n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Esito della procedura di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di modifiche all’impianto di cogenerazione a biogas con digestione anaerobica dei liquami zootecnici in Via Viazza di Sotto n. 11, in località Colombaro di Formigine (MO) – Proponente Az. Agr. Colombaro Due S.S.
La Provincia di Modena, autorità competente, ai sensi della L.R.. 26/04, per il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica, comunica quanto segue.
Con la determinazione n. 47 del 10/2/2011, il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati, Ing. Alberto Pedrazzi, visti i pareri favorevoli degli Enti della Conferenza di Servizi in merito al progetto, determina:
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12 del DLgs 387/03, la Società Agricola Colombaro Due S.S., con sede legale in Via Viazza di Sotto n. 11, località Colombaro, in comune di Formigine (MO), alla realizzazione e all’esercizio delle modifiche all’impianto di cogenerazione a biogas con digestione anaerobica dei liquami zootecnici e biomasse, localizzato in Via Viazza di Sotto n. 11, località Colombaro, in Comune di Formigine (MO), autorizzato con Determinazione n. 9/10, in conformità agli elaborati tecnici sopra elencati e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato 1), di seguito riportate, nonché nella determinazione 9/11 (Allegato 2);
2) di stabilire che la presente autorizzazione comprende:
- Permesso di Costruire in variante essenziale (L.R. 31/02);
- Permesso di Costruire in sanatoria (L.R..23/04);
- Parere di conformità del progetto alla normativa antincendio;
- Modifica all’AIA (Parte Seconda, DLgs 152/06);
- Nulla osta ai fini archeologici;
- Autorizzazione in deroga ai limiti di inquinamento acustico;
- Autorizzazione al riutilizzo di terre e rocce da scavo.
3) di stabilire che il documento “Esito dei lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato 1) e la determinazione 9/11 (Allegato 2), sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Dlgs 387/03, il soggetto esercente è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
5) di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
6) di dare atto che alla scadenza della “Autorizzazione Integrata Ambientale”, qualora non siano realizzate varianti al progetto, il rinnovo potrà essere richiesto direttamente all’Ente competente, senza la necessità di avviare la procedura unica;
7) di trasmettere copia del presente atto alla società Colombaro Due, ai componenti della Conferenza dei Servizi, ad ENEL Distribuzione SpA ed alla Regione Emilia-Romagna;
8) di restituire alla società Colombaro Due copia completa degli elaborati sopra elencati, debitamente timbrata e siglata.
A norma dell’art. 3, quarto comma, della Legge 241/90, il presente atto è impugnabile con ricorso giudiziario avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o di notificazione.
Il testo completo del presente atto è consultabile sul sito web della Provincia di Modena www.provincia.modena.it - Temi: Ambiente - Autorizzazione unica impianti per la produzione di energia elettrica (<50MW) – Procedimenti conclusi.