n.253 del 21.09.2017 (Parte Seconda)

Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, in regime de minimis ai sensi dei Regg. (UE) n. 1408/2013 e n. 717/2014, per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 8/1994. Anno 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l’art. 26 in base al quale, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito a cura delle Regioni un fondo destinato alla prevenzione e all’indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato con apposite disposizioni;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare l'art. 40 che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, ora Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;

- n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore “Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura”;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

Visto in particolare l'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994, come da ultimo modificata con la predetta L.R. n. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa concedere, tra l’altro, contributi per interventi di prevenzione per danni arrecati dalla fauna selvatica limitatamente alle specie e nei territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

Richiamato il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare gli artt. 107 e 108 del Capo 1, sez. 2 relativo agli aiuti concessi dagli Stati;

Richiamati altresì:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 15.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Ritenuto, nelle more del completamento dell’iter comunitario di istituzione di un apposito regime di aiuti, che i contributi per interventi di prevenzione ai sensi dell'art. 17 della L.R. 8/1994 siano riconosciuti in regime de minimis come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali ivi compresi gli allevamenti zootecnici si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013;

- quanto agli oneri destinati a far fronte ai danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2017 - 2019” e successive modifiche;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

- la L.R. 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto all’approvazione di uno specifico bando - che costituisce al contempo Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 - teso all’erogazione di aiuti in regime de minimis per l’acquisto di presidi di prevenzione a protezione delle produzioni vegetali e degli allevamenti zootecnici ivi compresi gli allevamenti ittici, nella formulazione di cui all’allegato parte integrante della presente deliberazione e nei relativi propri allegati, nel quale sono definiti tra l'altro l’ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità applicative nonché le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 37 comma 4;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 2189 del 21 dicembre 2015, recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi;

delibera

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di approvare uno specifico Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accesso ai contributi previsti dall'art. 17 della L.R. 8/1994 per l'acquisto di presidi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, nella formulazione di cui all'Allegato parte integrante della presente deliberazione e nei relativi propri allegati, nel quale sono definiti tra l'altro l’ammontare degli aiuti, i criteri e le modalità applicative nonché le caratteristiche tecniche dei presidi di prevenzione finanziabili;

3. di dare atto che la concessione dei sopracitati contributi è limitata alle specie ed ai territori di seguito indicati:

- specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- specie protette o specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse, nell’intero territorio agro-silvo-pastorale;

4. di destinare agli interventi oggetto dell'Avviso pubblico di cui al presente atto le risorse pari ad Euro 180.000,00 stanziate sul capitolo U78073 “Contributi in capitale a altre imprese per interventi di prevenzione danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo (art. 17 L.R. 15 febbraio 1994, n. 8)” del bilancio finanziario gestionale regionale 2017-2019 – anno di previsione 2017;

5. di stabilire che il contributo per l’acquisto di presidi di prevenzione venga riconosciuto come di seguito indicato:

- quanto agli oneri destinati a far fronte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni vegetali ivi compresi gli allevamenti zootecnici si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo e che fissa in Euro 15.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

- quanto agli oneri destinati a far fronte ai danni causati da uccelli ittiofagi agli allevamenti ittici si applicano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 717/2014 che disciplina gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura e che fissa in Euro 30.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

6. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura e pesca;

7. di dare atto infine:

- che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

- che, in particolare, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione contemplati dal comma 1 dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e nelle disposizioni regionali di attuazione.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina