n.442 del 23.12.2020 periodico (Parte Seconda)

Legge regionale n. 8/1994 e Legge regionale n. 27/2000. Deliberazione n. 134/2019. Contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati dalla fauna selvatica nell'annata agraria 2018-2019. Approvazione esito istruttorie, seconda concessione aiuti e contestuale impegno di spesa

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi alla prevenzione e ai danni da fauna selvatica arrecati da:

- specie protette in tutto il territorio regionale;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all’art. 19 della citata Legge Regionale n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, per le quali il prelievo venatorio sia vietato anche temporaneamente per ragioni di pubblico interesse o non consentito per esigenze di carattere faunistico-ambientale o per motivazioni connesse alla gestione faunistico-venatoria del territorio;

- sconosciuti nel corso dell’attività venatoria negli istituti di cui al precedente secondo alinea;

- al comma 2 che la Regione concede contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi è determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale n. 27/2000 "Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata Legge Regionale n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo I, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare il punto 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il D.M.19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali che, tra l’altro, definisce in 25.000 Euro l’importo mssimo cumulativo per gli aiuti de minimis concedibili ad una medesima impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi fiscali;

- la deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 – Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione”, approvata in conformità a quanto previsto dagli Orientamenti dell’Unione Europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) (SA.48094-2017/N), così come modificata dalla deliberazione n. 592 del 15 aprile 2019 (SA. 53390/2019) con la quale sono state recepite alcune modifiche ai citati “Orientamenti” tra cui l’innalzamento dell’intensità dell’aiuto concesso per l’acquisto di sistemi di prevenzione pari al 100% del costo sostenuto nonché gli adeguamenti alle modifiche apportate al Reg. (UE) n. 1408/2013 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 316/2019 relativo ai contributi in regime de minimis in ambito agricolo, che ha innalzato a 20.000,00 euro il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell’arco di tre esercizi fiscali;

Richiamata la deliberazione n.134 del 28 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni arrecati da fauna selvatica secondo cui:

- a conclusione dell’attività istruttoria comprensiva dell’attività peritale, i Servizi Territoriali provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili relative alle imprese attive, la quantificazione del contributo massimo concedibile, il numero e la data di acquisizione del DURC e relativa scadenza di validità e il regime di aiuto nonché le istanze ritenute non ammissibili, con le relative motivazioni, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

- i danni da canidi (Lupo o cane) verranno trasmessi al Servizio Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica ad intervalli massimi di tre mesi;

- i danni riferiti a tutte le altre specie al Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca entro il 5 febbraio 2019 per i danni 2018 così come previsto al punto 3. Del dispositivo della richiamata deliberazione n. 134/2019 ed entro il 31 gennaio successivo all’annata agraria di riferimento per gli anni a seguire;

- i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederanno a comunicare al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentare gli elenchi delle domande ammissibili relative alle imprese attive, ivi comprese quelle soggette al controllo del rispetto dei limiti previsti dai Regg. (UE) n. 1408/2013 e n.717/2014 relativi agli aiuti in regime de minimis;

- in esito alle comunicazioni del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, entro 30 giorni, i Servizi Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica e Attività faunistico-venatorie e Pesca provvederanno, operando anche le esclusioni ovvero la diminuzione degli importi in relazione agli esiti dei predetti controlli de minimis, alla concessione dei contributi e all’assunzione del relativo impegno di spesa nei limiti dell’importo destinato al finanziamento delle istanze applicando, nell’eventualità di fabbisogno superiore rispetto alla disponibilità, riduzioni proporzionali ai contributi;

- per le domande ammissibili per le quali non siano ancora conclusi i controlli relativi alla disciplina antimafia e alla regolarità contributiva, la concessione avverrà solo dopo aver accertato lo scioglimento positivo della riserva;

Richiamata la deliberazione n. 1939 del 11 novembre 2019 con la quale si dispone di integrare le “Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi”, approvate con la citata deliberazione n. 134/2019, prevedendo di richiedere in sede di liquidazione una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

Richiamata la determinazione n. 9433 del 5 giugno 2020, pubblicata nel BUR n. 214 del 24/6/2020, con la quale:

