n.296 del 18.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione della Giunta regionale n. 1214 del 06/08/2015 recante "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri di gestione anno 2015 e riparto, assegnazione e concessione fondi anno 2015."- Rettifica per mero errore materiale e pubblicazione del testo coordinato

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 1214 del 6/8/2015 recante “Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - criteri di gestione anno 2015 e riparto, assegnazione e concessione fondi anno 2015.”

Considerato che nella tabella contenuta nell’allegato C) alla propria deliberazione n. 1214 del 6/8/2015, per mero errore materiale, le posizioni dei Comuni di Rimini e Riccione sono state invertite concedendo erroneamente a Rimini la somma di € 222.034,70 invece di € 662.293,86 e a Riccione la somma di € 662.293,86 invece di € 222.034,70;

 Ritenuto di correggere l’errore materiale come sopra descritto e pertanto le somme concesse risultano essere le seguenti:

  • Rimini: € 662.293,86
  • Riccione € 222.034,70

Ritenuto altresì, al fine di agevolare i Comuni, di pubblicare il testo coordinato della propria deliberazione n. 1214/2015, con la correzione apportata dal presente atto deliberativo e riportato nell’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

 Visti il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e le proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015;

 Richiamate:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

- la deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Programmazione Territoriale e negoziata, intese. Relazioni europee e relazioni internazionali.

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di correggere come descritto nelle premesse l’errore materiale contenuto nell’allegato C) alla propria deliberazione n. 1214 del 06/08/2015, e pertanto le somme concesse risultano essere le seguenti:

  • Rimini: € 662.293,86
  • Riccione € 222.034,70

12. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 e s.m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

3. di pubblicare il testo coordinato della propria deliberazione n. 1214/2015, con la correzione apportata dal presente atto deliberativo, e riportato nell’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1)

Richiamati:

  • la Legge n. 431 del 9/12/1998 e in particolare l'art. 11 che ha istituito il Fondo nazionale per la locazione per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato Fondo nazionale, e successive modifiche;
  • la legge regionale n. 24 del 8/8/2001 e in particolare gli artt. 38 e 39;
  • il decreto del Ministero delle infrastrutture e Trasporti del 7/6/1999, con il quale sono stati fissati i criteri minimi di accesso al fondo nazionale;
  • il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/1/2015, con il quale sono state ripartite alle Regioni le somme stanziate sul Fondo nazionale assegnando alla Regione Emilia-Romagna € 8.585.474,76;
  • la legge regionale la L.R. n. 4 del 30 aprile 2015 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” che ha stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 2.200.000,00 sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290;

Considerato che:

1) l’art. 11 della legge n. 431/1998 così come modificato dal D.L. 28/3/2014, n. 47 convertito in legge n. 80/2014:

- al comma 1 ha istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al comma 3 ha stabilito che le somme assegnate al Fondo possono essere utilizzate per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione;

b) “e, tenendo conto anche della disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attivita' di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore”;

- al comma 7 stabilisce che le Regioni ripartiscono ai Comuni le risorse presenti sul Fondo nazionale e che possono concorrere con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci al finanziamento degli interventi di cui al comma 3;

2) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/1/2015 (G.U. n. 54 del 6/3/2015):

- ha ripartito alle Regioni le risorse dell'anno 2015 assegnando alla Regione Emilia-Romagna la somma di € 8.585.474,76;

- ha stabilito che una quota delle risorse assegnate (nella misura massima del 25%) deve essere utilizzata per "dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato";

3) la legge regionale n. 4 del 30 aprile 2015 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” ha stanziato per le finalità sopraindicate la somma di € 2.200.000,00 sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290;

Dato atto che le somme complessivamente a disposizione per il fondo regionale ammontano complessivamente (bilancio statale + bilancio regionale) ad € 10.785.474,76;

Ritenuto:

 - di individuare come beneficiari dei finanziamenti i Comuni capofila dei distretti socio - sanitari di cui all'allegato C) parte integrante del presente atto deliberativo;

 - di ripartire le risorse presenti sul fondo regionale (bilancio statale + bilancio regionale) complessivamente pari a € 10.785.474,76 sulla base dei parametri e criteri di seguito specificati:

a) il 70% in proporzione al riparto effettuato nell'anno 2014 (propria deliberazione n. 1414 del 23/07/2014);

b) il 30% in base ai seguenti parametri rilevanti ai fini della misurazione del disagio abitativo e secondo i seguenti criteri: 1) il 70% in proporzione al numero di domande di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 2) il 30% in proporzione al numero delle famiglie residenti nella Regione Emilia-Romagna;

