n.84 del 14.04.2015 (Parte Seconda)
Modalità attuative delle ordinanze commissariali nn. 32, 33 del 2014. Modifiche alle ordinanze commissariali n. 24 del 2013 e nn. 11, 32, 33 e 71 del 2014
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Visti:
- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”.
- il decreto legge 12 settembre 2014 n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività produttive”, come convertito dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, con il quale lo stato di emergenza viene prorogato al 31 dicembre 2015;
Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 24 del 1 marzo 2013 “Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica. - Rimodulazione del Programma di cui all’ordinanza 49/2012 e smi e attuazione dei punti d) Riparazione e ripristino alloggi inagibili (“E” definibili con un livello di danno “PESANTE” - E1, E2, E3), ed e) interventi di ripristino di alloggi classificati in seguito all’emanazione dell’ordinanza 49/2012”;
- n. 119 del 11 ottobre 2013 “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausule obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizione relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e private”;
- n. 11 del 20 febbraio 2014 “Ulteriori disposizioni in materia di Unità Minime d’Intervento e termini per l’approvazione del Piano della ricostruzione di cui all’Ordinanza n. 60 del 2013”;
- n. 32 del 28 aprile 2014 “Criteri e modalità di determinazione, erogazione dei contributi da assegnare in attuazione dell’art. 9 ordinanza n. 119/2013 e dell’art. 1, comma 371, lett. c) della l. 147/2013 e approvazione schema di convenzione tipo.”;
- n. 33 del 28 aprile 2014 “Art. 1, comma 369, della l. 147/2013. Provvedimenti per la ricostruzione dei centri storici e dei centri urbani”;
- n. 71 del 17 ottobre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;
- n. 86 del 22 dicembre 2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 11, 26 e 71 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012”.
Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: “9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”.
Dato atto che sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di esplicitare in dettaglio:
- l’articolo 3 dell’ordinanza n. 33/2014, ovvero la necessità di chiarire modalità e tempistiche inerenti la possibilità di acquisto di immobili disponibili di cui al citato articolo;
- le modalità di presentazione delle domande di acquisto, ai sensi dell’Allegato A dell’ordinanza n. 32/2014, di unità immobiliare danneggiate ubicate nei centri storici, ricomprese nel piano della ricostruzione, che i proprietari non intendono recuperare.
Rilevata la necessità di fornire:
- ai Comuni e ai proprietari che non intendono recuperare la propria unità immobiliare inagibile modalità e tempistiche relative alla possibilità di acquisto di immobili disponibili;
- indicazioni per la presentazione della domanda per l’acquisto di unità immobiliari per la rivitalizzazione dei centri storici.
Accertato che sono pervenute al Commissario segnalazioni da parte dei Comuni riguardanti la necessità di prorogare la data di approvazione del Piano della Ricostruzione stabilito dal comma 2 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 6/2014:
Rilevata la necessità di correggere alcuni errori materiali nelle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, nn. 11 e 33/2014.
Sentito nella seduta del 17 marzo 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Tutto ciò premesso
DISPONE
Articolo 1
Modifiche all’ordinanza n. 33/2014
1. L’articolo dell’ordinanza n. 33/2014 “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86/2012” rubricato con il numero “3” viene modificato con il numero “4”.
2. Al comma 4 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 le parole “90 giorni” sono sostituite dalle parole: “180 giorni”.
3. Al comma 6 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 la frase “Gli oneri fiscali gravanti sugli atti di acquisto e vendita delle unità immobiliari sono a carico rispettivamente dei soggetti interessati dalle operazioni di compravendita secondo le normative vigenti” è soppressa.
