n.116 del 15.04.2020 periodico (Parte Seconda)

Modifiche alla deliberazione n. 110/2018 recante Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica) - art. 19 della Legge n. 157/1992

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, ed in particolare l’art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l’inefficacia della messa in atto di metodi ecologici;

Atteso che il citato articolo 19 prevede, inoltre, che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l’esercizio venatorio;

Dato atto della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 2598 del 26 gennaio 2004 la quale, in ordine alla distinzione fra fauna selvatica e fauna domestica ha stabilito che la fauna diventa domestica solo quando la sua condizione di vita è interamente governata dall'uomo in ordine ai profili riproduttivi, alimentari e abitativi. Sotto questo aspetto non può dirsi che il piccione torraiolo appartenga a una specie animale domestica, giacché - pur vivendo prevalentemente in città - si riproduce, si alimenta e si ricovera in modo autonomo, indipendente dall'intervento umano. Ne deriva che la distinzione giuridica tra fauna selvatica e fauna domestica non coincide con la classificazione in uso nella scienza zoologica, che tendenzialmente assegna alla fauna selvatica solo la specie Columbia livia. Al contrario, secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, anche il colombo o piccione torraiolo va incluso tra gli animali selvatici, in quanto "vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale";

Richiamate:

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 recante “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”;

- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 5 che prevede norme a tutela del benessere animale, ed in particolare l’art. 11 che al comma 2 prevede che i Comuni attivino e realizzino i piani di controllo della popolazione di colombi liberi urbani predisposti dalle Province;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii., ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 “Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE””;

Richiamato in particolare l’art. 16 della sopracitata L.R. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;

- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell’ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;

- il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 110 del 31 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il “Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica)”, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994;

Dato atto che l’applicazione del sopracitato “Piano”, così come evidenziato sia dal mondo agricolo che dagli operatori del settore, ha presentato alcune difficoltà attuative ed interpretative con particolare riferimento agli strumenti di prevenzione quali metodi ecologici da porre in essere nei confronti della specie, alle tipologie di strutture di ricovero delle granaglie nelle quali è concesso intervenire con il piano di controllo, agli strumenti da utilizzare per il controllo nei centri urbani nonché alla necessità di intervenire anche in ambito rurale laddove le ASL competenti per territorio evidenzino problemi di carattere sanitario dovuti alla presenza del piccione;

Atteso che con nota Protocollo PG/2019/0867807 in data 25 novembre 2019, il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca ha proposto ad ISPRA alcune modifiche al Piano, di seguito riportate:

- al punto 7 eliminazione della limitazione di applicazione del piano in contesto rurale alle sole strutture di stoccaggio e ricovero di granaglie per uso alimentare e zootecnico, consentendo gli interventi in tutte le strutture di stoccaggio e ricovero di granaglie ivi comprese, ad esempio, quelle per la produzione di biogas nelle quali, oltre ad un danno da consumo diretto delle granaglie, la presenza dei piccioni causa fori anche ai “teloni” a copertura delle stesse;

- al medesimo punto 7, analogamente a quanto avviene in contesto urbano, previsione anche in ambito rurale, di interventi in controllo in tutti i casi in cui vengano evidenziati, da parte dell’ASL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di piccioni nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione;

- al punto 8.1.1, sostituzione dell’attuale elencazione dei metodi ecologici di prevenzione dei danni alle colture in pieno campo con la seguente frase: “Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con finalità di riduzione dei danni alle colture agrarie, si ritiene che gli strumenti disponibili siano affetti da scarsissima efficacia o di un’efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell’intervento cruento e quindi, paradossalmente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture”;

- al punto 8.2.3, relativo ai piani di prelievo in ambito urbano, previsione di attuare la cattura dei piccioni, oltre che con le gabbie, anche con “reti a prodina”;

Richiamato il parere favorevole sulle predette modifiche, pervenuto con nota ISPRA Prot. 1447 del 14 gennaio 2020 ed acquisito e registrato agli atti del Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca con protocollo PG/2020/25436 in data 15 gennaio 2020;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione delle suddette modifiche al “Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica)”, approvato con deliberazione n. 110/2018, valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020, recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D), recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Vista la L.R. n. 43 del 2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1.di richiamare le considerazioni formulate in premessa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare le modifiche al “Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica)”, adottato con deliberazione n. 110/2018, valido per l’intero territorio regionale ivi compresi i territori urbanizzati, dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e Regionali nonché le Riserve Statali e Regionali, di seguito riportate

- al punto 7 al termine del quarto capoverso vengono eliminate le parole “per uso alimentare e zootecnico”;

- al termine del punto 7 viene aggiunto il seguente capoverso: “Sono consentiti interventi in controllo in tutti i casi in cui vengano evidenziati, da parte dell’ASL competente per territorio, problemi di carattere sanitario dovuti ad assembramenti di piccioni nonostante la messa in opera di sistemi di prevenzione.”;

- al punto 8.1.1 il primo capoverso, riferito alla prevenzione dei danni alle colture agrarie in pieno campo, viene sostituito dal seguente: “Relativamente alle aree in cui si attua il piano di controllo con finalità di riduzione dei danni alle colture agrarie, si ritiene che gli strumenti disponibili siano affetti da scarsissima efficacia o di un’efficacia temporale estremamente ridotta (assuefazione) tale per cui la loro adozione produce essenzialmente un ritardo nell’intervento cruento e quindi, paradossalmente, un aumento del danno. Alla luce di queste considerazioni si ritiene di non disporre, allo stato attuale, di efficaci mezzi incruenti di prevenzione del danno alle colture.Rimane invariato quanto previsto per i magazzini di stoccaggio di granaglie e per le pertinenze di allevamenti di bestiame.;

- al punto 8.2.3, dopo il capoverso: “Il personale incaricato alle catture dovrà assicurare il controllo delle gabbie medesime almeno una volta al giorno e provvedere all’immediata liberazione di individui appartenenti a specie diversa dal colombo accidentalmente catturati” viene aggiunte la seguente frase: “E’ altresì ammessa la cattura con reti a prodina.”;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività Faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

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