n.236 del 03.08.2022 periodico (Parte Seconda)

Recepimento dell'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 28/4/2022 recante il "Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da leucosi bovina enzootica"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

- il Regolamento Delegato (UE) 2020/688 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova;

- il Regolamento Delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;

- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE)2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della Legge 4 ottobre 2019, n.117”;

- Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;

- l’Accordo 28 aprile 2022 “Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente: «Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica». (Rep. Atti n. 54/CSR pubblicato sulla GURI n. 131 del 17/6/2022.).

- la legge regionale 4 del 9 febbraio 2004, n. 4, recante “Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo”;

- la propria deliberazione n. 493 del 23 aprile 2012 “Approvazione del Piano regionale di controllo della Tubercolosi, della Brucellosi Bovina e della Leucosi Bovina Enzootica”;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna è territorio di uno stato membro dell’Unione Europea riconosciuto indenne da infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (m. bovis, m. caprae e m tuberculosis), infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e da leucosi bovina enzootica ed è stata ricompresa nei territori indenni per tali malattie, elencati ai capitoli 1, 2 e 4 del Regolamento UE 2021/620 sopracitato;

Visto che in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni in data 28 aprile 2022 è stato sancito apposito Accordo, recante un protocollo in materia di movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica e teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionale vigenti in materia, conseguendo una disciplina uniforme sul territorio nazionale;

Ritenuto di dover recepire detto Accordo rafforzando il sistema di sorveglianza regionale attualmente operante sul territorio in conformità a quanto ivi previsto, dandone alcune specifiche precisazioni per la corretta applicazione;

Richiamati:

- la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017, avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 771 del 24 maggio 2021, che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;

- n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;

- n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- Richiamate, infine, le determinazioni:

- n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;

- n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di recepire, per quanto in premessa esposto, l’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 28/4/2022, recante il “Protocollo per le movimentazioni di bovini e bufalini, ovini e caprini detenuti per ingrasso, transumanza, pascolo, monticazione, vita e riproduzione tra territori nazionali con differente status sanitario per la prevenzione della diffusione di infezioni da Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, da Mycobacterium tuberculosis (MTBC) e da Leucosi bovina enzootica”, allegato e parte integrale e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire che, in applicazione del protocollo di cui al punto 1), gli animali provenienti da territori non indenni destinati a stabilimenti siti nel territorio della Regione Emilia-Romagna o animali oggetto di movimentazione per pascolo o monticazione tra la Regione Emilia-Romagna e territori non indenni per le malattie in argomento, a far data dal 28 luglio 2022 possono essere movimentati solo nel rispetto del protocollo di cui al punto 1);

3) di chiarire che, sulla base dell’accordo di cui al punto 1), possono essere movimentati da stabilimenti che rispettano i requisiti indicati nell’accordo di cui al punto 1), anche se siti in territori non indenni di altre regioni e nel rispetto dei controlli pre-movimentazione:

a) Bovini e bufalini destinati direttamente ad allevamenti con orientamento produttivo carne-ingrasso;

b) Bovini e bufalini, ovini e caprini direttamente destinati a centri genetici;

c) Bovini e bufalini, ovini e caprini direttamente destinati al pascolo e monticazione, previo parere annuale rilasciato dall’Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti della D.G. Sanità, cura della Persona e Welfare - Regione Emilia-Romagna e nel rispetto della legge regionale 4 del 9 febbraio 2004 citata in premessa;

4) di stabilire che:

a) nelle more della predisposizione in BDN dell'elenco degli stabilimenti autorizzati per l'anno 2022, l'invio dei capi dovrà essere prenotificato al Servizio Veterinario competente di destinazione, e mentre la sussistenza delle condizioni di invio deve essere attestata dal servizio veterinario competente sul territorio di partenza;

b) le richieste riguardano solo le garanzie nei confronti della malattia per la quale il territorio di provenienza non è riconosciuto indenne;

c) in caso di mancato rispetto dell’accordo e della propria deliberazione, l’autorità competente locale adotta le azioni previste dall’articolo 138 del Regolamento (UE )2017/625 e dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 27/2021;

5) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, D.lgs. n. 33/2013, così come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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