Articolo 2
Domanda di contributo per l’acquisto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014
1. Il proprietario di una unità immobiliare danneggiata dal sisma, ubicata negli ambiti del centro storico od urbano interessati dal Piano della ricostruzione e dal Piano organico ed appartenente ad un edificio classificato con livello operativo E2 o E3 che, ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’ordinanza n. 33/2014, intende acquistare, in alternativa al suo recupero, altra unità immobiliare avente la stessa destinazione d’uso e le caratteristiche di cui al comma 2 del medesimo articolo, deve depositare, entro il termine di cui al comma 4 del citato art. 3, apposita domanda di contributo diretta al Sindaco del Comune nel quale sono ubicate l’unità immobiliare danneggiata e quella che si intende acquistare.
2. Il contributo di cui all’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 è concesso solo qualora l’unità immobiliare danneggiata fosse stata utilizzata, alla data degli eventi sismici del maggio 2012, come abitazione principale dallo stesso proprietario ovvero per l’esercizio di attività produttiva.
3. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante piattaforma MUDE, utilizzando un apposito modello. L’accettazione e la protocollazione della domanda seguono i disposti dell’ ordinanza n. 86/2012 e smi. I Sindaci provvedono alla divulgazione del termine di cui al precedente art. 1, comma 2, anche mediante appositi avvisi pubblici.
4. La domanda, redatta dal proprietario dell’unità immobiliare danneggiata nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, deve indicare le caratteristiche della stessa unità immobiliare danneggiata e di quella che si intende acquistare. In particolare:
A) per l’unità immobiliare danneggiata la domanda contiene:
A1) i dati anagrafici del proprietario e di eventuali comproprietari;
A2) l’ubicazione e la classificazione catastale;
A3) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;
A4) il livello operativo (E2 o E3) dell’edificio di cui l’unità immobiliare è parte;
A5) la destinazione d’uso (abitativa/produttiva);
A6) lo stato della domanda di contributo, se già depositata, per il ripristino con miglioramento sismico, adeguamento o demolizione e ricostruzione dell’intero edificio di cui l’unità immobiliare è parte ovvero gli estremi di deposito della dichiarazione di impegno alla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013;
A7) la superficie complessiva dell’unità immobiliare, suddivisa in utile ed accessoria, distinguendo la superficie delle pertinenze proprie da quella delle parti comuni;
A8) il costo convenzionale dell’unità immobiliare, determinato ai sensi dell’art. 3, comma 3, dell’ordinanza n. 33/2014;
B) per l’unità immobiliare da acquistare la domanda contiene:
B1) i dati anagrafici del proprietario e di eventuali comproprietari;
B2) l’ubicazione e la classificazione catastale;
B3) la superficie complessiva dell’unità immobiliare, suddivisa in utile ed accessoria;
B4) il prezzo di acquisto e gli eventuali oneri fiscali da sostenere per lo stesso;
B5) i riferimenti della registrazione del compromesso di vendita di cui all’art. 3, comma 4 dell’ordinanza n. 33/2014, allegando copia dello stesso.
5. La domanda deve altresì contenere:
a) la delega ad uno degli eventuali comproprietari dell’unità immobiliare danneggiata a presentare domanda di contributo;
b) la dichiarazione di impegno di tutti i comproprietari a cedere gratuitamente al Comune l’unità immobiliare danneggiata;
c) l’indicazione dell’Istituto di Credito prescelto in conformità alla lettera b) del comma 5 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi;
d) l’impegno a trasferire, nell’unità immobiliare acquistata, entro tre mesi dall’atto di acquisto, la residenza o la sede dell’attività lavorativa, eventualmente della stessa impresa che operava con contratto di locazione nell’unità danneggiata.
6. I proprietari di unità immobiliari appartenenti ad edifici per i quali sia già stato emesso il provvedimento comunale di concessione del contributo non possono beneficiare dei finanziamenti dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014.
Articolo 3
Concessione del contributo per l’acquisto
1. Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda di cui al precedente art. 2, ne verifica l’ammissibilità ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 e determina l’entità del contributo che dovrà risultare pari al minore importo tra:
- il prezzo dell’unità immobiliare che si intende acquistare incrementato degli oneri fiscali
e
- il costo convenzionale dell’unità immobiliare danneggiata calcolato secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 dell’ordinanza n. 33/2014 a cui è aggiunta l’IVA se dovuta.
2. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
3. Il comune, emesso il provvedimento di concessione del contributo, lo trasmette tempestivamente all’Istituto di Credito dandone comunicazione al richiedente.
4. Previo accordo tra i contraenti, l’acquisto della nuova unità immobiliare e la cessione al comune di quella danneggiata sono definiti con un unico atto.
5. L’Istituto di Credito provvede all’erogazione del contributo non appena in possesso dell’atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti interessate all’acquisto, l’Istituto di credito ed il comune, l’erogazione può avvenire contestualmente alla stipula dell’atto di acquisto.
Articolo 4
Impegno del comune ad intervenire
1. La cessione gratuita dell’unità immobiliare danneggiata impegna il comune a subentrare al proprietario nella realizzazione dell’intervento di recupero, utilizzando il finanziamento di importo pari al costo convenzionale attribuito alla stessa, che il Commissario assegnerà, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014, a valere sui fondi appositamente accantonati, per gli immobili di proprietà mista, nel Programma delle opere pubbliche-Allegato A, approvato con l’ordinanza n. 10/2015. A tal fine il Sindaco invia, tramite PEC indirizzata a stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it, la richiesta di contributo al Commissario che entro 15 giorni, avvalendosi della Struttura Tecnica del Commissario delegato, risponde comunicando la eventuale disponibilità finanziaria del Fondo.
2. La risposta positiva costituisce autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, eventualmente in partecipazione con gli altri proprietari qualora l’unità immobiliare sia parte di un edificio condominiale.
3. L’erogazione del contributo avverrà con le stesse modalità stabilite per edifici condominiali di prorietà mista, pubblica e privata.
Articolo 5
Domanda per la delocalizzazione di edifici ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza n. 33/2014
1. I proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano organico hanno previsto di delocalizzare in aree individuate ai sensi dell’art. 12 della l.r. 16/2012 e smi possono depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 33/2014 per la ricostruzione dell’edifico e l’acquisto della nuova area di sedime e di pertinenza dello stesso. Insieme alla domanda di contributo gli stessi proprietari depositano, ai fini del permesso a costruire, anche il progetto dell’edificio da ricostruire nell’area prevista dal Piano della ricostruzione purchè in possesso di contratto preliminare di acquisto registrato dell’area medesima.
2. La domanda, redatta e depositata utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica MUDE, si articola in due parti:
a) la prima, per beneficiare del contributo per la demolizione e ricostruzione, redatta ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi;
b) la seconda, per beneficiare del contributo per l’acquisto dell’area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio, che indica:
- l’ubicazione ed il prezzo di acquisto dell’area ove ricostruire il nuovo edificio;
- l’accordo compensativo di cui al comma 2 dell’art. 2 dell’ordinanza n. 33/2014 contenente la dichiarazione di impegno a cedere gratuitamente al comune l’area di sedime e di pertinenza dell’edificio da delocalizzare.
3. L’intervento di demolizione dell’edificio, comprensivo delle relative fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione, include anche il conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento e deve essere completato prima della stipula dell’atto di cessione dell’area al comune.
Articolo 6
Concessione del contributo per la delocalizzazione
1. Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda, ne verifica l’ammissibilità e determina l’entità dei contributi ai sensi dell’art. 2 dell’ordinanza n. 33/2014. Resta fermo quanto disposto dallo stesso art. 2, comma 4, che prevede che il contributo per l’acquisto dell’area di sedime e di pertinenza del nuovo edificio sia pari al minor importo tra il prezzo di acquisto, comprensivo degli oneri fiscali, ed il 30% del costo dell’intervento.
2. Il comune emette un primo provvedimento di concessione del contributo a favore del beneficiario dell’intervento di demolizione e ricostruzione ed un secondo provvedimento di concessione del contributo a favore del proprietario o dei comproprietari dell’area acquistata e li trasmette tempestivamente all’Istituto di Credito, dandone comunicazione al richiedente ed al venditore dell’area.
3. L’Istituto di Credito provvederà all’erogazione del contributo per la demolizione e ricostruzione con le modalità stabilite dall’ordinanza n. 86/2012 e smi, mentre alla erogazione di quello destinato all’acquisto vi provvederà in un’unica soluzione, non appena in possesso degli atti notarili di acquisto della nuova area e di cessione al Comune di quella dell’edificio da delocalizzare. Previo accordo tra le parti interessate all’acquisto della nuova area ed alla cessione al comune di quella dell’edificio da delocalizzare e lo stesso Istituto di credito, l’erogazione potrà avvenire contestualmente alla stipula dei relativi atti.
4. Dopo la stipula dell’atto di acquisto dell’area il comune rilascia il permesso di costruire relativo al nuovo edificio.
Articolo 7
Acquisto alternativo alla ricostruzione previa delocalizzazione
1. In alternativa a quanto stabilito dal precedente art. 5, i proprietari di un edificio gravemente danneggiato e classificato con livello operativo E2 o E3, che il Piano della ricostruzione e il Piano Organico hanno previsto di delocalizzare, possono depositare in Comune, entro il 31/12/2015, apposita domanda di contributo per acquistare altra unità immobiliare ubicata in edifici ultimati prima del sisma, da destinare, come quella danneggiata o demolita, ad abitazione a titolo principale ai sensi dell’art. 2, comma 7 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi o allo svolgimento dell’attività produttiva in essere alla data del sisma. La domanda contiene l’indicazione delle unità immobiliari da acquistare, anche in edifici diversi, che devono possedere i requisiti richiesti dall’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014.
2. La concessione del contributo è subordinata all’assunzione di impegno, da parte dei proprietari delle unità immobiliari dell’edificio da delocalizzare, a cedere gratuitamente al comune l’area di sedime e di pertinenza dell’edificio stesso, facendosi carico dei costi della demolizione dell’edificio comprensivo di fondazioni ed eventuali opere di urbanizzazione nonchè del conferimento del materiale di risulta ad idoneo impianto di trattamento.
3. Il contributo concesso ai proprietari dell’edificio da delocalizzare è calcolato come il minore importo tra:
- il prezzo di acquisto della nuova unità immobiliare incrementato del costo della demolizione e del conferimento delle macerie ad idoneo impianto di trattamento risultante da apposita perizia tecnica redatta utilizzando i prezzi dell’elenco regionale, scontati a seguito del conferimento dell’incarico ad impresa scelta tra almeno due aventi i requisiti di legge, a cui si aggiunge l’eventuale ulteriore costo già sostenuto per opere provvisionali e di messa in sicurezza richieste dal comune
e
- il costo convenzionale dell’intervento di ripristino con miglioramento sismico, adeguamento o demolizione e ricostruzione, determinato ai sensi dell’ordinanza n. 86/2012 e smi in relazione al livello operativo attribuito all’edificio ed al numero ed alla dimensione delle unità immobiliari,
4. Nel caso l’edificio contenga anche abitazioni non principali o attività produttive non in esercizio il contributo per l’acquisto di altra abitazione da destinare alla locazione, prioritariamente a soggetti privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, o per l’acquisto di altra unità immobiliare da destinare ad attività produttiva non può superare il 50% del minore importo determinato ai sensi del precedente comma 3.
5. La domanda di contributo, resa dai proprietari delle unità immobiliari dell’edificio da delocalizzare nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dall’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, è unica e comprende anche l’indicazione delle unità immobiliari da acquistare. La domanda è redatta e depositata esclusivamente mediante piattaforma MUDE. L’accettazione e la protocollazione della domanda avvengono con le modalità e tempi stabiliti dall’ ordinanza n. 86/2012 e smi.
