n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)

Regolamento (UE) n. 848/2018, art. 22 - Norme di produzione biologica - deroga in conseguenza di eventi calamitosi. Autorizzazione all'introduzione di animali non biologici per l'operatore biologico Codice DG93.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007, ed in particolare l’articolo 22 – Adozione di norme eccezionali di produzione, il quale stabilisce che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati fissando criteri e norme specifiche per accordare eccezioni alle norme di produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

- il Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 della Commissione del 24 settembre 2020 che integra il predetto Regolamento (UE) n. 848/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica, che definisce le modalità affinché una situazione derivante da, «epizoozie», si configuri quale circostanza calamitosa a seguito di decisione formale emanata dallo Stato membro in cui essa si verifica e che a seconda che le circostanze calamitose riguardino una zona specifica o un singolo operatore, la decisione formale emanata si riferisce alla zona o all’operatore interessati.

- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 ed in particolare l’articolo 3 – Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848 che stabilisce che in deroga all’allegato II, parte II, punto 1.3.1, del regolamento (UE) 2018/848, il patrimonio zootecnico può essere rinnovato o ricostituito con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico, a condizione che siano rispettati i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2.

- il Decreto ministeriale n. 229771 del 20 maggio 2022, recante le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 ed in particolare l’articolo 10, comma 2, che individua la regione territorialmente competente come autorità responsabile della concessione delle deroghe pertinenti di cui all’art. 3 del regolamento (UE)2020/2146 e le relative condizioni;

- il citato Regolamento Delegato (UE) n. 2146/2020 che descrive, all’art. 2 le condizioni per la concessione delle deroghe e specifica al punto 1.a) che la stessa può essere concessa

- a) per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;

Considerate:

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605

- Tenuto conto dei recenti focolai di Peste suina africana notificati in alcuni allevamenti di suini con orientamento produttivo da riproduzione, situati nelle province di Milano, Pavia, Novara e Piacenza;

- L’ordinanza prot. 2025/0001736 del 9/1/2025 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL di Piacenza ad oggetto “Sequestro e abbattimento preventivo per correlazione con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) in allevamento sito nel comune di Vigolzone” con la quale è stato disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti nell’allevamento 045PC002, sito in Località Saravazzina - Veano nel Comune di VIGOLZONE (PC) e del relativo allevamento di suini di proprietà di Società Agricola Pedrazzoli Bio s.r.l. via Carpigiana, n.2 San Giovanni del Dosso (MN) identificativo fiscale 00292200201, di cui è detentore l’Operatore Società Agricola Saravazzina s.s. Località Saravazzina - Veano nel Comune di VIGOLZONE (PC) codice fiscale 00380060335;

- L’ordinanza prot. 2025/0001742 del 9/1/2025 del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna AUSL di Piacenza ad oggetto “Sequestro e abbattimento preventivo per correlazione con focolaio di Peste Suina Africana (PSA) in allevamento sito nel comune di Vigolzone” con la quale è stato disposto l’abbattimento di tutti i suini presenti nell’allevamento 045PC097 Società Agricola Primavera s.r.l. Località Saravazzina di Veano – Vigolzone (PC) identificativo fiscale 01748840335;

Atteso che:

- l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93 ha presentato, in data 14/07/2025 con protocollo nr. 0688670, richiesta deroga per inserimento nell’allevamento al medesimo indirizzo cod ASL 032RE065 di capi suini convenzionali per la fase di svezzamento ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento, per rinnovo o ricostituzione con animali non biologici in caso di elevata mortalità degli animali e qualora non siano disponibili animali allevati con il metodo biologico;

Accertato che:

• L’operatore appartiene alla filiera DOP biologica Pedrazzoli e si trova in zona attualmente indenne da PSA. I fornitori abituali di suinetti biologici sono gli allevamenti 045PC002 SOCIETÀ AGRICOLA SARAVAZZINA S.S. e 045PC097 SOCIETA' AGRICOLA PRIMAVERA SRL siti in comune di Vigolzone (PC), attualmente vuote e in restrizione sanitaria;

•  A causa dell’abbattimento dei suinetti biologici, l’operatore non è temporaneamente in grado di reperire suinetti certificati biologici;

• La ricerca di altri fornitori di suinetti biologici siti in zone non oggetto di divieto di movimentazione ha dato esito negativo, come da n. 2 richieste allegate all’istanza;

