n.152 del 26.05.2014 (Parte Seconda)
Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012
Il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” (in seguito D. L. n. 74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;
Visto l’art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile” (in seguito L. n. 225/1992);
Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);
Visto l’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);
Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136“ (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);
Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;
Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge di stabilità 2013) (in seguito L. n. 228/2012) ed in particolare l’articolo 1, commi 365 - 373 che stabilisce i criteri e le modalità affinchè i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, gli esercenti di attività agricole di cui all’articolo 4 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm. nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo - che abbiano sede operativa, ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mercato di riferimento nei Comuni di cui al D.M. 1 giugno 2012, diversi comunque da quelli che abbiano i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. n. 74/2012 e che possano dimostrare di avere subito un danno economico diretto dagli eventi sismici del maggio 2012 - possano accedere a finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 15 novembre 2013;
Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l’art.6 septies che modifica parzialmente quanto disposto all’articolo 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012;
Visto l’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 che subordina la proroga di due anni di cui al comma 1 del medesimo articolo 3-bis alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 specificando che dette disposizioni attuative sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122
Viste le Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna;
Dato atto della Decisione C(2014) 2356 finale del 7 aprile 2014 con la quale la Commissione Europea ha ricondotto l’aiuto di stato presente nell’articolo 11, commi 7 e seguenti Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 così come modificato dall’articolo 6 del Decreto-Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013 n. 71 nell’ambito delle decisoni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna
Dato atto della comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con la quale lo scrivente richiede al Dipartimento Finanze/Direzione Relazioni Internazionali di provvedere al ritiro della notifica SA 38504 /2014/N) con la quale il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato l’aiuto di stato presente contenuto nei finanziamenti agevolati per il pagamento, senza applicazione di sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 1, commi 365 – 373 della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228, ed alla contestuale dichiarazione che l’aiuto di stato presente in detta norma, ove non concedibile ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, è concesso ai sensi e nei limiti del Regolamento (CE) 1998/2006 (cosiddetto “de minimis”).
Richiamata l’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013 con la quale si è proceduto ad approvare i criteri e le modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in attuazione dell’art. 1, commi 365 - 373 della L. n. 228/2012, così come modificata dall’art. 6 septies della Legge 24 giugno 2013 n. 71, dopo avere trasmesso le suddette modalità, a titolo di consultazione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Ritenuto pertanto necessario emanare le disposizioni attuative di cui all’articolo 3-bis, comma del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50 nonché di procedere alla modifiche dell’Ordinanza n. 97 del 9 agosto 2013, ai fini dell’attribuzione dell’aiuto di stato insito in detta norma nel novero del Regolamento “de minimis” della Commissione Europea vigente al momento della concessione del finanziamento anziché nel novero delle Decisioni della Commissione Europea n. C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 relative alla notifica degli aiuti di Stato destinati ad ovviare ai danni arrecati dagli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna
Tutto ciò premesso e considerato
DISPONE
1) di approvare la Nota tecnica allegata contenente criteri e modalità verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50.
2) di procedere con successiva Ordinanza alla modifica dell’Ordinanza commissariale n. 97 del 9 agosto 2013 e ss. mm. e ii. “Criteri e modalità per l’accesso a finanziamenti agevolati per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria per i titolari di reddito di impresa industriale e commerciale, per gli esercenti attività agricole e per i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno subito danni economici diretti in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” a seguito della modifica normativa alla Legge 228/2012, articolo 1, commi da 365 a 373, preannunciata dalla comunicazione Prot. 3-4758/UCL del 21 maggio 2014 indirizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Legislativo Finanze per conoscenza alle strutture commissariali incaricate per le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ed ai sensi di quanto previsto dalla presente Ordinanza.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURER).
Bologna, 23 maggio 2014
Il Commissario Delegato
Vasco Errani