n.271 del 01.09.2021 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Campagna di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi con mezzo mobile provenienti dalla demolizione di fabbricati in disuso dell'ex-stabilimento "For Lady"" localizzato nel comune di Traversetolo (PR), proposto da IMPIANTI INDUSTRIALI S.R.L.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato campagna di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi con mezzo mobile provenienti dalla demolizione di fabbricati in disuso dell’ex-stabilimento “For Lady””, localizzato nel comune di Traversetolo (PR) proposto da Impianti industriali s.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. la ditta dovrà presentare, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile RER Servizio di Parma e ad ARPAE SAC Parma, preventivamente al rilascio dell’Autorizzazione alla gestione dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.lgs. 152/06,un Piano di sicurezza ed emergenza per determinare gli eventuali scenari di danno conseguenti a possibili piene del corso d’acqua e le azioni necessarie affinché l’utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa. Nel piano dovranno inoltre essere individuate tutte le misure finalizzate alla salvaguardia del corso d’acqua stesso e più in generale dell’ambiente fluviale, nonché dei potenziali soggetti interessati;
2. la Ditta dovrà installare un anemometro al fine di poter determinare la velocità del vento al momento delle lavorazioni e di sospendere le stesse quando la velocità supera i 5 m/sec;
3. dovranno essere rispettati i limiti acustici previsti dalla zonizzazione comunale e in caso di superamento dovrà essere considerata l’installazione di adeguate misure di mitigazione temporanee;
4. al fine di prevenire l’eventuale dispersione accidentale di fibre d’amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l’avvio della campagna di macinazione, dovranno essere fornite indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 “Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti” è buona pratica attuare una “demolizione selettiva” delle strutture e aver verificato con scrupolo l’assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, canne fumarie, ecc). Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all’art.47 DPR. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d.” atto notorio”);
5. sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata una attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano “privi di amianto”; in casi di dubbi dovrà essere effettuata specifica analisi;
6. i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:
- conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Ministeriale del 15/7/2005, n.5205 – Allegato C;
- conformità ai requisiti del test di cessione di cui all’allegato 3 al DM 5/2/1998;
- in relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3000 m3;
7. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:
a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti: da “2 a 7”;
b. Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile RER Servizio di Parma per la condizione di cui al punto “1”;
c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Impianti industriali S.r.l., al Comune di Traversetolo, alla Provincia di Parma, all'AUSL DSP Parma, all'ARPAE di Parma, all’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Ambito Parma; al MIBAC Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Parma e Piacenza;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.