n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio Privato Vitalis di Ferrara - Accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 13019 del 7.12.2009

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1) di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio Privato Vitalis, Via Ravenna n.163, Ferrara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per l'attività di Risonanza Magnetica articolare (all'interno dell'attività di Diagnostica per immagini già accreditata), compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso;

2) l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;

3) di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 13019/2009, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

  • Angiologia
  • Cardiologia
  • Dermatologia
  • Fisiokinesiterapia e rieducazione funzionale (Recupero e riabilitazione funzionale)
  • Medicina generale
  • Neurologia
  • Ortopedia (Ortopedia e traumatologia)
  • Otorinolaringoiatria
  • Reumatologia
  • Attività di diagnostica per immagini limitatamente a Ecografia e Risonanza Magnetica articolare;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1311/2014 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2016;

4) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente all’attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

6) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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