 - di assegnare e concedere a favore dei Comuni capofila dei distretti socio - sanitari, sulla base del riparto di cui al precedente alinea, le risorse presenti sul fondo regionale (bilancio statale + bilancio regionale) complessivamente pari a € 10.785.474,76 secondo la seguente ripartizione (meglio dettagliata nell’allegato C) al presente atto):

- € 2.200.000,00 stanziata sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290);

- € 8.585.474,76 stanziata sul capitolo 32040 "Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431) Mezzi Statali" di cui all'UPB 1.4.1.2.12301;

Preso atto dell'impossibilità per i Comuni di reperire presso i competenti uffici giudiziari i dati degli sfratti esecutivi per finita locazione emessi a carico della categoria sociale individuata dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015;

Ritenuto:

- di stabilire che, per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, i bandi hanno un ambito territoriale sovracomunale come meglio descritto negli allegati A) e B), parte integrante del presente atto;

- di consentire ai Comuni la possibilità di determinare la quota di risorse sia regionali sia comunali che possono essere utilizzate per gli interventi di cui al precedente punto 1) lettere a) ("fondo affitto") e b) ("altri interventi") e di cui al precedente punto 2) secondo alinea ("sfratti esecutivi"), fatto salvo quanto di seguito previsto relativamente alla percentuale massima del 10% di quanto ripartito da destinare agli "sfratti esecutivi";

- di stabilire che i fondi eventualmente destinati dal Comune all’intervento di cui al precedente punto 1) lettera a) ("fondo affitto") dovranno essere utilizzati secondo i criteri stabiliti nell’allegato A);

- di demandare ai Comuni la determinazione dei criteri di accesso e le modalità di gestione degli eventuali fondi destinati dal Comune agli interventi di cui al precedente punto 1), lettera b) ("altri interventi");

- di stabilire, in ragione dell'esiguo numero degli sfratti per finita locazione emessi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, che i Comuni determinano la quota di fondi, nella misura massima del 10% di quanto ripartito a loro favore (colonna "Contributo" dell'allegato C), per la finalità di cui al precedente punto 2) secondo alinea ("sfratti esecutivi") secondo i criteri stabiliti nell’allegato B). Le economie realizzate a qualsiasi titolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui al precedente punto 1) lettera a) ("fondo affitto") e lettera b) ("altri interventi");

- di stabilire che le economie realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con propria deliberazione n. 1414 del 23/07/2014 e concessi con determinazione n. 16156 del 10/11/2014, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo di cui al punto 1), lettere a) e b) ("fondo affitto" e "altri interventi");

- di stabilire che il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni con il presente atto deve essere integrato con risorse proprie del bilancio comunale nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso con il presente atto (allegato C) colonna "Contributo"). Tale integrazione può avvenire con un cofinanziamento almeno pari al 15% del contributo regionale oppure con azioni assunte dai Comuni per le medesime finalità di cui al presente atto deliberativo e per le quali è possibile attestare un impegno di spesa di pari importo. L'importo dell'integrazione sarà comunicato dai Comuni nell'ambito del monitoraggio di cui al successivo alinea;

- di stabilire che le modalità di rendicontazione delle somme eventualmente utilizzate dal Comune per gli interventi di cui al precedente punto 1), lettera a) ("fondo affitto") e b) ("altri interventi") e punto 2) secondo alinea ("sfratti esecutivi") saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Qualità urbana e Politiche abitative;

Viste:

 - la L.R. 26/11/2001 n. 43 e s.m.;

 - la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto applicabile;

 - il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

 - la L.R. n. 3 del 30 aprile 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 (legge finanziaria 2015)”;

 - la L.R. n. 4 del 30 aprile 2015 “Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;

Ritenuto di assumere con il presente atto anche il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni capofila dei distretti socio - sanitari secondo la ripartizione prevista nell'allegato C) parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 10.785.474,76 in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2015 (scadenza dell’obbligazione);

Dato atto che la suddetta spesa complessiva di Euro 10.785.474,76 trova copertura finanziaria sui seguenti capitoli dotati della necessaria disponibilità:

  • € 2.200.000,00 stanziata sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290) del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;
  • € 8.585.474,76 stanziata sul capitolo 32040 "Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431) Mezzi Statali" di cui all'UPB 1.4.1.2.12301 del bilancio per l'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che alla liquidazione dei contributi di cui all'alinea precedente provvederà, sulla base della documentazione di cui sopra, con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m.i., sulla base della procedura prevista nell’allegato “A” alla propria deliberazione n.1119/2012, fermo restante che qualora le spese rendicontate risultassero superiori al contributo concesso con il presente provvedimento, i Comuni beneficiari capofila dovranno restituire le somme erogate in eccedenza;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

