n.48 del 27.02.2017 (Parte Terza)
Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. Assegnazione sedi in seguito al secondo interpello
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;
- il R.D. 27/7/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie.);
- la Legge 8 marzo 1968 n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali);
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico);
- il D.P.R. 21 agosto 1971 n. 1275 (Regolamento per l'attuazione delle L. 2/4/1968, n. 475);
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni (Norme di riordino del settore farmaceutico);
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive);
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali);
Richiamate altresì:
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 60 dell’8/1/2013, di “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella l. 24/3/2012, n. 27)” e, in particolare, i seguenti articoli del bando:
− l’art. 10, che individua le modalità di interpello dei vincitori;
− gli artt. 11 e 12, disciplinanti, rispettivamente, l'assegnazione delle sedi farmaceutiche e l'apertura delle stesse;
− l’art. 13, recante le cause di esclusione dalla graduatoria;
− l’art. 14, che ai fini dell’“accertamento dei requisiti” dispone che “in qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna n. 1654 del 17/2/2015 di “Approvazione della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 11 D.L. 1/2012 convertito in L 27/2012, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013”, pubblicata nel BURERT n. 33 del 23/2/2015;
- la determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali e per l'Integrazione n. 8854 del 15/7/2015 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 1654 del 17/2/2015";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 7347 del 5/5/2016 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna, bandito con determinazione n. 60 dell'8/1/2013. assegnazione sedi in seguito al primo interpello";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016 di "Rettifica della graduatoria finale dei candidati al pubblico concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna approvata con determinazione 8854 del 15/7/015";
- la determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 19852 del 13/12/2016 di "Concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna: individuazione sedi disponibili per il secondo interpello e determinazioni in ordine agli interpelli successivi al primo";
Richiamate, inoltre:
- la delibera di Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 "Concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: determinazioni in ordine all'interpello e all'assegnazione delle sedi farmaceutiche", ove dispone, con riferimento alla titolarità delle farmacie oggetto del presente concorso straordinario, di avvisare che, nel caso di concorso di più professionisti in gruppo, l’autorizzazione vinta verrà rilasciata unica pro indiviso, e ad essa verrà applicata la regola che la stessa “è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona”;
- la delibera di Giunta regionale n. 634 del 2 maggio 2016: “Concorso regionale straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna: disciplina delle procedure di competenza dei Comuni successive all'assegnazione delle sedi, in adempimento dell'art. 10 della L.R. 3 marzo 2016, n. 2” nella quale si dà atto che:
− l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
− il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi dell’Art. 10 della LR 2/2016;
− nei 180 giorni successivi alla notifica dell’avvenuta assegnazione della sede, al fine di poter ottenere dal Comune l’autorizzazione all’apertura e all’esercizio della farmacia, gli assegnatari devono rimuovere le eventuali situazioni di incompatibilità sussistenti e, diversamente, decadranno dall’assegnazione;
− in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso - e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo - decadono dall’assegnazione della sede data con il presente concorso;
− l’obbligo di mantenere la comunione in forma paritaria, tra tutti gli originari concorrenti in forma associata, della titolarità dell’autorizzazione ad aprire e ad esercitare la farmacia nella sede vinta a seguito del presente concorso permane, ed è limitato, per dieci anni decorrenti dalla comunicazione della concessione dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia nella sede vinta, a meno che la venuta meno di uno dei membri non sia dovuta a premorienza o sopravvenuta incapacità;
Considerato opportuno prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede consapevole della decadenza della stessa in caso di accertamento di sopravvenuta nuova titolarità di altra sede da parte anche di uno solo dei co-assegnatari, al fine di rendere certa la conoscenza della causa di decadenza stessa da parte di tutti gli assegnatari;
Dato atto che:
− la procedura di secondo interpello dei candidati, ai sensi degli artt. 10 e 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 8/1/2017 alle ore 18:00 del 13/1/2017;
− le sedi disponibili per il secondo interpello sono state le 129 sedi di cui all'allegato B della determinazione n. 19852/2016;
− la procedura di secondo interpello ha interessato i farmacisti che si sono collocati in posizione compresa tra la 184° e la 312° della graduatoria approvata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 15936 del 13/10/2016, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) n. 306 del 14 ottobre 2016;
