n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)
Stabilimento "Terme dell'agriturismo" - Monterenzio (Bologna) - Accreditamento prestazioni termali ai sensi della DGR 638/1997
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che le cure termali sono prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, richiamando a tal proposito:
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza" e del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza”, che prevedono, in particolare, tra le prestazioni da garantire a tutti i cittadini, i cicli di prestazioni idrotermali;
- la Legge del 24 ottobre 2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, che all’art. 3 comma 5 recita “Le cure termali sono erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229”;
Richiamato l’iter amministrativo attualmente in essere per l’accreditamento degli Stabilimenti termali della Regione Emilia-Romagna:
- DGR n. 638 del 29 aprile 1997, ratificata dal Consiglio regionale con atto n. 626 del 15 maggio 1997, con la quale si è, tra l’altro provveduto ad approvare le “linee generali per l’accreditamento delle Aziende termali presso le Aziende USL”, ai sensi dell’art.8 del D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, che contengono i questionari di cui alla lettera “A4” (sub1 e sub2) per l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti e il conseguente livello tariffario raggiunto
- Circolare Regionale n. 14 del 6 giugno 1997, concernente i criteri generali per l’attuazione dell’istituto dell’accreditamento e del sistema di remunerazione tariffaria dei soggetti erogatori – articolo 8, D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- DGR n. 218 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto: “Autorizzazione all’esercizio degli stabilimenti termali dell’Emilia-Romagna. Recepimento con puntualizzazioni dell’Accordo Stato–Regioni del 23 settembre 2004”;
- DGR n. 636 del 8 maggio 2006, che ha stabilito, tra l’altro, “gli Stabilimenti termali già accreditati, continuano a soggiacere integralmente alla regolamentazione di cui alla propria deliberazione n. 638/1997, anche oltre la data di scadenza di cui al punto 4) della propria deliberazione n. 218/2005, fino all’avvio del processo concernente l’accreditamento ai sensi dell’art. 8-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni”;
Richiamato, inoltre, il punto 4, lettere a) e b) del dispositivo della già citata deliberazione n. 638/1997, nel quale - relativamente all’analisi delle autocertificazioni e alla verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento - si dispone l'individuazione del gruppo tecnico per l'analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali, della presenza effettiva dei requisiti autocertificati;
Tenuto conto che con determinazione del Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare Sociali n. 3085 del 2/3/2017, si è provveduto alla ridefinizione del Gruppo di valutazione, previsto al punto 4, lettera a, del dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n.638/97 sopraccitata, per l’analisi delle autocertificazioni e per la verifica presso gli stabilimenti termali dei requisiti autocertificati ai fini dell’accreditamento;
Preso atto:
- delle autorizzazioni all’esercizio dello Stabilimento termale denominato “Terme dell’Agriturismo” sito in via Tassinara 6, Comune di Monterenzio, n. 4691/BG/mlg del 2/5/2003, n. 3506/BG/bg del 19/3/2005 e n. 741/PD/mlg del 18/1/2007 rilasciate dal Comune di Monterenzio e n. 3515 del 11/5/2015 rilasciata dall’Unione dei Comuni Savena-Idice;
- della comunicazione PG/2017/86217 del 15/2/2017 e della successiva integrazione PG/2017/171470 del 15/3/2017, con cui lo Stabilimento termale “Terme dell’Agriturismo” provvedeva a richiedere l’applicazione del regime di accreditamento per le seguenti prestazioni termali:
Codice prestazione |
Prestazioni termali erogate in accreditamento |
Livello attribuito |
89.90.1 |
Fango + bagno o doccia di annettamento |
1 super |
89.90.2 |
Fango + bagno terapeutico |
1 super |
89.90.3 |
Bagno per malattie artroreumatiche |
1 super |
89.90.5 |
Bagni Minerali (solo INAIL) |
1 super |
89.91.1 |
Stufe o grotte |
Unico |
89.94.2 |
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria (solo INAIL) |
1 super |
89.94.3 |
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL) |
Unico |
|
Idromassaggi (solo INAIL e INPS) |
1 super |
Dato atto dei risultati positivi delle verifiche dei requisiti autocertificati ai fini dell’esercizio in regime di accreditamento, fatta eccezione per il ciclo di cure 89.91.1 Stufe o Grotte per il quale non sussistono, ad oggi, gli specifici requisiti autorizzativi, effettuate in data 10 aprile 2017 dal Gruppo di Valutazione presso lo Stabilimento termale “Terme dell’Agriturismo” sito in via Tassinara 6, Comune di Monterenzio e il parere favorevole espresso sulla base degli atti e della documentazione prodotta (Allegato A4, sub 2, ex D.G.R. n. 638/1997), contenuto nel verbale dello stesso Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Territoriale;
Dato atto della documentazione ricevuta con nota PG/2017/287499 del 13 aprile 2017 con la quale il Legale rappresentante dello Stabilimento termale attesta l’assunzione dello specialista in idrologia medica (Dr. Franco Furia), requisito necessario per l’attribuzione del livello 1 super (così come previsto dall'allegato A4-sub 2, art.11, lettera a), punto 1)), come specificato nel verbale del Gruppo di Valutazione, debitamente conservato agli atti del Servizio Assistenza Territoriale;
Ritenuto pertanto che si debba provvedere all’adozione dell’atto di cui trattasi;
Richiamati:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. n.43/2001”;
- la DGR n. 89/2017;
- le proprie deliberazioni n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1681/2016, n. 2344/2016 e n. 3/2017;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di procedere con l’applicazione del regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Regionale all’esercizio dello Stabilimento termale “Terme dell’Agriturismo” sito in via Tassinara 6, Comune di Monterenzio, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 gennaio 2018, per le seguenti prestazioni termali:
Codice prestazione |
Prestazioni termali erogate in accreditamento |
Livello attribuito |
89.90.1 |
Fango + bagno o doccia di annettamento |
1 super |
89.90.2 |
Fango + bagno terapeutico |
1 super |
89.90.3 |
Bagno per malattie artroreumatiche |
1 super |
89.90.5 |
Bagni Minerali (solo INAIL) |
1 super |
89.94.2 |
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria (solo INAIL) |
1 super |
89.94.3 |
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria (solo INAIL) |
Unico |
|
Idromassaggi (solo INAIL e INPS) |
1 super |
2. che il venir meno dei requisiti previsti e già valutati per l’accreditamento comporta la revoca, per lo Stabilimento termale interessato, dell’accreditamento stesso;
3. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
4. che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.