n.360 del 22.12.2023 (Parte Seconda)

Proroga della validità del Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018. (Delibera della Giunta n. 1866 del 30 ottobre 2023)

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta, progr. n. 1866 del 30 ottobre 2023, recante ad oggetto “Piano faunistico venatorio regionale 2018-2023, approvato con delibera dell'Assemblea legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 – Proroga validità”;

Preso atto del favorevole parere espresso dalla Commissione referente “Politiche economiche” di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 30764 del 12 dicembre 2023”;

Previa votazione palese a maggioranza dei presenti,

delibera

-  di approvare le proposte contenute nella deliberazione della Giunta, progr. n. 1866 del 30 ottobre 2023, sopra citata e qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

-  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 OTTOBRE 2023, N.1866

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2018-2023, APPROVATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA N° 179 DEL 06 NOVEMBRE 2018 - PROROGA VALIDITÀ

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

  • la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, nonché i seguenti commi del predetto articolo:
  • il comma 7, a norma del quale, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le Province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, i piani faunistico-venatori;
  • il comma 10 che prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali secondo i criteri di omogeneità e congruenza dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA);
  • la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" e successive modifiche ed integrazioni;
  • la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 e successive modificazioni ed integrazioni ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati, in particolare, della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

  • l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;
  • l’art. 5, rubricato “Piano faunistico-venatorio regionale”, il quale prevede:
    • al comma 1, che il Piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale, elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 e al piano territoriale regionale, sia approvato dall’Assemblea legislativa su proposta della Giunta;
    • al comma 2, che il Piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:
      • l’individuazione dei comprensori faunistici omogenei;
      • l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;
      • l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
      • la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
      • i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
      • i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
      • i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo;
  • al comma 2bis, che il Piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie;

Richiamata la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna”, approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con le deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Richiamati inoltre:

  • la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche;
  • il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 5 del medesimo il quale dispone:
  • al comma 1, che nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione al fine di evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
  • al comma 2, che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;

Viste la propria deliberazione n. 1200 del 23 luglio 2018 relativa alla “Proposta all’Assemblea Legislativa di approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023” e la deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 06 novembre 2018 che ha approvato “il Piano Faunistico Venatorio Regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”;

Atteso:

  • che le previsioni contenute nel Piano attualmente vigente sono ancora attuali e rispondenti alle esigenze di conservazione delle specie faunistiche omeoterme e di una corretta pianificazione faunistico-venatoria in relazione alle peculiarità del territorio regionale;
  • che l’evoluzione dell’epidemia di Peste Suina Africana necessita di un processo di rivalutazione continua della pianificazione per la specie cinghiale;
  • che sono già state attivate le procedure per la predisposizione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR), ma considerata la particolare complessità del percorso non sarà possibile completarne la definizione in tempi brevi e comunque prima della scadenza del Piano attualmente in vigore;

Richiamate:

  • la nota PG/2023/709793 del 17 luglio 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con cui il Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone montane - Area biodiversità - ha espresso parere favorevole alla proroga del PFVR 2018-2023 per un periodo di due anni a partire dalla sua scadenza;
  • la nota PG/2023/0955252 del 19 settembre 2023, acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura, con cui ISPRA ha espresso parere favorevole alla proroga del PFVR 2018-2023 per un periodo di due anni a partire dalla sua scadenza;

Ritenuto pertanto necessario proporre all’Assemblea Legislativa la proroga della validità dell’attuale PFVR, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 06 novembre 2018, fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

  • il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
  • la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 “Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025” e successive modifiche e integrazioni;
  • la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

  • n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
  • n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
  • n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di proporre all’Assemblea Legislativa, ai sensi della lett. d), comma 4, art. 28 dello Statuto regionale e del comma 1, art. 5 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche e integrazioni, la proroga del vigente “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025-2026;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3. di pubblicare ad avvenuta approvazione l’atto dell’Assemblea Legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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