− hanno correttamente partecipato al secondo interpello, mettendo in ordine di preferenza un numero di sedi pari a quello della propria posizione per l'interpello - esplicitamente comunicata ai referenti mediante l’avviso relativo all’avvio della procedura di interpello, trasmesso via Pec - 83 farmacisti, mentre i restanti 46, tra quelli interpellati, non hanno partecipato all'interpello stesso e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
− la procedura di accettazione delle sedi farmaceutiche, ai sensi dell'art. 11 del bando di concorso, si è svolta con modalità web, tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute dalle ore 18:00 del 22/1/2017 alle ore 18:00 del 6/2/2017 e, ai fini della registrazione del protocollo della scelta delle sedi e dell’accettazione, è stato utilizzato il protocollo generato dal sistema della piattaforma web al quale è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione Regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.P.R. n. 445/00;
− la procedura di accettazione ha interessato gli 83 farmacisti che avevano correttamente partecipato alla precedente fase di secondo interpello; di questi:
- n. 17 non hanno partecipato alla procedura di accettazione (mancata risposta) e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- n. 4 hanno partecipato alla procedura di accettazione ma hanno rifiutato la sede proposta e pertanto sono da escludere dalla graduatoria ai sensi dell'art. 13 del bando di concorso;
- n. 62 hanno partecipato alla procedura di accettazione ed hanno accettato la sede farmaceutica proposta nei tempi e con le modalità previste, come risultante dalle ricevute di accettazione generate e protocollate dalla piattaforma web ministeriale;
Considerato, pertanto, che si rende necessario procedere alla formale assegnazione, a queste ultime 62 candidature, della sede farmaceutica accettata;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;
Dato atto che le 67 sedi farmaceutiche non assegnate con il presente provvedimento saranno successivamente assegnate secondo le previsioni di cui all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;
Ritenuto di rendere noto che, al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna - giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015 e n. 7347 del 5/5/2016), la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016;
Ritenuto inoltre di rendere noto che:
− risultano pendenti davanti all'autorità giurisdizionale anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
− gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
Viste:
− la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 relativa agli “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
− le deliberazioni di Giunta regionale n. 193 del 27 febbraio 2015, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n. 56 del 26 gennaio 2016, n. 270 dell’1 marzo 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n. 702 del 16 maggio 2016, n.1107 dell'11 luglio 2016, n.1681 del 17 ottobre 2016, n. 2344 del 21 dicembre 2016 e n. 3 dell’11 gennaio 2017;
− la propria determinazione n. 20922 del 28 dicembre 2016 recante “Incarichi dirigenziali e assegnazione funzionale di posizioni organizzative presso la direzione generale cura della persona, salute e welfare”;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale Dott. Antonio Brambilla;
Dato atto del parere allegato
determina
1.
- di assegnare ai candidati vincitori che hanno accettato la sede proposta in seguito al secondo interpello, elencati nell'Allegato A della presente determinazione, le sedi farmaceutiche a fianco degli stessi indicate, fatti salvi gli esiti di ulteriori controlli contemplati dall’art. 14 del bando;
- 2. di escludere dalla procedura concorsuale le candidature indicate nell'Allegato B, per mancata risposta all'interpello o alla procedura di accettazione o per espressa rinuncia della sede proposta attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma ministeriale;
- 3. di riepilogare nell'Allegato C della presente determinazione lo stato di assegnazione delle 129 sedi farmaceutiche oggetto del secondo interpello;
- 4. di rendere noto che, al momento, risultano pendenti davanti al TAR Emilia-Romagna - sezione di Bologna giudizi relativi a ricorsi proposti avverso le richiamate determinazioni n. 1654 del 17/2/2015, n. 8854 del 15/7/2015 e n. 7347 del 5/5/2016), la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2083 del 14/12/2015 e che con ricorsi per motivi aggiunti sono oggetto di impugnazione anche la delibera di Giunta regionale n. 634/2016 e la determinazione n. 19852 del 13/12/2016;
- 5. di rendere noto che:
- risultano pendenti davanti all'autorità giurisdizionale anche giudizi relativi a ricorsi proposti avverso i provvedimenti di individuazione delle sedi farmaceutiche effettuata dagli enti locali competenti e oggetto del presente concorso straordinario, e che le informazioni in merito a tali ricorsi devono essere richieste direttamente ai Comuni in cui le sedi farmaceutiche sono ubicate;
- gli assegnatari conseguiranno le sedi “sub iudice” in quelle che saranno le rispettive configurazioni definitive, determinate dall’esito dei giudizi pendenti;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 del bando, per le candidature in forma associata l'esclusione dal concorso per cause relative anche ad uno solo degli associati si applica a tutti i componenti la candidatura;
7. di informare i farmacisti assegnatari che:
- così come disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2083/2015, in caso di candidature in forma associata, l’autorizzazione vinta viene rilasciata unica pro indiviso, è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri e, pertanto, tutti i vincitori in associazione avranno, ciascuno singolarmente, lo status di titolare di farmacia;
