n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)
Presa d'atto variazione denominazione struttura sanitaria accreditata ora denominata Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO) e accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 9577 del 3.09.2010
IL DIRETTORE
(omissis)
determina:
1. di prendere atto della modificazione di denominazione della struttura accreditata con atto n. 9577/2010 Poliambulatorio privato Acquabios, ora denominata Poliambulatorio privato Terme Acquabios, sita in Minerbio (BO), Via Garibaldi n.110;
2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme Acquabios, sito in Minerbio (BO), via Garibaldi 110, l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:
- Otorinolaringoiatria;
3. l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;
4. di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 9577/2010, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):
- Angiologia;
- Cardiologia;
- Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
- Neurologia;
- Oculistica;
- Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
- Otorinolaringoiatria;
- Urologia;
- Attività di diagnostica per immagini limitatamente a ecografia;
- Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;
rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;
7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.