n.295 del 05.10.2016 periodico (Parte Seconda)

Interventi per la messa in sicurezza della Città di Cento e del suo territorio - 1° stralcio realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali" presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto “Interventi per la messa in sicurezza della città di Cento e del suo territorio – 1° stralcio Realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali” presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dalla ulteriore procedura di VIA confermando le prescrizioni di cui alla Delidera dell Giunta Regionale n° 804 del 13/06/2011 e con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:

1. l’utilizzo delle terre derivanti dalle operazioni di scavo dovrà essere conforme a quanto previsto dal piano elaborato dal proponente come documentazione integrativa; l’effettivo uso previsto dal progetto è subordinato alla caratterizzazione preventiva dei terreni in questione ed alla verifica dell’idoneità dei materiali in rapporto all’uso previsto, ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; D.M. 161/2013 e ss.mm.ii.); a tal fine il progetto definitivo delle opere in esame dovrà contenere la documentazione richiesta ai sensi di legge;

2. i materiali che in base alla caratterizzazione effettuata non dovessero risultare idonei e quelli la cui destinazione finale non sia stata definita all’atto di approvazione definitiva del progetto, dovranno essere smaltiti conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti; 

3. per i materiali derivanti da demolizione dovranno essere previste forme di recupero degli inerti e il loro riutilizzo nell’ambito del cantiere o in altri cantieri presenti in zona, preventivamente al conferimento a discarica delle sole frazioni non recuperabili;

4. le sponde dei tratti di canale di nuova realizzazione e di quelli risezionati dovranno essere opportunamente inerbite con essenze erbacee idonee al fine di garantire l’effetto naturale di depurazione svolto dalla vegetazione ripariale;

5. ai fini di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione e dai depositi di materiali sciolti e dalla circolazione dei mezzi di cantiere andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, delle aree di cantiere e delle piste non consolidate, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
  • limitare la velocità massima dei mezzi transitanti sulle piste di cantiere;
  • munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
  • provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;

6. dovranno inoltre essere utilizzati mezzi di cantiere rispondenti alle normative in materia di rumore e di emissioni in atmosfera;

7. una eventuale previsione di superamento dei limiti acustici durante la fase di realizzazione dovrà comportare la richiesta di autorizzazione in deroga da presentare al comune competente e da sottoporre al parere dell’ARPA, come previsto dalla LR 15/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”; 

8. per le fasi realizzative che richiedano lavorazioni in prossimità di abitazioni andrà verificata la necessità di adottare misure di mitigazione temporanee quali ad esempio barriere mobili;

9. per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzerà il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare in spessori adeguati separatamente dalle altre tipologie di materiale e del quale si provvederà alla manutenzione per evitarne la morte biologica;

10. l’approvvigionamento degli inerti da costruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà essere effettuato utilizzando siti regolarmente autorizzati e nel rispetto delle normative vigenti, privilegiando a parità di idoneità i siti più prossimi all’area di realizzazione al fine di minimizzare gli impatti derivanti dal trasporto;

11. in considerazione della presenza di fascie di rispetto di corsi d’acqua tutelati, ovvero Condotto Generale e Canale di Cento, (art. 142 D.Lgs 42/2004) dovrà essere richiesta l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e predisposta la Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;

12. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nonché all’approvazione della necessaria variante specifica al PRG del Comune di Cento;

b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Cento, al Servizio Tecnico Bacino Po di Volano, all’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara ed all’AUSL di Ferrara;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art.10, comma 3, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento di verifica di assoggettabilità.

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