n.286 del 19.11.2025 periodico (Parte Seconda)
L.R. 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto denominato "Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 19,94 MW e relative opere di connessione", localizzato nel comune di Camposanto (MO), proponente PV ITALY1 Srl
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza 19,94 MWp e relative opere di connessione” localizzato in comune di Camposanto (MO)proposto da PV Italy1 Srl sintetizzato nella scheda tecnica progettuale che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1) il progetto dell’impianto FV da presentarsi in sede di autorizzazione dovrà essere coerente con quanto previsto nella versione del layout aggiornato trasmesso in data 29 settembre 2025 e acquisito agli atti di ARPAE con prot. 171079, in riduzione della configurazione inizialmente proposta, al fine di non interferire con la futura realizzazione del prolungamento della tangenziale di Camposanto;
2) nell’utilizzo delle perforazioni in T.O.C., vista la probabile interferenza con la falda, si chiede di adottare le soluzioni tecniche e gestionali più idonee e più cautelative per evitare il rischio di dispersione dei fanghi di perforazione, in particolare per l’eventuale uso di additivi nei fanghi bentonitici e nelle attività di perforazione, si chiede che siano utilizzati prodotti biodegradabili e privi di sostanze tossiche e bioaccumulabili e/o persistenti come ulteriore misura precauzionale. Prima dell’inizio dei lavori, occorre inviare ad ARPAE le specifiche delle soluzioni tecniche e gestionali che si intendono utilizzare;
3) al fine di ridurre l’impatto visivo del campo fotovoltaico, si prescrive di presentare, in fase autorizzativa, un progetto del verde che persegua la mitigazione dei campi fotovoltaici e delle Stazioni Elettriche mediante la messa a dimora di specie arboree autoctone a folta chioma lungo i confini di tutto il perimetro del sedime di intervento (eccetto gli accessi). Tale filtro vegetale deve avere altezza minima tale da superare quella dei moduli fotovoltaici nella configurazione più alta, deve essere piantumato in forma compatta, ovvero garantendo la formazione di una schermatura visiva continua e con carattere ininterrotto durante il ciclo stagionale, essere composto da essenze autoctone con prevalenza di sempreverdi, o comunque di alberature in grado di mantenere la schermatura visiva durante tutto il ciclo stagionale; il progetto dovrà prevedere la messa a dimora preferibilmente in autunno, dotando le piante di sistemi di protezione dalla fauna selvatica (protezione del tronco al colletto e della parte basale del fusto e una opportuna pacciamatura in copertura di elevato spessore); dovrà essere prevista una corretta manutenzione pluriennale per almeno 5 anni di tutti gli impianti completa di sistema di irrigazione e sostituzione delle fallanze alla fine di ogni ciclo vegetativo (autunno-inverno), oltre allo sfalcio periodico e al diserbo annuale degli infestanti, nonché il mantenimento del verde durante tutta la durata di funzionamento dell’impianto fino alla sua dismissione, prevedendone eventuali integrazioni, quando e se necessarie;
4) in sede di presentazione di autorizzazione unica, tenuto conto dell’eventuale effetto “Isola di calore” generato dall’impianto e dell’importanza di misurare eventuali variazioni microclimatiche dell’area sul lungo periodo, dovrà essere allegato il piano di monitoraggio previsto per la valutazione dei dati meteoclimatici per la fase post operam, che dovrà essere predisposto secondo quanto previsto dalle Linee guida Arpav - “Monitoraggio impatto microclimatico da FVT e A-FVT” anno 2023;
5) in sede di autorizzazione unica, dovrà essere presentato un progetto modificato per quanto riguarda la realizzazione della recinzione perimetrale; in particolare essa dovrà essere rialzata da terra almeno 30 cm per tutta la sua lunghezza, in modo da consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio; tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica; i cancelli di accesso al sito dovranno essere di colore verde;
6) per la conformità delle opere alla normativa sull’impatto elettromagnetico, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni, da rendicontare ad ARPAE tramite un rapporto da inviare entro 60 giorni dalla messa in esercizio:
- in caso di presenza di altre linee elettriche deve essere garantito il rispetto dell’obiettivo di qualità dei 3 μT per tutti i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere. In questo caso, per la successiva fase autorizzativa, dovrà essere predisposta apposita valutazione di impatto cumulativo;
- nel caso di attraversamento di terreni privati deve essere garantita l’assenza di luoghi a permanenza prolungata all’interno delle DPA;
- le pertinenze a permanenza prolungata - quali giardini, cortili, aree stabilmente attrezzate - devono ricadere esternamente alle DPA;
a tal fine il proponente dovrà comunicare alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni e ad Arpae Modena la data di inizio lavori e di messa in esercizio dell’attività;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), dovrà essere effettuata da Arpae Modena;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE SAC di Modena e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni dalla data di approvazione del presente provvedimento; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente così come previsto dall’art. 19, comma 10 del d.lgs. 152/06;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente PV Italy1 Srl, al Comune di Camposanto, alla Provincia di Modena, all'AUSL di Modena, all'ARPAE di Modena, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, al Consorzio di Bonifica Burana;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.