Visto l’art.11 della legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in quanto trattasi di interventi non configurabili come progetto di investimento pubblico;

Viste:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante:”Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

- il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 1621 dell’11 novembre 2013 avente per oggetto: ”Indirizzi interpretativi per l’applicazione obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33”;

- n. 57 del 26 gennaio 2015 avente ad oggetto: “Programma per la trasparenza e l’integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017”;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e s.m.i;

- n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n.1211 del 2 agosto 2013, n. 258/2015 e n. 335/2015;

Dato atto dei pareri allegati

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001, i Comuni capofila dei distretti socio - sanitari di cui all'allegato C), parte integrante del presente atto deliberativo; 

2. di definire i parametri ed i criteri per la ripartizione così come descritti nelle premesse del presente atto e di ripartire, assegnare e concedere a favore dei Comuni di cui al precedente punto 1. la somma complessiva di Euro 10.785.474,76 come meglio dettagliato nell’allegato C) parte integrante del presente atto;

3. di imputare la spesa complessiva di € 10.785.474,76 nel seguente modo:

  •  quanto a € 2.200.000,00 registrata al n. 3409 di impegno sul capitolo 32038 “contributi per l’accesso all’abitazione in locazione” - Fondo regionale (art. 38 L.R. 8 agosto 2001, n. 24), afferente UPB 1.4.1.2.12290) del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;
  •  quanto ad € 8.585.474,76 registrata al n. 3410 di impegno sul capitolo 32040 “Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431) Mezzi statali” di cui all'UPB 1.4.1.2.12301 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria disponibilità;

4. di dare atto che in attuazione del D.lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed ai capitoli di spesa, risulta essere la seguente:

  • Missione 12 – Programma 06 - Codice Economico U.1.04.01.02.000 - COFOG 10.6 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C.U.P - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3

5. di stabilire che:

  1. i bandi hanno un ambito territoriale sovracomunale come meglio descritto negli allegati A) e B), parte integrante del presente atto;
  2. i Comuni possono determinare la quota di risorse sia regionali sia comunali che possono essere utilizzate per gli interventi di cui ai seguenti punti delle premesse: punto 1) lettere a) (“fondo affitto”), b) (“altri interventi”) e punto 2) (“sfratti esecutivi”), fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9. relativamente alla percentuale massima del 10% di quanto ripartito da destinare agli “sfratti esecutivi”;
  3. i fondi eventualmente destinati dal Comune all’intervento di cui punto 1) lettera a) (“fondo affitto”) delle premesse dovranno essere utilizzati secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) parte integrante del presente atto;
  4. i Comuni determinano i criteri di accesso e le modalità di gestione degli eventuali fondi destinati dal Comune agli interventi di cui al punto 1), lettera b) (“altri interventi”) di cui alle premesse;
  5. i Comuni determinano la quota di fondi, nella misura massima del 10% di quanto ripartito a loro favore (colonna “Contributo” dell'allegato C), da utilizzare per le finalità di cui al punto 2) secondo alinea (“sfratti esecutivi”) delle premesse secondo i criteri stabiliti nell’allegato B). Le economie realizzate a qualsiasi titolo possono essere utilizzate per gli interventi di cui al punto 1) lettera a) (“fondo affitto”) e lettera b) (“altri interventi”) di cui alle premesse;
  6. le economie realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con deliberazione della Giunta Regionale n. 1414 del 23/07/2014 e concessi con determinazione n. 16156 del 10/11/2014, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo di cui al punto 1), lettere a) e b) (“fondo affitto” e “altri interventi”) di cui alle premesse;
  7. il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni con il presente atto deve essere integrato con risorse proprie del bilancio comunale nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso con il presente atto (allegato C) colonna “Contributo”). Tale integrazione può avvenire con un cofinanziamento almeno pari al 15% del contributo regionale oppure con azioni assunte dai Comuni per le medesime finalità di cui al presente atto deliberativo e per le quali è possibile attestare un impegno di spesa di pari importo. L'importo dell'integrazione sarà comunicato dai Comuni nell'ambito del monitoraggio di cui al successivo punto h.;
  8. le modalità di rendicontazione delle somme eventualmente utilizzate dal Comune per gli interventi di cui al punto 1), lettera a) (“fondo affitto”) e b) (“altri interventi”) e punto 2) secondo alinea (“sfratti esecutivi”) delle premesse del presente atto saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Qualità urbana e Politiche abitative;

6. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente competente sulla base del presente atto ed ai sensi della normativa contabile vigente, della deliberazione di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., e sulla base della procedura prevista nell’allegato A alla propria deliberazione n. 1119/2012 ad avvenuta pubblicazione di cui al punto 8. che segue, fermo restante che qualora le spese rendicontate risultassero superiori al contributo concesso con il presente provvedimento, i Comuni beneficiari capofila dovranno restituire le somme erogate in eccedenza;

7. di demandare ad un atto del dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs 33/2013 e s.m., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi e adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

9. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)

Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2015

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui al punto 1) lettera a) delle premesse della presente delibera è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Ambito territoriale dei bandi

L'ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende tutti i Comuni di ciascun distretto socio-sanitario.

Requisiti per l'accesso

Possono fare domanda i conduttori in presenza dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
  • Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;
  • Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;
  • Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

  • titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

  • assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

 - valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30. Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate con scadenza 15/01/2016.

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

- assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;

- titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

  • essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
  • essere beneficiario nell’anno 2015 di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  • essere beneficiario nell'anno 2015 di contributo relativo ai soggetti di cui alla legge n. 9/2007, articolo 1, comma 1, di cui all'allegato B) alla presente deliberazione.

Graduatoria

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

 Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

Entità del contributo

Il contributo è pari ad una somma fissa da un numero minimo di n. 3 mensilità a un numero massimo di n. 6 mensilità per un massimo di € 3.000,00.

L'entità del contributo è definita dal Comune, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di settore.

 Il canone da prendere a riferimento è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE.

 L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

 Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascuno con un proprio contratto di locazione, può essere chiesto un solo contributo: il contributo sarà erogato a ciascuno dei due nuclei famigliari in misura proporzionale al canone di locazione, fermo restando il massimo concedibile.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Beneficiario del contributo

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

Bandi

I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 28/11/2015.

I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.

Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

 Nel caso di valore ISEE inferiore al canone annuo il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo famigliare.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: http://www.garanteprivacy.it/

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati.

Procedure del Comune

Il Comune deve:

  • erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente allegato;
  • rendicontare l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche tecniche che verranno emanate con circolare del Servizio regionale competente in materia.

Allegato B)

Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione dei contributi a favore dei soggetti di cui alla Legge n. 9/2007 - Anno 2015

Finalità

La finalità del fondo è dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

Ambito territoriale dei bandi

All'interno di ciascun distretto socio-sanitario, l'ambito territoriale dei bandi è sovracomunale e comprende il territorio dei Comuni Capoluogo di Provincia, dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti confinanti con i Comuni capoluogo e dei Comuni ad alta tensione abitativa individuati dalla deliberazione del CIPE n. 87 del 13/11/2003 (G.U. n. 40 del 18/2/2004).

Requisiti per l'accesso

Possono accedere al contributo i conduttori in possesso dei seguenti requisiti al momento della domanda:

1. Cittadinanza italiana;

2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

4. essere soggetti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni;

5. abbiano sottoscritto un nuovo contratto di locazione oppure possano sottoscriverlo attraverso l'aiuto economico del contributo stesso (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9). Il contratto deve essere redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

6. abbiano un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00 euro e siano caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:

  • siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento;
  • abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare:

  • assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  • titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

  • la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
  • la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
  • il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
  • il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Il contributo di cui al presente allegato non è cumulabile nell'anno 2015:

  • con il contributo di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione ("fondo affitto");
  • con il contributo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale n. 2051/2011, n. 817/2012 e 1709/2013;
  • con il contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;

Domanda

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo famigliare, anche non intestatario del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2015 può essere presentata una sola domanda.

 I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Entità contributo

L’entità del contributo è pari a tre mensilità del canone di affitto del nuovo contratto e tre mensilità a titolo di deposito cauzionale, fino ad un massimo di € 4.000,00.

Bandi

I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 28/11/2015.

I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.

Graduatoria

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine crescente di reddito annuo lordo complessivo familiare. In caso di medesimo reddito, prevale la domanda presentata anteriormente.

Beneficiario del contributo

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72. I controlli devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Informativa ai sensi del DLgs 196/2003

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 29/01/2015 e di cui alla presente deliberazione.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: http://www.garanteprivacy.it/

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati.

Procedure del Comune

Il Comune deve:

  • erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente allegato;
  • rendicontare l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche tecniche che verranno emanate con circolare del Servizio regionale competente in materia.
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