- si è preso atto dei provvedimenti trasmessi dai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca concernenti lo stato dell'esito delle istruttorie sulle domande pervenute per l’accesso agli aiuti di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 364 del 12 marzo 2018, a favore degli imprenditori che hanno subito danni da fauna selvatica nell’annata agraria 2018-2019, secondo le procedure definite dalla deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019;

- si è dato atto:

- che, come risulta dai predetti provvedimenti, non è stato possibile concludere l’attività istruttoria per quanto attiene a controlli presso altri Enti competenti;

- che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis” per le pratiche relative al de minimis ittico;

- sono stati approvati gli allegati, parti integranti e sostanziali del predetto atto con i contenuti di seguito descritti:

- allegato 1 relativo all’elenco delle domande ammesse suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato e quelle soggette al regime de minimis nel settore agricolo ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013;

- allegato 2, relativo all’elenco delle domande ammesse con riserva suddivise tra quelle soggette al regime di Aiuto di Stato e quelle soggette al regime de minimis nel settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento (UE) n. 717/2014;

- si è imputata, con riferimento all’allegato 1, la somma complessiva di Euro 692.768,61 registrata al n. 7073 di impegno sul capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale 2020- 2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2386/2019;

- si è stabilito che, con riferimento all’allegato 2, successivamente alla conclusione dei controlli ancora in corso da parte dei Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca con riferimento ai requisiti di accesso e da parte del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari relativamente al rispetto del limite “de minimis”, con propria determinazione si sarebbe provveduto a prendere atto degli esiti e a disporre:

- la definitiva ammissione delle domande, la concessione degli aiuti e il relativo impegno di spesa in relazione alla conclusione dei controlli sui requisiti di accesso ovvero la loro non ammissione e le conseguenti decadenze dagli aiuti nonché le connesse operazioni contabili di accertamento delle economie di spesa;

- l’esatta definizione dell’importo dell’aiuto operando, laddove necessario, le necessarie riduzioni al fine del rispetto del limite “de minimis”;

- si è dato atto che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all’allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite “de minimis” di cui all’allegato 2, si sarebbe provveduto con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. – effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all’indirizzo:

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/doc/modulistica nonché della dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

Preso atto della determinazione n. 16095/2020 del 21 settembre 2020 con la quale, tra l’altro, si è proceduto:

- allo scioglimento con esito positivo per le n. 3 sottocitate aziende per le quali i controlli finalizzati allo scioglimento delle riserve hanno dato esito positivo:

Prov

CUAA

Ragione sociale

danno ammissibile euro

PR

ZCCRRT71B27B042S

ZUCCONI ROBERTO

3.360,00

RM

SBTGCR59M04F502X

SABBATINI GIANCARLO

210,00

BO

PCCFDN60S19C469S

PICCAGLIA FERDINANDO

1.334,00

Totale

4.904,00

- all’inammissibilità di n. 1 azienda per la quale i controlli finalizzati allo scioglimento delle riserve hanno dato esito negativo;

- all’ammissibilità con riserva di n. 18 aziende per le quali non si sono ancora conclusi i controlli;

Atteso:

- che con note NP/2020/22818 del 8/4/2020 e NP/2020/583528 del 8/9/2020, si è provveduto ad acquisire dal Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari i codici relativi agli aiuti registrati nella banca dati SIAN;

- che non sono ancora pervenuti dal Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli esiti delle verifiche in ordine al rispetto del limite “de minimis” nel settore ittico per tutti i soggetti potenzialmente ammissibili;

Visti, inoltre:

- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

- la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- D.L. 20 marzo 2014 n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78, ed in particolare l'art. 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”;

- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 dell'1 giugno 2015;

- la circolare emanata dall’INAIL n. 61 del 26 giugno 2015 recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”;

la circolare emanata dall’INPS n. 126 del 26 giugno 2015 recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)”;

Rilevato, che:

- il comma 1 dell’art. 81, nel testo introdotto dal Decreto-Legge n. 34/2020, era intervenuto sul comma 2 dell’articolo 103 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27, relativo alla disposizione di proroga di validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, per tutti i documenti indicati al comma 2 ed in scadenza tra in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, “ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservavano validità fino al 15 giugno 2020”;

- la Legge 17 luglio 2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto la soppressione del comma 1 dell’articolo 81 del medesimo decreto-legge, con effetto dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della stessa Legge n. 77/2020;