- l’art. 8 comma 1 lettera b) della legge 362/1991 stabilisce che la partecipazione alla società titolare di farmacia è incompatibile con la posizione di titolare di altra farmacia;
- l’assegnazione della sede farmaceutica ai vincitori del concorso è condizionata alla circostanza che ciascuno dei singoli assegnatari si impegna, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa, a:
- non cedere o trasferire ad altri l’autorizzazione ricevuta, per intero o pro quota, con il provvedimento di assegnazione, e ciò per 10 anni nel caso di partecipazione in associazione;
- non cumulare due o più titolarità di farmacia, pro quota o per intero;
8. di dare atto che le eventuali rinunce successive al presente provvedimento di assegnazione effettuate da un solo co-titolare comportano la decadenza della autorizzazione anche per tutti gli altri co-titolari;
9. di informare i candidati vincitori in forma associata che, ai fini della gestione associata di cui all'art. 11 comma 7 del DL 1/2012, dovranno costituire una società di persone optando per una delle tipologie elencate all'art. 7, comma 1, della l. 362/91;
10. di dare atto che:
- i farmacisti assegnatari hanno l'obbligo di procedere all'apertura della farmacia loro assegnata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di notifica del presente atto, pena la decadenza dell'assegnazione. Il suddetto termine, stabilito nel bando e richiamato anche nella delibera di Giunta regionale n. 2083/2015 ed espressamente previsto dalla L.R. 3 marzo 2016, n. 2, art. 6, comma 7, vale per tutte le sedi assegnate, comprese le sedi sub iudice;
- i 180 giorni previsti come termine perentorio per l'apertura delle farmacie assegnate sono comprensivi anche dei tempi necessari ai Comuni per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, avvenuta costituzione della società in caso di vincitori in associazione, rimozione delle incompatibilità, sopralluogo dell'Azienda USL) necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al riconoscimento della titolarità della farmacia; i vincitori, pertanto, dovranno presentare apposita istanza al Comune con congruo anticipo, tenendo conto delle previsioni di cui all'art. 7 del DPR 160/2010;
11. di dare atto che con successivo provvedimento il Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica provvederà all'autorizzazione all'apertura della farmacia e, previa verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, al riconoscimento della titolarità delle farmacie assegnate con il presente atto, ai sensi dell'art. 10 "Competenze del Comune" della L.R. 2/2016;
12. di informare i farmacisti assegnatari che:
- il rispetto del divieto di cumulo di due o più titolarità di farmacia è rilevato dal Comune al momento della verifica dell’insussistenza di cause di incompatibilità, necessaria per il riconoscimento della titolarità delle farmacie ai sensi del richiamato art. 10 della LR 2/2016;
- in qualunque momento successivo all’assegnazione della sede emerga il cumulo di due o più titolarità di farmacia in capo a un assegnatario, l’assegnatario stesso – e i co-assegnatari della medesima sede in caso di partecipazione in gruppo – decadono dalla assegnazione della sede data con il presente provvedimento;
13. di prevedere la sottoscrizione da parte di ogni assegnatario di una dichiarazione di accettazione della sede conforme al modulo di cui all'allegato D, da trasmettere al Servizio Assistenza Territoriale della Regione Emilia-Romagna entro la data di apertura della farmacia;
14. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni in cui sono ubicate le sedi da assegnare con il presente concorso e ai servizi farmaceutici delle Aziende USL della Regione;
15. di notificare il presente atto, unitamente alla DGR 634 del 2 maggio 2016, agli assegnatari delle sedi farmaceutiche indicati nell'Allegato A all'indirizzo PEC comunicato (sia al referente che agli associati in caso di candidatura presentata in forma associata) e, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
16. di notificare il presente atto ai farmacisti esclusi dalla procedura concorsuale indicati nell'allegato B tramite PEC o, in caso di mancata comunicazione di un indirizzo PEC valido e funzionante, di ritenere lo stesso validamente notificato con la pubblicazione del provvedimento di assegnazione della sede farmaceutica sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
17. di informare, contestualmente alla notifica del presente provvedimento autorizzativo di assegnazione, i candidati, i Comuni e le ASL interessati circa i rispettivi adempimenti e provvedimenti di competenza preordinati all'effettiva apertura delle farmacie, avvisando che, affinché la Regione possa procedere ad una nuova assegnazione della sede farmaceutica, il Comune dovrà comunicare alla Regione:
- l’eventuale mancata apertura della sede assegnata entro il termine di 180 giorni;
- l’eventuale provvedimento comunale di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e all’apertura della farmacia;
18. di dare atto che sono disponibili per il terzo interpello dei vincitori le sedi indicate nel suddetto Allegato C non assegnate con il secondo interpello, nonché le sedi farmaceutiche che entro la data di avvio del terzo interpello si renderanno vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori dei concorsi straordinari, come indicato all'art. 11 lettera d) del bando di concorso;
19. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, ed assicurarne la diffusione nel portale web del Servizio regionale dell’Emilia-Romagna ( www.saluter.it).
Il Direttore generale
Kyriakoula Petropulacos