n.308 del 03.10.2018 periodico (Parte Seconda)
Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) riguardante il progetto di "Potenziamento per aumento quantitativi impianto di recupero non pericolosi, operazioni R5 ed R13 (pubblica utilità) in comune di San Lazzaro di Savena (BO)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGBO/20100/2018 del 6/9/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale del 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto denominato “Potenziamento per aumento quantitativi impianto di recupero rifiuti non pericolosi, operazioni R5 ed R13 (pubblica utilità) in comune di San Lazzaro di Savena (BO)” dall’ulteriore procedimento di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1) per quanto riguarda i cumuli di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi le dimensioni massime utilizzabili devono essere pari a:
- 1.200 mq per un’altezza di 5 metri per le terre e rocce da scavo;
- 2.000 mq per un’altezza di 5 metri per i rifiuti misti da demolizioni.
2) l'altezza massima dei cumuli dei prodotti da commercializzare (end of waste) è anch’essa di 5 metri;
3) dopo il provvedimento regionale, il proponente dovrà presentare una Comunicazione di variazione dell'atto di iscrizione al registro delle imprese di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e smi, a seguito dell'incremento della capacità ricettiva della tipologia 7.1 dagli attuali 35.900 t/a a 69.900 t/a e dello stralcio delle tipologie 7.3 in quanto non ammissibili;
4) il gestore, al fine di continuare a gestire il rifiuto identificato dal CER 170302 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301*, dovrà aggiornare l’iscrizione allegando una relazione che documenti come intenda adeguarsi al Regolamento del Ministero Ambiente 28 marzo 2018, n. 69 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell’art. 184-ter comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; in caso contrario, il gestore potrà svolgere esclusivamente l’operazione di messa in riserva (R13) per questa tipologia di rifiuto, a decorrere dal 30/10/2018, data di scadenza dei termini di adeguamento al Regolamento sopra richiamato;
in merito alla componente atmosfera e traffico, dovranno essere previsti:
5) un sistema di monitoraggio meteorologico in grado di rilevare i principali parametri (vento, temperatura, umidità);
6) la sospensione della macinazione nel caso di condizioni meteorologiche predisponenti la dispersione eolica, secondo le modalità indicate dal proponente, ovvero che qualora venga rilevata una velocità del vento superiore ai 5 m/s la ditta si impegna a non utilizzare / fare operare l'impianto di frantumazione inerti;
7) la bagnatura quotidiana, se asciutti, dei percorsi interni dei mezzi e dei cumuli indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, in modo da evitare la dispersione di polveri;
8) l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di cantiere;
9) relativamente all’incremento annuo del traffico veicolare (mezzi pesanti) sulle strade adiacenti all’impianto in oggetto e ad integrazione di quanto già indicato negli atti autorizzativi del collegato impianto di prima lavorazione inerti, si prescrive la costante manutenzione ordinaria delle sedi stradali di via Maceri, di via Castiglia e di via Russo (da via Castiglia a via Maestri del Lavoro) al fine di evitare pericoli alla circolazione stradale e/o interventi di ripristino su richiesta del Comune. A garanzia di quanto sopra, si considera attinente la fidejussione in essere;
in riferimento alla componente acque e a tutela della stessa, si prescrive di:
10) eliminare i rifiuti di tipologia 7.6 Conglomerato Bituminoso - CER 170302 e CER 200301;
11) gestire separatamente le acque di dilavamento dell'area rifiuti e MPS, ai sensi delle DGR 286/05 e 1860/06, prevedendo la posa di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo nel fosso perimetrale all’area di trattamento rifiuti (prima di ogni altra diluizione), da posizionare in accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE;
12) effettuare analisi mensili dei reflui di dilavamento, per la durata di un anno, finalizzate alla verifica del rispetto dei limiti previsti per lo scarico nel suolo (tab. 4 dell’Allegato 5 della parte III del D.Lgs. 152/2006 e smi), dandone comunicazione al Servizio Territoriale di ARPAE;
13) qualora l’esito del monitoraggio non presenti dei superamenti dei limiti, le acque di dilavamento potranno essere immesse nella vasca di pompaggio; se le verifiche della qualità delle acque non rispettassero i limiti previsti, dovrà essere immediatamente data comunicazione alla SAC ed al Servizio Territoriale di ARPAE e le acque di dilavamento dell'area dovranno essere adeguatamente trattate e scaricate in corpo idrico superficiale, ovvero gestite come rifiuto liquido. ARPAE si riserva inoltre di individuare e prescrivere eventuali ulteriori misure a tutela delle acque sotterranee;
14) analoga verifica dovrà essere effettuata per gli scarichi delle acque reflue industriali derivanti dalle vasche di decantazione 2 e 3 prima dell'immissione nella vasca di pompaggio (e non nel punto attualmente controllato) con posizionamento del pozzetto di ispezione e prelievo da posizionare in accordo con il Servizio Territoriale di ARPAE;
15) visto il layout dell'attività, gestire i rifiuti e le terre e rocce da scavo in maniera distinta (colonna a e colonna b) e conservare la documentazione della destinazione propria del riutilizzo;
16) conservare tutto il materiale vario “di scarto”, nonché quello conferito da “altre attività”, entro cassoni;
si prescrive inoltre di:
17) verificare e, se necessario, aggiornare il documento di valutazione del rischio da agente fisico dei campi elettromagnetici ai sensi del D. Lgs. 81/2008, prima dell’inizio dell’attività dell’impianto potenziato così come valutato;
18) verificare il rispetto del D.M. 16/7/91 relativamente alle operazioni su cumuli sottostanti le linee elettriche, per evitare il rischio di scarica;
c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dall’art.27 della L.R. 4/2018;
d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Bologna;
e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 500,00(cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/4/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae a corredo dell’istanza;
f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, all’ARPAE SAC di Bologna e al Distretto Territoriale Urbano, al Comune di San Lazzaro di Savena, alla Città Metropolitana di Bologna, all’Azienda USL Bologna Area Sud, all’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;
h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.