n.96 del 01.04.2020 periodico (Parte Seconda)
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Rizzi Silvestro. Rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Monticelli d’Ongina (PC) ad uso irriguo - Proc. PC01A0585/16RN02 – SINADOC 21652/2016 (Determina n. 871 del 24/2/2020)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. assentire al sig. Silvestro Rizzi, residente in Comune di Monticelli d’Ongina (PC) – Frazione Olza, Località Fogarole Cristo n. 59 (C.F. RZZSVS30T14F671E), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 01A0585/16 RN02, ai sensi del l’art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 20;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.566,98; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
Articolo 7 - Obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)