6. La domanda contiene le indicazioni richieste all’art. 5 per gli edifici da delocalizzare e quelle richieste all’art. 3 per le unità immobiliari da acquistare.
Articolo 8
Concessione del contributo per acquisto in alternativa a ricostruzione previa delocalizzazione
1. Il comune, entro novanta giorni dall’accettazione della domanda di cui all’art. 7, ne verifica l’ammissibilità e determina l’entità del contributo per ciascun beneficiario.
2. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro venti giorni dalla presentazione della stessa, richiede, per una sola volta, le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, a pena di decadenza della domanda.
3. Il comune, emessi i provvedimenti di concessione del contributo, li trasmette tempestivamente all’Istituto di Credito dandone comunicazione al richiedente ed al venditore dell’unità immobiliare.
4. L’Istituto di Credito provvederà all’erogazione del contributo non appena in possesso dell’atto di acquisto e di cessione. Previo accordo tra le parti private interessate, l’Istituto di credito ed il comune, l’erogazione può avvenire contestualmente alla stipula dell’atto di acquisto.
Articolo 9
Domanda per il recupero di edifici ai sensi dell’ordinanza n. 32/2014
1. I soggetti che acquistano, per le finalità di cui all’art. 1 dell’ordinanza n. 32/2014, le unità immobiliari che compongono un intero edificio, singolo oppure facente parte di una UMI o di un aggregato edilizio, danneggiato dal sisma, ubicato nel centro storico e ricompreso nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico, possono beneficiare dei contributi previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa ordinanza n. 32/2014.
2. La domanda di contributo da destinare al recupero dell’edificio deve essere depositata in comune, utilizzando la piattaforma MUDE entro il 31/12/2015 e comunque dopo la stipula dell’atto di acquisto o la sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita registrato. Con la vendita dell’edificio si intende annullata la eventuale domanda di contributo già depositata o la dichiarazione di impegno aIla presentazione della domanda ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013.
3. La domanda di cui al precedente comma 2, corredata dei documenti richiesti dalla ordinanze nn. 29, 51 o 86/2012 e smi, in relazione all’intervento di recupero progettato, deve indicare anche:
a) i dati dei proprietari e degli eventuali comproprietari che hanno venduto ovvero sottoscritto il contratto preliminare registrato di vendita di tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) la durata della locazione delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 32/2014;
c) l’impegno a stipulare con il Comune apposita convenzione che definisca quanto previsto dagli artt. 5, 6, 7, 9 e 10 dell’ordinanza n. 32/2014 ed in particolare la destinazione degli alloggi e delle unità immobiliari produttive una volta recuperati, le caratteristiche costruttive, i termini di esecuzione lavori, le modalità di gestione, i canoni di locazione ed i prezzi della eventuale vendita ultimato il periodo della locazione;
d) le abitazioni e le unità produttive da realizzare con l’intervento di recupero, di numero anche superiore a quello preesistente, destinate alle stesse finalità di cui all’ordinanza n. 32/2014 e gestite con modalità regolate dalla convenzione comunale.
e) l’autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti indicati al comma 2 dell’art. 4 dell’ordinanza n. 32/2014.
4. Il comune, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, ne verifica l’ammissibilità ai sensi dell’art. 5 dell’ordinanza n. 32/2014 e determina il contributo dandone comunicazione all’istituto di credito prescelto. Con il provvedimento di concessione del contributo vengono determinate anche le condizioni ed i contenuti della convenzione tra il beneficiario ed il comune.
5. L’erogazione del contributo, successiva alla stipula dell’atto di acquisto dell’edificio da recuperare ed alla convenzione con il comune, avviene con le modalità stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 o 86/2012 e smi.
