n.135 del 31.08.2011 periodico (Parte Seconda)
Modifiche Statuto comunale
Si rende noto che con deliberazioni n. 14 del 17/2/2011 e n. 15 del 17/2/2011 il Consiglio comunale di Monte San Pietro ha approvato le seguenti modifiche al vigente statuto comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 65 del 28/6/2011, modifiche di seguito riportate.
All’art. 1, comma 5, lettera h), si inserisce il seguente testo:
«Il Comune, pertanto, riconosce l’accesso all’acqua come diritto naturale, universale, indivisibile, inalienabile, afferma il principio che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Promuove l’utilizzo responsabile del bene anche attraverso l’informazione sullo stato qualitativo di tutte le risorse idriche del territorio.»
All’art. 53, comma 2, fine, si inserisce il seguente testo:
«In particolare il Comune si impegna ad operare nelle opportune sedi politiche e istituzionali affinchè il servizio idrico integrato possa essere sottratto alla disciplina dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l’accesso all’acqua per tutti e dare pari dignità umana a tutti i cittadini.»
All’art. 3, comma 4, fine, si inserisce il seguente testo:
«Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106 del Codice Civile per Casa Comunale si intende anche l’edificio dell’Abbazia dei Santi Fabiano e Sebastiano in località Badia di Monte San Giovanni.»