n.56 del 02.03.2022 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 – Cantina Sociale Val Tidone Società Cooperativa a r.l.. Variante sostanziale (aumento del prelievo) alla concessione, rilasciata con atto n. 2751 del 31/5/2018, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo V.T. (PC) ad uso industriale - Proc. PCPPA0602 – SINADOC 29900/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, alla ditta Cantina Sociale Val Tidone Società Cooperativa a r.l. (C.F. e P.I.V.A. 00110850336), con sede legale in Comune di Borgonovo V.T. (PC), Via Moretta n. 58, fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) alla concessione, in precedenza rilasciata con atto n. 2751 del 31/5/2018, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0602, avente ora le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 3;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 35.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2027; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. (omissis)