• L’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO ha ottenuto con Determinazione Dirigenziale nr. 3280 del 17/02/2025 deroga per l’introduzione di animali non biologici fino alla data del 28/08/2025;

• La nuova richiesta riguarda l’inserimento di suinetti convenzionali presso AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO a partire dal 29/8/2025 in numero di 400 suinetti circa ogni 3 settimane;

• La deroga in oggetto, rispettando il divieto di movimentazione degli animali tra zone indenni ed infette, rappresenta una misura necessaria per evitare il diffondersi dell’epizoozia e limitare la mortalità degli animali;

Dato atto che sull’istanza pervenuta è stata effettuata, con esito favorevole, l’istruttoria tecnico-amministrativa, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata, in relazione a quanto previsto dall’art. 22 del Reg UE 848/2018 e che detta istruttoria è conservata agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, con protocollo n. 0697267 del 15/07/2025 con il titolo “Verbale tecnico di istruttoria per la concessione di deroghe/autorizzazioni a singoli operatori in agricoltura biologica”;

Ritenuto, pertanto, sulla base degli esiti dell’istruttoria di cui al precedente capoverso ed al fine di assicurare la conformità delle produzioni al sistema di produzione biologica, di autorizzare eccezioni alle norme di produzione da parte dell’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93, nei termini di cui alla già menzionata istruttoria;

Dato atto che tutta la documentazione relativa alla succitata istruttoria è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017, per quanto applicabile;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-  la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio 2021, avente ad oggetto la “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

Preso atto delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

-  n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

-  n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.”;

-  n. 2378 del 23 dicembre 2024, “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;

Preso atto, inoltre, delle seguenti determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca:

- n. 5643 del 25 marzo 2022, avente ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

- n. 25338 del 27 dicembre 2022, avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca";

-  n. 11415 del 16 giugno 2025, avente ad oggetto: “Proroga degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, anno 2022.”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano Integrato delle Attività e dell’Organizzazione 2024-2026. Approvazione.”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 27 gennaio 2025, recante “PIAO 2025. ADEGUAMENTO DEL PIAO 2024/2026 IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO”;   

- Dato atto che la diffusione dei dati personali comuni, di cui al presente provvedimento, è prevista dall’art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 2/2007, in quanto trattasi di operatore biologico iscritto nell’Elenco regionale di cui all’art. 5 della L.R. n. 28/1997;

Attestato che:

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

- il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di autorizzare l’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO sita in Via Lovatino, 16 – Reggiolo (RE) CUAA: BNNFNC70C15H225T, controllata da CCPB SRL cod. op. DG93 deroga per l’inserimento nell’allevamento al medesimo indirizzo cod ASL 032RE065 di capi suini convenzionali per la fase di svezzamento in numero di 400 suinetti circa ogni 3 settimane ai sensi del punto 1.3.1. dell’allegato II parte II del Reg UE 848/2018 come previsto dall’art. 22 del citato regolamento (circostanza calamitosa derivante da «epizoozia);

2)  di stabilire inoltre, al fine di ottenere l’accesso alla deroga di cui al punto 1), le seguenti prescrizioni:

• La deroga viene concessa a partire dalla data del 29/08/2025 per un periodo di 6 mesi fino al 28/02/2026, e potrà essere prorogata qualora dovessero permanere le restrizioni alla movimentazione e la indisponibilità di fornitori alternativi;

• Gli animali introdotti dovranno rispettare i periodi di conversione corrispondenti di cui all’allegato II, parte II, punto 1.2.2. del Reg. 848/2018

• L’operatore si impegna a riprendere la fornitura di suinetti certificati biologici non appena verranno meno le restrizioni vigenti e gli animali saranno nuovamente disponibili;

• L’organismo di controllo dovrà verificare, nel periodo di vigenza della deroga, il rispetto della normativa relativamente al periodo di conversione degli animali introdotti e il perdurare della indisponibilità di fornitori di suinetti certificati biologici.

3) di notificare, tramite PEC, il presente provvedimento all’operatore biologico AZIENDA AGRICOLA BONINI FRANCESCO;

4) di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo di controllo CCPB SRL;

5) che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR dell’Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica;

6) che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi della normativa richiamata in narrativa;

7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura;

8) di comunicare il presente atto al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la successiva informazione alla Commissione Europea.

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