n.109 del 23.04.2013 (Parte Seconda)

Revisione della disciplina dei procedimenti del settore vitivinicolo e introduzione del silenzio assenso in attuazione dell'art. 11 della L.R. n. 19/2011

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento(CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

- il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

Visto, in particolare, l’articolo 185 bis del predetto Regolamento (CE) n. 1234/2007, che dispone, al comma 1 che gli Stati membri tengano uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;

Richiamati gli artt. da 1 a 5 del citato Regolamento (CE) n. 436/2009, che disciplinano lo schedario viticolo, le relative definizioni e contenuti nonché le disposizioni relative ai controlli;

Atteso che il Titolo V del Regolamento (CE) n. 555/2008 disciplina i controlli nel settore vitivinicolo e, in particolare l’art. 81 stabilisce, al comma 1, che per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo;

Richiamato inoltre il Decreto Legislativo 8 aprile 2010 n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”, ed in particolare l’art. 12, comma 2, che prevede che lo schedario viticolo sia gestito dalle regioni e province autonome secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo;

Preso atto che il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato sulla GU n. 16 del 21 Gennaio 2011, prevede, fra l’altro, che le Regioni, nell’ambito delle loro competenze, stabiliscono le modalità relative alla gestione amministrativa dei procedimenti inerenti la gestione del potenziale viticolo al fine di assicurare il costante aggiornamento dello schedario viticolo;

Rilevato che con deliberazione n. 192 del 21 ottobre 2008, l’Assemblea Legislativa regionale ha approvato le “Disposizioni regionali applicative dei Regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione relativi al potenziale produttivo viticolo” stabilendo, tra l’altro di demandare ad atti della Giunta regionale gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie e nazionali relative al settore vitivinicolo;

Vista la propria deliberazione n. 1997 del 17 dicembre 2012 con la quale è stato approvato il Piano operativo per l’allineamento dello schedario viticolo;

Considerato:

- che le nuove procedure definite a livello nazionale e regionale nell'ambito del settore vitivinicolo, rendono di fatto obbligatorio l'adeguamento della base grafica GIS per garantire l'allineamento con le informazioni inerenti la gestione del potenziale viticolo presenti nei sistemi informativi regionali, che confluiranno nella nuova gestione SIAN dello schedario viticolo;

- che l'allineamento ipotizzato comporterà un forte incremento delle anomalie sulle superfici vitate definite come segnalazioni di difformità tra i dati dichiarati nello schedario viticolo e quelli detenuti dall’amministrazione in diverse banche dati tra cui quella grafica (GIS);

- che oltre al percorso di allineamento delle superfici vitate, la rilevazione di anomalie è conseguenza dell’ordinaria attività di controllo amministrativo, sia puntuale che massivo, svolto dalla pubblica amministrazione, che ha a riferimento la congruità dei dati contenuti nello schedario vitivinicolo;

- che le anomalie comportano di fatto l’impossibilità di dichiarare le unità vitate discordanti in qualsiasi procedimento amministrativo di variazione del potenziale, di richiesta di contributo, o in occasione della dichiarazione di vendemmia e produzione;

- che a tal fine, il produttore dovrà necessariamente fornire le informazioni mancanti o modificare i dati errati contenuti nel fascicolo viticolo aziendale sia alfanumerici che grafici, che hanno dato origine alla nascita dell’anomalia;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare un apposito procedimento amministrativo, denominato “Procedimento di risoluzione anomalie”, attivato su istanza del produttore e finalizzato a risolvere le anomalie presenti nel fascicolo viticolo attraverso la modifica dei dati in esso contenuti;

Vista inoltre la L.R. 12 dicembre 2011, n. 19 recante “Istituzione Del Registro Unico dei controlli (RUC) sulle imprese agricole ed agroalimentari regionali e semplificazione degli interventi amministrativi in agricoltura”;

Visto, in particolare, l’art. 11 della citata L.R. n. 19/2011, che dispone, tra l’altro, che per il perseguimento di obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti di interesse dei soggetti che esercitano l'attività agricola la Giunta regionale, con propria deliberazione:

- individua i procedimenti, di competenza della Regione, delle Province, delle Comunità montane e delle Unioni di Comuni, per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA e gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere nonché le condizioni cui devono attenersi;

- definisca le modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente nonché dell’eventuale decorso del termine del procedimento;

- definisca per ciascun procedimento il termine entro cui le amministrazioni devono adottare il provvedimento finale, decorso il quale l'istanza si intende accolta;

Rilevata l’opportunità di dare attuazione a tale disciplina con riferimento ai procedimenti afferenti il potenziale vitivinicolo relativamente agli aspetti connessi al costante aggiornamento dello schedario;

Ritenuto di provvedere alla ridefinizione dei procedimenti amministrativi di che trattasi nonché alla modifica delle modalità di controllo del potenziale viticolo regionale in ragione delle innovazioni tecnologiche introdotte che hanno a riferimento sia la costituzione di banche dati uniche fruibili fondate sull’individuazione di un dato univoco di superficie vitata, sia l’introduzione di modalità di controllo periodico massivo dei dati come la procedura denominata “Refresh”;

Ritenuto pertanto di disciplinare:

- nell’Allegato A) parte integrante sostanziale della presente deliberazione:

  • i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA;
  • gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza;
  • il termine del procedimento e le modalità di certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente;

- nell’Allegato B) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la mappatura delle fasi gestionali dei procedimenti individuati nell’Allegato A sia nell’ipotesi in cui i procedimenti siano gestiti attraverso i CAA sia nell’ipotesi in cui l’intero procedimento sia trattato dall’amministrazione competente;

- nell’Allegato C) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità di controllo del potenziale viticolo regionale;