- pertanto, la soppressione del citato articolo 81, comma 1, a decorrere dal 19 luglio 2020, comporta che i durc on line con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rientrando nel novero dei documenti elencati al comma 2 dell’articolo 103, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge n. 24 aprile 2020, n. 27, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ed in particolare fino al 29 ottobre 2020;

Rilevato, inoltre, che la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, non comporta una proroga di scadenza di validità dei durc con scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020;

Preso atto, inoltre:

- dei documenti Unici di Regolarità Contributiva (DURC), in corso di validità, dai quali risulta che i beneficiari sottocitati, sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali:

Prov

CUAA

Ragione sociale

danno ammissibile euro

PR

ZCCRRT71B27B042S

ZUCCONI ROBERTO

3.360,00

RM

SBTGCR59M04F502X

SABBATINI GIANCARLO

210,00

BO

PCCFDN60S19C469S

PICCAGLIA FERDINANDO

1.334,00

Totale

4.904,00

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

Viste, inoltre:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di stabilità regionale 2020)”;

- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;

- la L.R. 31 luglio 2020, n.4 “Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” pubblicata nel BURERT del 31/07/2020, n.268;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 2386 del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020–2022” e ss.mm.;

Richiamate:

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”;

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere con la presente determinazione:

- ad approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a dare atto che non è stato al momento possibile procedere alle verifiche del rispetto del limite “de minimis” per le pratiche relative al de minimis ittico;

- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle relative modalità gestionali, trattandosi di contributi spettanti in relazione ai danni alle produzioni procurati da fauna selvatica, il relativo impegno di spesa per la somma complessiva di Euro 4.904,00 sul capitolo U78106 “contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione n. 2386/2019 e s.m., che presenta la necessaria disponibilità;

- a dare atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D) recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- la Legge 3/2003 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Vista la L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416, in data 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e successive modifiche ove applicabile;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 13516 del 4 agosto 2020 recante “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell’ambito della Direzione Generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni”;

Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali del Responsabile del Servizio Attività Faunistico venatorie e Pesca:

- n. 11786/2019 recante “Delega di funzioni dirigenziali alla titolare della Posizione Organizzativa Q0001495 "Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna selvatica", così come rettificata dalla determinazione dirigenziale n. 12062/2019;

- n. 18358/2020 recante “Proroga delle deleghe di funzioni dirigenziali”;

Attestato che la sottoscritta Posizione Organizzativa non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile – spese;

determina

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare l’allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo all’elenco delle domande ammesse soggette al regime di Aiuti di Stato concedendo i relativi contributi alle imprese ivi riportate;

3) di assumere l’impegno di spesa registrato al n. 8961 per complessivi Euro 4.904,00 sul capitolo U78106 “Contributi a imprese per interventi di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art.17 L.R. 15 febbraio 1994, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato con deliberazione n. 2386/2019 e s.m., che presenta la necessaria disponibilità;

4) di stabilire che alla liquidazione ed alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento riferiti ai beneficiari ammessi di cui all’allegato 1 e ai contributi come ridefiniti successivamente alla conclusione delle verifiche ancora in corso sui requisiti di accesso e sul rispetto del limite “de minimis” di cui all’allegato 2, si provvederà con propri atti - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm. ove applicabile – effettuando, ove necessario qualora scaduto il DURC acquisito in sede istruttorio, la preliminare verifica della regolarità contributiva dell’azienda beneficiaria e ad avvenuta acquisizione della “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi resa conformemente al modello disponibile sul portale E-R Agricoltura e Pesca all’indirizzo: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it; nonché della dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo;

5) di dare atto:

- che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione della presente determinazione è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii;

- che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere per tutti i beneficiari indicati nell’allegato 1 la seguente:

Missione 16 - Programma 02 - Codice economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 7 - SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;

6) di dare atto, inoltre, che, sulla base delle valutazioni effettuate, la fattispecie qui in esame non rientra nell'ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

7) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3 del medesimo D.Lgs.;

8) a dare atto altresì che con si provvederà con ulteriore atto formale alla definitiva ammissione delle domande e all’assunzione del relativo impegno di spesa per le pratiche soggette al regime di “de minimis” ittico;

9) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

La Titolare della Posizione Organizzativa

Maria Luisa Zanni

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