuati nei seguenti siti della Regione Emilia-Romagna:
      • concessione di coltivazione idrocarburi “Mirandola” (Campo di Cavone);
      • concessione di stoccaggio gas “Minerbio”;
      • concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Casaglia”;
    • l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che, nei termini stabiliti dall’Accordo col MISE:
      • individui quali indicazioni contenute nelle Linee Guida sia opportuno applicare ai progetti inerenti la fase di ricerca degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, considerato che detta fase è propedeutica alla successiva coltivazione delle risorse eventualmente rinvenute e definisca eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca;
      • definisca i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MiSE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
      • verifichi l’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verifichi l’esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
      • definisca i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall’applicazione delle Linee Guida;
      • definisca le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite (“sistema a semaforo”), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all’individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;
  • ribadire, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale e le scelte di sostenibilità ambientale in essa effettuate, confermando le motivazioni del diniego dell’intesa da parte della Regione e del rigetto da parte del MiSE, la non fattibilità del progetto di stoccaggio gas nel sito di Rivara e, quindi, in generale, dell’utilizzo dell’acquifero profondo di Rivara per qualsiasi finalità di stoccaggio;

Visti:

  • l'art. 29, comma 2, lett. l) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 come modificato dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 443 del 29 ottobre1999, che dispone che le funzioni amministrative relative e prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, siano svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata;
  • l’accordo fra il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 aprile 2001, sulle modalità procedurali in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, con particolare riferimento al perfezionamento dell’intesa prevista dall’art. 29, comma 2, lettera l) del D.Lgs. 112/98, come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 443/99;
  • la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di riordino del settore energetico che all'art. 1, comma 7 lett. n) conferma la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi da adottare, per la terraferma, di Intesa con la Regione interessata;
  • la legge n. 99 del 23 luglio 2009: “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
  • il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” come modificato dalla legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164 e ulteriormente modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);
  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norma in materia ambientale”;
  • la legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;

Richiamata la delibera di Giunta regionale del 23 aprile 2014 n. 547 ed in particolare il punto 7) del dispositivo che stabilisce che “la Giunta prenderà atto, con proprio apposito provvedimento, degli esiti delle attività di monitoraggio, ricerca e approfondimento tecnico in corso, una volta che tali attività saranno concluse, anche al fine di assumere determinazioni in merito ai procedimenti dei quali con la presente delibera è disposta la sospensione”;

Considerato inoltre che nel territorio della Regione Emilia-Romagna sono state rilasciate dalla competente Amministrazione statale concessioni di sfruttamento di fluidi geotermici ad alta entalpia, tuttora valide ed efficaci ai sensi della normativa di riferimento, la cui competenza amministrativa è transitata in capo alle Province ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 26/2004;

Ritenuto necessario che la Giunta trasmetta la presente deliberazione alle Province del territorio dell’Emilia-Romagna affinché ne tengano conto per quanto di loro competenza;

Viste:

  • la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta dell’Assessore alle attività produttive, piano energetico, economia verde e ricostruzione post-sisma e dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate di:

  • revocare la sospensione di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 547 del 23 aprile 2014:
    • delle procedure di rilascio dell’intesa di competenza della Regione nell’ambito dei procedimenti statali riguardanti il permesso di prospezione e ricerca nonché la concessione di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
    • dei procedimenti regionali relativi all’espressione di pareri e valutazioni nonché all’adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, comprese le procedure di valutazione di impatto ambientale già avviate dalla Giunta, nonché i procedimenti relativi alla ricerca e coltivazione di risorse geotermiche;
  • recepire le Linee Guida scaturite dal Gruppo di Lavoro istituito dal MiSE il 27 febbraio 2014 nell’ambito della Commissione Idrocarburi e Risorse Minerarie (CIRM), pubblicate sul sito web del MiSE al link http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/home.asp e trasmesse dal MiSE alla Regione in data 3 marzo 2015, prot. n. 4516;
  • dare attuazione alle suddette Linee Guida tramite un Accordo col MiSE;
  • approvare lo schema di Accordo allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera, che prevede:
    • una prima applicazione in forma sperimentale su casi pilota (cap. 3 delle Linee Guida), individuati nei seguenti siti della Regione Emilia-Romagna:
      • concessione di coltivazione idrocarburi “Mirandola” (Campo di Cavone);
      • concessione di stoccaggio gas “Minerbio”;
      • concessione di coltivazione di risorse geotermiche “Casaglia”;
    • l’istituzione di un Gruppo di Lavoro che, nei termini stabiliti dall’Accordo col MISE:
      • individui quali indicazioni contenute nelle Linee Guida sia opportuno applicare ai progetti inerenti la fase di ricerca degli idrocarburi e delle risorse geotermiche, considerato che detta fase è propedeutica alla successiva coltivazione delle risorse eventualmente rinvenute e definisca eventuali prescrizioni e/o controlli cui subordinare la realizzazione delle attività finalizzate alla ricerca;
      • definisca i criteri con cui formulare le prescrizioni da inserire nelle determinazioni del MiSE e della Regione in applicazione delle Linee Guida, sia per i nuovi procedimenti sia per quelli in istruttoria;
      • verifichi l’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte delle Società richiedenti titoli minerari; in particolare, relativamente alle autorizzazioni da rilasciare, verifichi l’esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività;
      • definisca i criteri per la valutazione della sostenibilità economica dei progetti di coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche anche alla luce degli obblighi derivanti dall’applicazione delle Linee Guida;
      • definisca le modalità di applicazione del modello decisionale basato sul superamento di soglie prestabilite (“sistema a semaforo”), come indicato nelle Linee Guida, finalizzato all’individuazione delle azioni da adottare in casi di variazioni dei parametri monitorati riguardo soprattutto la sismicità e le deformazione del suolo, queste ultime in particolare relative alla subsidenza;
  • provvedere a destinare prioritariamente le risorse finanziarie derivanti dal pagamento delle royalties riservate alla Regione ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e quelle disponibili in base all’applicazione dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 36 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 e modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Fondo per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di una social card”), in favore dei Comuni di insediamento degli impianti produttivi e delle aree di ricerca di idrocarburi;
  • trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico presso la Direzione Generale per l’Energia e le Risorse Minerarie - via Molise, 2 – 00187 Roma, nonché di trasmetterla alle Province del territorio dell’Emilia-Romagna affinché ne tengano conto per quanto di loro competenza;
  • pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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