n.31 del 10.02.2016 periodico (Parte Seconda)

Presa d'atto variazione denominazione struttura sanitaria accreditata ora denominata Poliambulatorio privato Terme Acquabios di Minerbio (BO) e accreditamento di ulteriore attività ad ampliamento dell'accreditamento già concesso con la propria determinazione n. 9577 del 3.09.2010

IL DIRETTORE

(omissis)

determina:

1. di prendere atto della modificazione di denominazione della struttura accreditata con atto n. 9577/2010 Poliambulatorio privato Acquabios, ora denominata Poliambulatorio privato Terme Acquabios, sita in Minerbio (BO), Via Garibaldi n.110;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, al Poliambulatorio privato Terme Acquabios, sito in Minerbio (BO), via Garibaldi 110, l'ampliamento dell'accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per la seguente attività, compatibile ai requisiti applicati elencati in premessa di cui è stato verificato il possesso:

  • Otorinolaringoiatria;

3. l’ampliamento dell'accreditamento di cui al punto precedente viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e decorre dalla data del presente provvedimento;

4. di prendere atto che l’accreditamento già concesso con proprio atto n. 9577/2010, comprensivo dell'ampliamento di cui al presente provvedimento, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni erogabili in ambulatorio medico):

  • Angiologia;
  • Cardiologia;
  • Endocrinologia (Malattie endocrine, del ricambio e della nutrizione);
  • Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);
  • Neurologia;
  • Oculistica;
  • Ortopedia (Ortopedia e traumatologia);
  • Otorinolaringoiatria;
  • Urologia;
  • Attività di diagnostica per immagini limitatamente a ecografia;
  • Presidio ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione;

rientra all’interno delle previsioni di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1604/2015 e pertanto non necessita l’adozione di un provvedimento di rinnovo in quanto, in virtù delle suddette disposizioni, la sua scadenza è stata prorogata al 31 luglio 2018, data entro la quale verranno adottati provvedimenti per definire le nuove condizioni per il rilascio degli accreditamenti/rinnovi;

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

7. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

8. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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