n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Definizione dei criteri di concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del decreto interministeriale n. 83473/2014 in attuazione dell'art. 44 comma 6 del D.Lgs. 148/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il D.Lgs 14 settembre 2015, n. 148 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2015, n. 183, ed in particolare:
    • l'art. 44 “Disposizioni finali e transitorie”, comma 6, che prevede, per per l'anno 2015, che le Regioni possano disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014, in misura non superiore al cinque per cento delle risorse ad esse attribuite, i cui effetti non potranno prodursi oltre la data del 31 dicembre 2015,
    • l'art. 46 “Abrogazioni”, comma 1, lettera q) che ha abrogato il comma 17 dell'art. 3 “Tutele in costanza di rapporto di rapporto di lavoro” della Legge 28 giugno 2012, n. 92, che riconosceva ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali l'indennità di disoccupazione a carico della Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI), subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20 per cento dell'indennità stessa a carico dei fondi bilaterali;
  • la nota della Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 1953 del 30 settembre 2015, conservata agli atti del Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro con la quale fa presente che a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, comma 17 della L. 92/2012, il 23 settembre 2015 è l'ultimo giorno utile di sospensione per il quale è possibile erogare l'indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi da parte dell'INPS;
  • il messaggio della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito n. 6024 del 30 settembre 2015 che dispone che l'Istituto non potrà più erogare prestazioni di indennità di disoccupazione ASpI per i lavoratori sospesi per le giornate di sospensione intervenute dal 24 settembre 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 sopra richiamato;

Preso atto:

  • del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, emanato ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013 sopra citato;
  • della propria deliberazione n. 161 del 23 febbraio 2015di approvazione dei 'Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 ' e di definizione dei criteri per l'attuazione dell'art. 6 del D.I. n. 83473 /2014, riferiti ai trattamenti in deroga i cui effetti non potevano prodursi oltre il 31 dicembre 2014;

Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm.
“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” ed in particolare l’art. 16 “Crisi occupazionali”;

Considerato necessario salvaguardare il reddito dei lavoratori sospesi che non potranno più beneficiare dell'indennità di disoccupazione ASpI a decorrere dal 24 settembre 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art 3, comma 17 della Legge 92/2012, attraverso l'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga;

Tenuto conto che i lavoratori sopra citati non potrebbero accedere alla cassa integrazione guadagni in deroga sulla base delle regole vigenti in quanto sono previsti limiti temporali sia di stipula degli accordi sindacali che di presentazione delle relative domande, che difficilmente le imprese potrebbero rispettare nella presentazione delle relative domande a seguito del ritardo con il quale sono intervenuti i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS sopra richiamati;

Ritenuto quindi di:

  • definire che, in attuazione dell'art. 44 comma 6 del D.Lgs. 148/2015 sopra richiamato, si potrà disporre, nei limiti del cinque per cento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale n. 83473/2014, delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per periodi dal 24 settembre 2015 e non oltre 31 dicembre 2015 in favore dei lavoratori sospesi, nei seguenti casi:
    • lavoratori sospesi a seguito di accordi sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 17 della Legge 92/2012 sottoscritti prima del 24 settembre 2015;
    • lavoratori sospesi a seguito accordi sindacali di cui al punto 8. dell'allegato 3) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 161/2015 sopra richiamata sottoscritti successivamente al 23 settembre 2015, nel caso in cui l'impresa abbia già presentato domanda di CIG in deroga per lavoratori non aventi i requisiti o che avevano già esaurito il trattamento di disoccupazione ASpI di cui all'art. 3, comma 17 della Legge 92/2012;
  • stabilire che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2015;
    • stabilire inoltre che:
      • le domande di cui ai precedenti alinea:
      • potranno essere presentate telematicamente oltre il termine di 20 giorni in deroga a quanto stabilito al punto 10. dell'allegato 3) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 161/2015,
      • potranno prevedere un periodo di durata del trattamento di CIG in deroga per un periodo inferiore ai 30 giorni o diversamente da quanto stabilito nell'ultimo capoverso del punto 10. dell'allegato 3) sopra richiamato,
    • il supporto cartaceo delle suddette domande dovrà pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 2015;

Preso atto del parere favorevole del Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga del 19 ottobre 2015;

Visti:

  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
  • la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, “Indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33”;
  • la deliberazione di G.R. n. 68 del 27/01/2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;
  • la deliberazione di di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante “Programma per la Trasparenza e l’Integrità. Approvazione ed aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
  • le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta congiunta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. definire che, in attuazione dell'art. 44, comma 6, del D.Lgs. 148/2015 richiamato in premessa, si potrà disporre, nei limiti del cinque per cento delle risorse finanziarie assegnate alla Regione, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale anche in deroga ai criteri di cui all’art. 2 del Decreto interministeriale n. 83473/2014, delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga per periodi dal 24 settembre 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015 in favore dei lavoratori sospesi, nei seguenti casi:

  • lavoratori sospesi a seguito di accordi sindacali ai sensi dell'art. 3, comma 17 della Legge 92/2012 sottoscritti prima del 24 settembre 2015;
  • lavoratori sospesi a seguito accordi sindacali di cui al punto 8. dell'allegato 3) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 161/2015 sopra richiamata, sottoscritti successivamente al 23 settembre 2015, nel caso in cui l'impresa abbia già presentato domanda di CIG in deroga per lavoratori non aventi i requisiti o che avevano già esaurito il trattamento di disoccupazione ASpI di cui all'art. 3, comma 17 della Legge 92/2012;

2. di stabilire che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2015;

3. di stabilire inoltre che:

    • le domande di cui ai precedenti alinea:
      • potranno essere presentate telematicamente oltre il termine di 20 giorni in deroga a quanto stabilito al punto 10. dell'allegato 3) parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 161/2015,
      • potranno prevedere un periodo di durata del trattamento di CIG in deroga per un periodo inferiore ai 30 giorni o diversamente da quanto stabilito nell'ultimo capoverso del punto 10. dell'allegato 3) sopra richiamato,
    • il supporto cartaceo di tali domande dovrà pervenire al Servizio Lavoro della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro entro e non oltre il 20 dicembre 2015;

4. di confermare la propria deliberazione n. 161/2015 in ogni altra parte per quanto applicabile;

5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione “Crisi occupazionale” del sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

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