n.82 del 30.03.2022 periodico (Parte Seconda)

Riperimetrazione degli ATC RN1 e RN2 in attuazione dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 18/2021

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni ed in particolare:

- l'art. 10 “Piani faunistico-venatori”, il quale prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia;

- l'art. 14 “Gestione programmata della caccia”, il quale, al comma 1, dispone che le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'articolo 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato dall’Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla predetta Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8. Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitate;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 30 “Perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC)” il quale prevede al comma 4, che gli A.T.C. hanno dimensione subprovinciale e la loro conformazione deve tendere ad assicurare una equilibrata fruizione delle opportunità venatorie del territorio provinciale e anche una equilibrata efficienza gestionale ed amministrativa, in funzione delle attività e dei compiti da realizzare nel rispetto degli obiettivi regionali della pianificazione faunistico-venatoria;

- l’art. 31 “Ambiti territoriali di caccia”, secondo il quale gli ATC sono strutture associative senza scopo di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza, nell’interesse pubblico, sotto il controllo della Regione;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2141 del 10 dicembre 2018 con la quale è stata confermata l’attuale perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia;

Viste:

- la Legge 28 maggio 2021, n. 84 “Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;

- la Legge Regionale 26 novembre 2021, n. 18 “Misure per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84, concernente il distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare il comma 2 dell’art. 12, il quale dispone che, al fine di includere i territori dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, la Regione modifica la perimetrazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC);

Ritenuto pertanto di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 12 della citata Legge Regionale n. 18/2021;

Preso atto delle conclusioni delle consultazioni svolte a livello locale, per il tramite del competente Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Rimini, che hanno coinvolto i presidenti degli ATC RN1 e RN2 della provincia di Rimini e la Commissione consultiva territoriale di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994, nella composizione allargata anche ai sindaci dei due comuni interessati;

Rilevata pertanto la necessità di procedere alla modifica della perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia RN1 e RN2, così come definita nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la suddetta modifica della perimetrazione comprende anche aree delimitate che afferiscono a zone di protezione della fauna (Centro pubblico per la riproduzione della fauna Selvatica in Comune di Sassofeltrio), aree destinate all’esercizio di attività private di caccia (AFV Il Lago in Comune di Montecopiolo) e attività cinofile (Zona Addestramento cani di Montecopiolo), per le quali si applica la disciplina di riferimento di cui alla Legge Regionale n. 8/1994, nonché aree naturali protette e siti della Rete natura 2000 normate dalla Legge Regionale n. 6/2005 (Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e relativa area contigua, ZPS IT5310026 “Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello” e SIC/ZSC IT5310004 “Settori sommitali del Monte Carpegna e Costa dei Salti);

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di disporre la modifica della perimetrazione degli Ambiti Territoriali di Caccia RN1 e RN2, così come definita nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall’art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 18/2021;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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