n.138 del 02.05.2019 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Nuovo impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi in area dismessa in comune di Ostellato (FE)".Proponente: Società Ecobas Srl

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Ferrara, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.PGFE/2019/59552 del 12/4/2019, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Nuovo impianto di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in area industriale dismessa in comune di Ostellato (FE)” dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) la piena conformità del progetto agli strumenti urbanistici (Piano Particolareggiato “area SIPRO”), in relazione all'attività di vendita (commercio), dovrà essere acquisita in sede di successiva istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D. Lgs. 152/06;

2) viste le capacità di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi dichiarate, la Ditta dovrà presentare l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D. Lgs. 152/06, specificando contestualmente la richiesta di deroga alla miscelazione di rifiuti pericolosi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 187 del D. Lgs. 152/06;

3) la domanda di A.I.A. deve essere presentata conformemente a quanto indicato nella DGR 2411/2004, tramite il portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, allegando il pagamento preventivo delle spese istruttorie;

4) all'interno della domanda dovrà essere approfondito il confronto con le nuove BAT di settore, pubblicate in Gazzetta della UE il 17/8/2018, per quanto applicabili all'attività in oggetto: "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 201/75/UE del Parlamento Europeo";

5) nell'ambito della domanda di A.I.A., il Gestore dovrà presentare le valutazioni di cui all'art. 29 ter, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/06, relative alla relazione di riferimento per l'utilizzo di sostanze pericolose, evidenziando la sussistenza della necessità di predisporre o meno tale relazione (eventualmente usando come solo riferimento tecnico il D.M. 272/2014);

6) in materia di prevenzione incendi, successivamente alla presente procedura dovrà essere acquisito il parere dei Vigili del Fuoco;

7) nel caso in cui l'impianto superi le soglie indicate dalle norme di settore per l´installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, l'attività va sottoposta a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 1, comma 56, Legge n. 239 del 23/8/2004;

8) considerato che l'impianto in esame ricade nella casistica di cui al punto 8 della D.G.R. 286/05, le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali vanno sottoposte ad autorizzazione allo scarico; il progetto definitivo dovrà contenere una planimetria di dettaglio della rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;

9) in ambito A.I.A. vanno presentate le specifiche tecniche dei due punti emissivi in atmosfera provenienti dagli sfiati dei serbatoi soggetti ad autorizzazione;

10) il progetto definitivo dovrà prevedere un'adeguata impermeabilizzazione delle superfici utilizzate;

11) il progetto definitivo dovrà riportare le caratteristiche costruttive dei bacini di contenimento dell'area dei silos destinati al deposito dei rifiuti liquidi pericolosi;

12) i rifiuti stoccati devono essere individuati da apposita cartellonistica e separati rispetto al codice CER attribuito;

13) i rifiuti provenienti dalla ristrutturazione dei fabbricati durante le attività di cantiere, vanno smaltiti secondo le norme vigenti ponendo particolare attenzione alle eventuali componenti in amianto, anche nel rispetto, per il deposito temporaneo, dei criteri dettati dall’art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 152/06;

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Ferrara;

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara, all'ARPAE Ferrara, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT.

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