n.58 del 03.03.2016 (Parte Prima)
NOTE
NOTA ALL’ART. 9
Comma 1
1) il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47, che concerne Istituzione del Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto, ora sostituito, era il seguente:
«Art. 2
Il Comitato è retto da uno Statuto approvato con deliberazione del Consiglio regionale, sentiti gli altri enti che vi partecipano di diritto.
Partecipano di diritto al Comitato:
- la Regione Emilia-Romagna;
- il Comune di Marzabotto;
- il Comune di Grizzana;
- il Comune di Monzuno;
- la Città metropolitana di Bologna.
Lo Statuto garantisce la presenza di rappresentanti dei familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.
Lo Statuto disciplina la composizione degli organi collegiali e le nomine in modo da assicurare la complessiva rappresentanza e partecipazione di tutte le forze politiche che si riconoscono negli scopi del Comitato e negli ideali della Resistenza, nonché dei rappresentanti di familiari dei Caduti, di superstiti del massacro, di associazioni della Resistenza, combattentistiche e culturali, di organizzazioni sindacali.».