SUPPLEMENTO SPECIALE N.233 DEL 07.06.2018

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Modifiche all’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013

1. Dopo il comma 2 quater dell’articolo 6 della legge 4 luglio 2013, n. 5 (norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) è aggiunto il seguente comma:

“2 quinquies. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2 bis non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all’interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli che ivi si svolgono”.

2. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 6 della legge n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente comma:

“2 sexies. L’inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2 bis è punita, oltre che con la chiusura dell’esercizio, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro. L’inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ai sensi dei comma 2 bis e delle ipotesi ad essa equiparate ai sensi del comma 2 ter comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”.

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