n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Delimitazione dell'area di insediamento e prescrizioni fitosanitarie relative a Dryocosmus Kuriphilus ai sensi del D.M. 30/10/2007. Anno 2012

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante ”Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni; 

- la decisione della Commissione 2006/464/CE del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu;

- il D.M. 30 ottobre 2007, recante “Misure d’emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 2006/464/CE”, il quale dispone che debbano essere adottate misure d’emergenza per impedire la diffusione del cinipide del castagno sul territorio nazionale;

- la propria determinazione n. 1735 del 23/2/2010;

Preso atto che con la citata determinazione 1735/10 è stata individuata una zona di “insediamento” dell’insetto Dryocosmus kuriphilus (cinipide galligeno del castagno) comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Preso atto che l’insetto Dryocosmus kuriphilus si è ulteriormente diffuso nei castagneti della regione Emilia-Romagna;

Dato atto della pericolosità dell’insetto per la coltivazione del castagno;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell’agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010, recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

- n. 1222 del 04 agosto 2011, concernente l’approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di individuare, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.M. 30 ottobre 2007, una zona di “insediamento” comprendente parte dei territori delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “Cinipide del castagno”;

3) di vietare lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, al di fuori o all’interno della zona di insediamento, fatto salvo quanto disposto dai successivi punti 3) e 4);

4) di autorizzare, previa specifica richiesta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 12, comma 3, del citato decreto ministeriale e a seguito dei risultati della valutazione del rischio fitosanitario, gli spostamenti dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi;

5) di autorizzare, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del citato decreto ministeriale, lo spostamento dei vegetali di castagno destinati alla propagazione, ad eccezione dei frutti e delle sementi, introdotti nella zona di insediamento dopo il 1° novembre, a condizione che siano accompagnati dal relativo passaporto delle piante e che siano commercializzati entro il 30 aprile dell’anno successivo;

6) di revocare la propria determinazione n. 1735 del 23/2/2010;

7) di disporre l’invio della presente determinazione ai Servizi Fitosanitari delle Regioni limitrofe coinvolte dalla determinazione stessa, per gli adempimenti di loro competenza, e al Servizio Fitosanitario Centrale;

8) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

L’inosservanza delle prescri­zioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del DLgs. 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, L.R. 3/04.

Il Responsabile del Servizio

Alberto Contessi

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