n. 198 del 12.07.2017 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale positiva relativamente alla compatibilità ambientale del piano di coltivazione e sistemazione finale relativo all'unità di cava "Palazzo ampliamento" del P.A.E. posta in fraz. Lusurasco loc. Palazzo presentata al Comune di Alseno dalla Società Transport & Scavi di Savchenko Victoriya e C. S.a.s. tramite SUAP

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera

1) DI ESPRIMERE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, valutazione di impatto ambientale positiva relativamente alla compatibilità ambientale del Piano di coltivazione e sistemazione finale relativo all’Unità di cava all’Unità di cava “Palazzo ampliamento” del P.A.E. posta in fraz. Lusurasco loc. Palazzo presentata al Comune di Alseno dalla Società Transport & Scavi di Savchenko Victoriya e C. S.a.S. tramite SUAP in data 24.11.2016, a condizione che siano rispettate le misure di mitigazione previste dallo Studio di Impatto Ambientale e che siano rispettate le prescrizioni emergenti dai pareri espressi dai componenti la Conferenza riportati all’interno del Rapporto sull’impatto Ambientale e/o allegati al verbale della conferenza dei servizi nella seduta conclusiva, che, seppur non materialmente allegato al presente atto per motivi di voluminosità acquisito agli atti del Servizio Urbanistica e Ambiente, ne forma parte integrante e sostanziale, di seguito riportate:

A) PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO:

- Dal parere dell’ Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti PO Sede di Piacenza:

nella documentazione tecnica progettuale, sono indicate distanze di rispetto da ottenere in deroga da quelle imposte dall'art 104 del DPR 1281/59 diverse per lo stessa infrastruttura, che occorre omogeneizzare per una univoca richiesta, in particolare lo distanza di rispetto dai sostegni della linea elettrica di media tensione che viene riportata in m. 5 o in m. 10;

lo scrittura privata "Titolo conferente la disponibilità dei terreni" sottoscritta in data 11/04/2016 fra la ditta e lo proprietà dei terreni dovrà essere sottoposta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente:

all'art 12 della bozza di convenzione dovrà essere indicato l'importo della garanzia fidejussoria che, sulla base di quanto riportato al punto d) del "considerato" non potrà essere inferiore a € 680.000,00 a meno di eventuale diversa valutazione comunale che potrà anche definire l'importo fidejussorio in funzione dei lotti contemporaneamente aperti per le fasi di coltivazione e recupero, (che tuttavia dovrà garantire il recupero morfologico-naturalistico-ambientale seguendo lo tempistica del progetto esecutivo):

si richiama lo necessità di adempiere alle disposizioni della LR 28/10/2016 n° 18 "Testo Unico per la, promozione della legalità e per lo valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile ed in particolare all’art 41- Adempimenti connessi al trasporto di materiale derivante da attività estrattive e minerarie, appena emanate ed operative le previste direttive regionali.

B) PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE:

- Dal parere dell’ Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e la Protezione Civile Servizio Area Affluenti PO Sede di Piacenza:

all'art. 12 della bozza di convenzione dovrà essere indicato l'importo della garanzia fidejussoria che, sulla base di quanto riportato al punto d) del "considerato" non potrà essere inferiore a € 680.000,00 a meno di eventuale diversa valutazione comunale che potrà anche definire l'importo fidejussorio in funzione dei lotti contemporaneamente aperti per le fasi di coltivazione e recupero, (che tuttavia dovrà garantire il recupero morfologico-naturalistico-ambientale seguendo lo tempistica del progetto esecutivo);

La suddetta Agenzia segnala inoltre che la presenza (all'interno dell'elenco autorizzazioni e nulla osta da richiedere preventivamente) della autorizzazione distanze in deroga di cui al DPR 128/1959 non determina il rilascio della suddetta autorizzazione con la decisione di VIA in quanto trattasi di un procedimento successivo in materia di Polizia Mineraria che appartiene alla fase di esercizio e come tale non ricompreso nella procedura di VIA.

