n.283 del 22.09.2016 (Parte Prima)
Proposta di legge alle Camere “Abrogazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e della tutela del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze pendenti”
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Visto il progetto di proposta di legge alle Camere - ai sensi dell’articolo 121, secondo comma della Costituzione - avente per oggetto “Abrogazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e della tutela del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze pendenti”, d’iniziativa dei consiglieri regionali Foti, Rancan, Molinari, Taruffi, Pruccoli e Aimi;
Acquisito il relativo parere della commissione referente “Territorio, Ambiente, Mobilità” di questa Assemblea, giusta nota prot. AL/2016/41309 in data 6 settembre 2016;
Con votazione palese attraverso l’uso del dispositivo elettronico, che dà il seguente risultato:
(Consiglieri assegnati alla Regione - n. 50)
presenti n. 40
assenti n. 10
favorevoli n. 39
contrari n. --
astenuti n. --
delibera
di proporre alle Camere, ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione, il progetto di legge “Abrogazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e della tutela del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze pendenti”, composto da un articolo e qui allegato.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 103 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa.
ALLEGATO
alla deliberazione assembleare n. 91 del 13 settembre 2016:
Proposta di legge alle Camere ai sensi dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione
“Abrogazione dei decreti del Ministro dell’ambiente e del territorio e della tutela del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 e 20 marzo 2013. Effetti sulle istanze pendenti”
ARTICOLATO
Art. 1
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni);
b) il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 marzo 2013 (Modifica dell'allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS)).
2. Le richieste d'autorizzazione, presentate sulla base delle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge si considerano respinte.