6. L’acquisto ed il conseguente recupero può riguardare, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 dell’ordinanza n. 32/2014, anche singole unità immobiliari destinate ad abitazione ricomprese in un edificio condominiale comunque inserito nel Piano della ricostruzione e nel Piano organico. In tal caso l’acquirente si impegna a recuperare l’abitazione secondo il progetto predisposto dal condominio, con le modalità e tempi stabiliti dallo stesso, e ad affittarla per un periodo variabile da 8 a 15 anni secondo i criteri di cui all’ordinanza n. 32/2014, previa convenzione col comune.
7. Il contributo che può essere riconosciuto all’acquirente di cui al precedente comma 5 è pari a quello stabilito dall’art. 3 dell’ordinanza n. 32/2014 in relazione alla durata della locazione.
8. Non possono essere presentate domande per il recupero di interi edifici o singole abitazioni che siano state già oggetto di provvedimento comunale di concessione del contributo.
Articolo 10
Contributo sulle spese tecniche
1. Il contributo che può essere riconosciuto per le spese tecniche da sostenere per il deposito in comune, per conto del beneficiario, della domanda di contributo per l’acquisto ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 33/2014 è pari all’ 1% del costo convenzionale dell’unità immobiliare danneggiata che viene ceduta gratuitamente al comune.
Articolo 11
Modifiche alle Ordinanze n. 11 del 20 febbraio 2014 e n. 32 del 28 aprile 2014
1. Alle lettere b) dei commi 2 e 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 11/2014 le parole “1:200” sono sostituite dalle parole “1:2.000”.
2. Al comma 1 dell’art. 8 dell’ordinanza n. 32/2014 le parole “31/12/2014” sono sostituite dalle parole “31/12/2015”.
3. Il termine per l’approvazione del Piano della Ricostruzione, stabilito all’art. 6, comma 2 dell’ordinanza n. 11/2014, è prorogato al 31 luglio 2015
Articolo 12
Specificazioni del comma 1 bis dell’art. 2 delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi
1. La disposizione di cui ai commi 1-bis dell’art. 2 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi non si applica nel caso di edifici con struttura in muratura ubicati nei centri storici o ricompresi nelle UMI perimetrate dai comuni.
Articolo 13
Modifiche all’Ordinanza n. 29 del 28 agosto 2012
1. Il comma 3-ter dell’art. 8 “Erogazione del contributo” dell’ordinanza n. 29/2012 e smi, è soppresso.
Articolo 14
Modifiche all’Ordinanza n. 51 del 5 ottobre 2012
1. Il comma 4-bis dell’art. 8 “Erogazione del contributo” dell’ordinanza n. 51/2012 e smi, è soppresso.
Articolo 15
Modifiche all’Ordinanza n. 86 del 6 dicembre 2012
1. Alla fine della lett. a) del comma 9 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 86/2012 e smi sono aggiunte le parole “ad esclusione di quelli che sono tenuti ad eseguire gli interventi ai sensi delle direttive per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, approvate con DPCM del 9 febbraio 2011”.
Articolo 16
Modifiche all’Ordinanza n. 24 del 1 marzo 2013
1. Al punto 7 dell’ordinanza n. 24/2013, dopo le parole “possono essere impiegate nell’ambito provinciale” sono aggiunte le parole “per l’acquisto delle aree ove delocalizzare gli edifici demoliti da ricostruire in base alle previsioni contenute nei Piani comunali della ricostruzione predisposti ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 16/2012 e smi e”.
2. Alla fine del punto 7 dell’ordinanza n. 24/2013 è aggiunta la frase “Le aree di sedime degli edifici demoliti e delocalizzati sono destinate dal comune ad uso pubblico”.
Articolo 17
Modifiche all’Ordinanza n.71 del 17 ottobre 2014
1. Al comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 71/2014 la parola “trimestre” è sostituita con la parola “semestre” ed il termine “30 settembre 2014” è sostituito con “31 marzo 2015”.
2. Al comma 4 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 71/2014 la parola “anche” contenuta nella prima frase è soppressa, mentre al termine sono aggiunte le parole “o alla integrazione di quelle erogate in difetto”.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 14 aprile 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini