n.325 del 25.09.2020 (Parte Seconda)

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell' emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 3 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 1, comma 6, lett. e);

Richiamati i propri Decreti:

- n. 34 del 12 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 36 del 15 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina”;

- n. 39 del 16 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020”;

- n. 43 del 20 marzo 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- n. 49 del 25 marzo 2020 “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020”;

- n. 57 del 3 aprile 2020 “Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata”;

- n. 58 del 4 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 61 dell’11 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 66 del 22 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020”;

- n. 69 del 24 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina”; 

- n. 70 del 27 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie”;

- n. 73 del 28 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 74 del 30 aprile 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 75 del 6 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive”;

- n. 82 del 17 maggio 2020 ”Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 84 del 21 maggio 2020 ”Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 87 del 23 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 94 del 30 maggio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 95 del 1° giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito ai centri estivi”;

- n.98 del 6 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 109 del 12 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle attività estive fascia 9 – 36 mesi”;

- n. 113 del 17 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 120 del 25 giugno 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 137 del 3 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 151 del 24 luglio 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni sul distanziamento”;

- n. 156 del 4 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 157 del 7 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 159 del 12 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 160 del 14 agosto 2020 ““Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 161 del 25 agosto 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 166 del 7 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;

- n. 175 del 18 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

- n. 176 del 21 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alla presenza del pubblico al Mondiale di Ciclismo su Strada 2020.”;

- n. 178 del 24 settembre 2020 “Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in ordine alla presenza del pubblico ad eventi sportivi.”;

Considerato che la sopra richiamata ordinanza n. 157 del 7 agosto 2020 prevede che:

- a decorrere dall’8 agosto 2020 è consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale o internazionale di ogni disciplina, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, che garantiscano il contingentamento ed il controllo degli ingressi. La presenza del pubblico è consentita nel limite dei 1000 spettatori all’aperto e dei 200 al chiuso ed esclusivamente per quei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la permanenza presso la postazione seduta assegnata, nel rispetto delle disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, indicate nell’allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della sopracitata ordinanza;

- su specifica richiesta presentata alla Regione Emilia-Romagna, potranno essere concesse deroghe al numero massimo di spettatori per specifici eventi di interesse nazionale o internazionale secondo le indicazioni definite dalle linee guida allegate alla sopra citata ordinanza;

Preso atto che la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi è altresì disciplinata dall’art. 1, comma 6, lett. e) del D.P.C.M. 7 agosto 2020;

Dato atto:

- che la società Spezia Calcio S.r.l. ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n. 157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0618907.E del 25/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Dino Menuzzi di Cesena di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie A Spezia-Sassuolo in programma il 27 settembre 2020;

- che la società Carpi FC 1909 S.r.l. ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n. 157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0618732.E del 25/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Sandro Cabassi di Carpi di 1.000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie C Carpi-Sambenedettese in programma il 27 settembre 2020;

- che la società Ravenna Football Club ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n. 157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0619106.E del 25/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Benelli di Ravenna di 294 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie C Ravenna FC-Sudtirol in programma il 27 settembre 2020;

- che la società Piacenza Calcio 1919 S.r.l. ha presentato la richiesta finalizzata al superamento del numero massimo di spettatori stabilito al punto 1 della citata ordinanza n. 157/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0620124.E del 25/9/2020, con la quale viene trasmesso il protocollo operativo per la valutazione dell’accesso allo stadio Garilli di Piacenza di 1000 spettatori, relativamente allo svolgimento della partita di Calcio della Lega di Serie C Piacenza-Grosseto in programma il 27 settembre 2020;

Ritenuto pertanto opportuno consentire la partecipazione del pubblico, entro il limite dei 1000 spettatori, alle partite di calcio professionistico sopra indicate, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal D.P.C.M. del 7 agosto, dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi” come integrate dalla presente ordinanza e dai protocolli di sicurezza redatti dalle società di calcio che ospitano le manifestazioni sportive sopra citate;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020), approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 115 dell’11 aprile 2017;

- il “Nuovo accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 795 del 5 giugno 2017 e sottoscritto in data 25 luglio 2017;

- la legge regionale 22 ottobre 2018, n. 14, “Attuazione della sessione europea regionale 2018 - abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni normative regionali” e, in particolare il capo IV, “Disposizioni sulla qualità dell’aria”;

Richiamate le misure di distanziamento sociale e di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2 previste dalle normative nazionali e regionali vigenti con particolare riferimento al settore dei trasporti pubblici;

Rilevato che, in attuazione degli indicati obiettivi sanitari di distanziamento sociale, le misure previste per il settore del trasporto pubblico regionale e locale prevedono, fra l’altro, limitazioni del coefficiente di riempimento dei mezzi e altre misure volte a regolare i c.d. “picchi” di utilizzo del trasporto pubblico collettivo;

Dato atto che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e l’articolo 40, della legge regionale n. 14 del 2018, prevedono che a partire dal 1° ottobre 2020 trovino applicazione nuove misure limitative della circolazione dei veicoli privati;

Preso atto della comunicazione trasmessa dagli assessori del bacino padano al Ministro dell’Ambiente in data 23 settembre 2020 prot. n. 0614443.U), con la quale si comunica il rinvio dell’avvio delle nuove misure di limitazione a gennaio 2021 e si fa richiesta di un confronto per accelerare il trasferimento delle risorse destinate dalle Legge n. 58/2019 e dalla Legge n. 8/2020 alle regioni del bacino padano, per il miglioramento della qualità dell’aria;

Rilevato che:

- nel periodo invernale si è assistito a un drastico calo delle emissioni, dovuto alle limitazioni al trasporto veicolare e allo svolgimento di numerose altre attività antropiche, disposte dalle normative nazionali e regionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

- gli effetti di tali limitazioni sulle emissioni in atmosfera e sulla qualità dell’aria in Emilia-Romagna (e nei territori del bacino padano) sono stati esaminati e approfonditi in un Report redatto nell’ambito del progetto europeo LIFE-IP PREPAIR;

- gli esiti del citato Report hanno evidenziato che le limitazioni alla circolazione disposte in tale periodo, evidentemente più drastiche rispetto a qualsiasi previsione di Piano, hanno comportato riduzioni emissive, in tre mesi, molto più elevate di quelle stimate per effetto delle misure sulla circolazione veicolare stabilite dal PAIR;

Rilevato, inoltre, che il ricorso allo smartworking quale modalità di organizzazione del lavoro predominante, ha evidenziato effetti estremamente positivi sulle emissioni e sulla qualità dell’aria, riducendo fortemente i flussi di traffico legati ai percorsi casa-lavoro anche nel periodo successivo al lock down e che tale modalità di svolgimento del lavoro è confermata anche per il periodo autunnale;

Considerato:

- che per prevenire e contenere l’infezione da SARS-CoV-2, occorre modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;

- che in questo contesto nell’ambito dei lavori di coordinamento del tavolo degli assessori di bacino padano, in particolare negli incontri del 19 giugno e del 30 luglio 2020, sono stati analizzati i citati esiti degli studi condotti dalle ARPA regionali e si è valutato di rimandare l’avvio delle nuove misure di limitazione previste a partire dal 1° ottobre 2020 per un periodo limitato e strettamente necessario a superare l’emergenza sanitaria in atto, anche in relazione alle difficoltà economiche generatesi che hanno rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti;

Dato atto che:

- nel contesto dato è altamente probabile che i cittadini si orientino sull’utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti loro necessari;

- che la situazione di lock down ha comportato per molti anche difficoltà economiche, che non hanno consentito la sostituzione dei mezzi privati più inquinanti;

- che al fine di non penalizzare le persone meno abbienti, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, si rende necessario procrastinare le misure limitative della circolazione con le modalità in essere nel periodo primaverile rimandando al prossimo anno l’adozione delle misure più restrittive;

Ritenuto, quindi, di differire, per il tempo strettamente necessario a superare l’emergenza sanitaria in atto, l’applicazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli previste, a partire dal 1 ottobre 2020, dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, confermando quelle attualmente vigenti;

Visto il Decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Considerato che: 

  • il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
  • le Regioni ai sensi dell’art. 3, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
  • l’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell’emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l’articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le Regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;

Visto l’articolo 32, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Dato atto che il responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

ORDINA

1. di consentire la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico in programma il giorno 27 settembre 2020 a Cesena (Spezia-Sassuolo), a Carpi (Carpi-Sambenedettese), a Ravenna(Ravenna-Sudtirol) e a Piacenza (Piacenza-Grosseto), entro il limite dei 1000 spettatori, nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal DPCM del 7 agosto e dalle “Linee guida regionali per la partecipazione del pubblico agli eventi sportivi”, approvate con proprio precedente Decreto del 7 agosto 2020, n. 157, integrate dalle seguenti prescrizioni:

• il divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;

• la vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento;

• la registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato i biglietti, rendendoli disponibili su richiesta alle strutture sanitarie in caso di necessità di svolgere attività di contact-tracing;

• la pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;

• il divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;

• il divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita;

• uno scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine della manifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;

• la presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali;

• il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione dei protocolli predisposti allegati alle note citate in premessa, nonché alla vigilanza sulla loro attuazione, che deve garantire tutte le misure organizzative atte a evitare assembramenti durante l’accesso e il deflusso del pubblico all’impianto, durante la permanenza nel posto assegnato e in relazione all’utilizzo dei servizi igienici;

2. che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1 ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;

3. che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1 ottobre 2020 al 10 gennaio 2021;

4. le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell’art. 4, del Decreto-legge n. 19/2020, sono accertate dai soggetti di cui all’articolo 13, della L. n. 689/1981;

5. la presente ordinanza è pubblicata integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute ed è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione.

Il Presidente

Stefano Bonaccini

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