Rilevato inoltre:

- che per l’esercizio delle funzioni istruttorie individuate non sono previsti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti ai fini del riconoscimento dell’abilitazione ad operare in qualità di CAA;

- che i CAA, ai fini del riconoscimento ed in relazione alla costituzione ed aggiornamento delle banche dati pubbliche su cui operano, hanno già attivato apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati nello svolgimento dell’attività alla Regione, alle altre Amministrazioni pubbliche, agli organismi pagatori nonché agli utenti del servizio;

- che i procedimenti amministrativi di cui all’Allegato A) sono strumentali alla gestione e movimentazione dello schedario e dei diritti vitivinicoli;

- che le informazioni in questi contenute sono una componente del fascicolo aziendale e del Sistema Integrato di Gestione e controllo;

- che conseguentemente, la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività attribuite con la presente deliberazione risulta assicurata attraverso la suddetta polizza assicurativa;

Ritenuto pertanto di individuare quali CAA per i quali è ammessa la presentazione di istanze con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui all’Allegato A) della presente deliberazione quelli riconosciuti ai sensi della normativa vigente e convenzionati con la Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie per la gestione e la tenuta del fascicolo aziendale nonché con l’Organismo Pagatore regionale AGREA, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008;

Ritenuto altresì opportuno - al fine di consentire, in questa fase di avvio, uno stretto monitoraggio sulle modalità di esercizio delle funzioni istruttorie attribuite e garantire agli stessi un’adeguata attività formativa - abilitare alla presentazione di istanze, un numero limitato di operatori, definito con riferimento ai fascicoli aziendali viticoli gestiti da ciascun CAA che sarà rivisto anche in base alle esigenze operative che emergeranno in seguito all’attivazione dei diversi procedimenti amministrativi;

Dato atto inoltre che alla definizione, per ciascun procedimento, delle modalità tecniche a cui i CAA dovranno attenersi nell’esecuzione delle attività istruttorie attribuite in ragione della presente deliberazione, e della documentazione che dovrà obbligatoriamente accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e dalle amministrazioni competenti ed ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché all’individuazione del numero degli operatori da abilitare, si provvederà con successivi atti del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

Ritenuto infine opportuno, per quanto fin qui esposto, procedere ad un’attenta supervisione, attraverso l’effettuazione di controlli puntuali, sulle modalità e sulla corretta esecuzione dell’attività attribuita ai CAA;

Ritenuto pertanto di demandare a successivo provvedimento la definizione delle eventuali ulteriori condizioni per l’esercizio dell’attività da parte dei CAA, le modalità di esecuzione dei controlli e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

Dato atto pertanto che la piena operatività dell’esercizio delle attività attribuite ai CAA con la presente deliberazione resta subordinata all’adozione degli ulteriori atti sopraindividuati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, sulla base delle considerazioni formulate in premessa e qui richiamate, gli allegati riportati nell’Allegato 1 parte integrante del presente atto e precisamente:

- l’Allegato A) nel quale sono disciplinati:

  • i procedimenti relativi alla gestione del potenziale viticolo per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA;
  • gli adempimenti istruttori che i CAA sono tenuti a svolgere per la presentazione dell’istanza;
  • il termine del procedimento e le modalità di certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente;

- l’Allegato B) nel quale è riportata la mappatura delle fasi gestionali dei procedimenti individuati nell’Allegato A) sia nell’ipotesi in cui i procedimenti siano gestiti attraverso i CAA sia nell’ipotesi in cui l’intero procedimento sia trattato dall’amministrazione competente;

- l’Allegato C) nel quale sono riportate le modalità di controllo del potenziale viticolo regionale;

2) di individuare quali CAA per i quali è ammessa la presentazione di istanze con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui all’Allegato A) della presente deliberazione quelli riconosciuti ai sensi della normativa vigente e convenzionati con la Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie per la gestione e la tenuta del fascicolo aziendale nonché con l’Organismo Pagatore regionale AGREA, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27 marzo 2008;

3) di prevedere che alla definizione, per ciascun procedimento, delle modalità tecniche a cui i CAA dovranno attenersi nell’esecuzione delle attività istruttorie attribuite e della documentazione che dovrà obbligatoriamente accompagnare l’istanza da presentare all’amministrazione competente, dei supporti istruttori e procedimentali relativi all’attività compiuta dai CAA e dalle amministrazioni competenti ed ogni altra modalità operativa necessaria alla gestione dei procedimenti, nonché all’individuazione del numero degli operatori da abilitare, si provvederà con successivi atti del Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali;

4) di demandare a successivo provvedimento la definizione delle eventuali ulteriori condizioni per l’esercizio dell’attività da parte dei CAA, le modalità di esecuzione dei controlli e le conseguenze correlate ad eventuali inadempimenti o irregolarità riscontrate, fino alla revoca delle attività ad essi attribuite, ferma restando la piena responsabilità amministrativa, civile e penale per l’attività compiuta;

5) di dare atto pertanto che la piena operatività dell’esercizio delle funzioni istruttorie da parte dei CAA resta subordinata all’adozione degli ulteriori atti sopraindividuati;

6) di dare atto inoltre che le disposizioni di cui alla presente deliberazione e dei relativi allegati ridefiniscono l’assetto, l’iter, le modalità gestionali e i termini dei procedimenti trattati nonché i controlli relativi al potenziale viticolo, modificando quanto già previsto nella deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 192/2008;

7) di prevedere infine che a seguito delle modifiche apportate con il presente atto risulta superata la disciplina del procedimento di “estirpazione e reimpianto del vigneto” di cui al paragrafo 12 della deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 192/2008;

8) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura.

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