- Dal parere della Provincia Di Piacenza - Servizio Viabilità, Edilizia E Servizi Tecnologici Servizio Programmazione Territorio E Trasporti, Turismo Ed Attività Produttive:

- Prescrizioni generali: si fa espresso rinvio al parere del Servizio del 17.03.2017 n. 5929 di prot.;

- Prescrizioni speciali, di seguito riportate:

2.1- la barriera realizzata in terra a lato della S.P. n. 4, di altezza complessiva f.t. di m. 2 circa, dovrà essere posta ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal confine di proprietà della strada,

2.2 - i lavori dovranno essere ultimati entro sei mesi dalla data dell’autorizzazione provinciale;

2.3 - il richiedente dovrà comunicare tempestivamente alla Provincia la data di inizio ed ultimazione dei lavori al fine di consentire la sorveglianza da parte dell’ente proprietario della strada.

C) PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE:

- Dal parere dell’ Agenzia Regionale Per La Sicurezza Del Territorio E La Protezione Civile Servizio Area Affluenti Po Sede Di Piacenza:

dovrà essere mantenuta in cantiere una apposita attrezzatura per la pulizia dei mezzi in uscita ad evitare la lordatura della viabilità; in ogni caso, in condizioni meteorologiche avverse dovrà essere interrotta l'attività di cava;

- Dal Parere dell’ARPAE:

considerato che il proponente prevede di utilizzare per il ritombamento della cava, materiale derivante sia da attività estrattive sia da interventi edilizi, si fa presente che dovranno essere applicate le procedure previste dal D.M. 161/2012 nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da attività o opere soggette a VIA o AIA ovvero le disposizioni di cui all'art. 41-bis della L. 9 agosto 2013, n. 98.

Relativamente alla richiesta, della Ditta in ambito VIA, di autorizzazione alle emissioni diffuse che

possono svilupparsi durante l'attività di escavazione inerti, si ritiene che la stessa possa essere favorevolmente accolta a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti individuati nella documentazione prodotta il 15/03/2017 a corredo dell'istanza., nonché della seguente prescrizione: impiego, nelle fasi di cantiere e di gestione dell’attività, di mezzi operativi e autoveicoli a basse emissioni inquinanti e conformi alle più recenti normative in materia di emissioni o dotati di filtri antiparticolato. Tali prescrizioni, relative alle emissioni diffuse prodotte dalla cava in oggetto, verranno riportate specificatamente nella relativa autorizzazione che ARPAE provvederà a rilasciare dopo la chiusura dei lavori della conferenza di servizi, per essere ricompresa nella delibera comunale di pronuncia della VIA.

D) PRESCRIZIONI IN MERITO AL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE:

Dovrà essere effettuato il monitoraggio della prima falda acquifera mediante la predisposizione di due piezometri e l'esecuzione delle misure specificate al paragrafo 7.2 del SIA e il monitoraggio delle opere a verde come previsto al paragrafo 7.4. del medesimo SIA.

2) DI DARE ATTO:

a) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto ed inoltre che ai sensi dell’ Art. 7 comma 4 del DPR n. 160/2010 il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/90 e s.m.i., è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento dell’ attività richiesta, ivi compresa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva; b) che la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) positiva assunta con il presente atto obbliga il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute per la realizzazione ed il monitoraggio nel tempo dell’intervento.

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 26, comma 6, secondo periodo del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., che la valutazione di impatto ambientale (VIA) espressa con il presente atto ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di pubblicazione dello stesso nel B.U.R.E.R.; la procedura di VIA andrà integralmente rinnovata nel caso in cui il proponente non inizi a realizzare il progetto entro il suddetto termine temporale;

4) DI COMUNICARE la valutazione di impatto ambientale (VIA) assunta con il presente atto allo Sportello unico Attività Produttive, il quale a sua volta provvederà a comunicarla al proponente ed a tutte le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, nonché agli enti e agli organi competenti in materia di controllo nelle materie ambientali;

5) DI DARE MANDATO al competente Servizio per la pubblicazione della presente decisione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

6) DI DARE ATTO altresì che le spese di istruttoria da porre a carico del proponente, sono quantificate in via definitiva nella misura di € 1.000,00;

7) DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell'articolo 3-comma 4 della Legge n.241 del 1990, avverso il presente provvedimento conclusivo potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro120 giorni dalla data di ricevimento.

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