n.94 del 30.04.2015 (Parte Prima)
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2015
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico)
Art. 4 - Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di Protezione civile)
Art. 7 - Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali 21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28
Art. 8 - Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico
Art. 9 - Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale
Art. 10 - Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione e gestione dell’autostrada Cispadana
Art. 11 - Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali
Art. 12 - Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
Art. 13 - Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
Art. 14 - Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali
Art. 15 - Abrogazioni
Art. 16 - Entrata in vigore
Art. 1
Finalità
1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l’azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2015) in collegamento con la legge finanziaria regionale per l’anno 2015.
Art. 2
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire, attraverso il sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare a capitale sociale o al fondo consortile o alle riserve patrimoniali le risorse allocate presso i fondi rischi alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)).
2. Al fine di garantire al sistema dei confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003, il rafforzamento dell'operatività nei settori del turismo e del commercio, anche ai fini del sostegno agli interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi, la Regione autorizza i confidi medesimi ad imputare al Fondo rischi turismo e commercio le risorse allocate presso i fondi per l’abbattimento degli interessi derivanti da contributi erogati o contributi concessi e non ancora erogati per le medesime finalità dalla Regione medesima alla data del 31 dicembre 2014, ai sensi delle leggi regionali n. 41 del 1997 e n. 40 del 2002.
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Le risorse trasferite a capitale sociale o fondo consortile, o a riserve patrimoniali, costituiscono quote o azioni proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione o per le deliberazioni dell’assemblea.
Art. 3
Modifiche alla legge regionale 14 maggio 2002, n. 7
(Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale,
innovazione e trasferimento tecnologico)
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 le parole “la quota” sono sostituite dalle seguenti: “il contributo”.
2. Il comma 8 dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2002 è sostituito dal seguente:
“8. Le convenzioni disciplinano:
a) le modalità e procedure di conferimento alla società dei contributi al fondo consortile connessi al programma di attività e dei corrispettivi connessi alle attività di supporto e di assistenza tecnica, e alle altre attività che le società di cui al comma 7 bis potranno svolgere;
b) il sistema di monitoraggio del piano di attività, e il sistema di rendicontazione e analisi di risultato delle attività di supporto e assistenza tecnica;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo ai fini del controllo analogo.”.
Art. 4
Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5
(Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2013, sono inseriti i seguenti:
“3 bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d’uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). I termini istruttori di cui all’articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse.
3 quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3 bis e 3 ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell’articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.
3 quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3 bis e 3 ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l’edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 14, commi 2 e 4, dall’articolo 15, commi 2 e 3, dall’articolo 16 e dall’articolo 16 bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per i procedimenti in corso per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato assunto il provvedimento conclusivo.
Art. 5
Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24
(Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole: “da ammettere a finanziamento” sono inserite le seguenti: “ovvero specifici accordi di programma ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
Art. 6
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1
(Norme in materia di protezione civile e volontariato.
Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile)
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole “interventi indifferibili ed urgenti” sono inserite le seguenti: “nonché misure temporanee di assistenza a nuclei familiari evacuati da abitazioni inagibili”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituita dalla seguente:
“b) il Revisore unico.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 è sostituito dal seguente:
“7. I l Revisore unico è nominato dalla Regione, è iscritto nel registro dei revisori dei conti e dura in carica quattro anni.”.
4. Ai commi 8 e 9 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 la parola “Collegio” è sostituita dalle seguenti: “ Revisore unico”.
5. Al comma 10 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “ai componenti del Collegio” sono sostituite dalle seguenti: “al Revisore unico”.
6. Al comma 8 dell’articolo 24 della legge regionale n. 1 del 2005 le parole “Collegio dei revisori” sono sostituite dalle seguenti: “Revisore unico”.
Art. 7
Proroga di termini in materia ambientale: modifiche alle leggi finanziarie regionali
21 dicembre 2012, n. 19 e 20 dicembre 2013, n. 28
1. Al comma 2 dell’articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole "negli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016".
2. Al comma 3 dell’articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012 le parole "otto milioni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci milioni".
3. Al comma 2 dell’articolo 43 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), le parole: “dicembre 2014” sono sostituite dalle seguenti: “dicembre 2015”.
Art. 8
Disposizioni sulle entrate derivanti dall’utilizzo del demanio idrico
1. I canoni di concessione derivanti dall’utilizzo del demanio idrico di cui alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all’importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un’unica soluzione per tutta la durata della concessione all’atto della sottoscrizione del disciplinare.
2. Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall’1 gennaio. L’aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l’eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone.
3. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata per l’anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell’ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell’ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
4. La cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
5. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni di legge regionale in materia di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l’utilizzo di beni del demanio idrico.
Art. 9
Disposizioni straordinarie a seguito di evento alluvionale
1. Al fine di consentire il ripristino degli argini golenali aventi anche finalità di difesa idraulica, gravemente danneggiati a seguito dell’evento alluvionale verificatosi dal 9 ottobre al 19 novembre 2014 nelle province di Parma e Reggio Emilia, i soggetti proprietari sono autorizzati ad utilizzare il materiale disponibile nelle immediate vicinanze nei limiti strettamente necessari allo scopo sopra previsto.
2. A tale fine i soggetti di cui al comma 1, in accordo con i Comuni interessati, predispongono un programma di interventi da approvarsi con atto della Giunta regionale che definisce le prescrizioni da rispettare in ordine alla modalità di utilizzo e ai quantitativi di materiale necessari.
3. Il materiale prelevato ai fini del comma 1 non può essere destinato ad altro scopo. In caso di violazione si applica la sanzione prevista all’articolo 22 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) nel valore massimo ivi previsto.
4. Al fine del rispetto delle presenti disposizioni, le funzioni di vigilanza e irrogazione della sanzione sono esercitate dalle Province per i rispettivi territori.
Art. 10
Subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella concessione di costruzione
e gestione dell’autostrada Cispadana
1. Nel caso di subentro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nelle funzioni di concedente dell'autostrada regionale Cispadana, previsto all'articolo 5 bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad adottare tutti i provvedimenti volti a permettere anche l'eventuale trasferimento allo Stato della somma disponibile per la realizzazione dell’opera.
Art. 11
Norme transitorie sul Consiglio delle Autonomie locali
1. Nelle more di una riforma organica del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), connessa all’attuazione del riordino delle funzioni della Regione e degli Enti locali, il CAL opera validamente nella composizione transitoria già prevista dall'articolo 84 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 (Legge comunitaria regionale per il 2014). Il Presidente della Giunta regionale adotta il decreto di nomina dei membri di diritto e lo trasmette al Presidente dell’Assemblea legislativa regionale, il quale provvede a convocare la prima seduta.
2. Alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), i componenti di diritto del CAL, già previsti all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali), risultano essere i seguenti:
a) il Sindaco della Città metropolitana;
b) i presidenti delle Province;
c) i sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con più di 50.000 abitanti.
3. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
Art. 12
Applicazione dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11
1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge n. 11 del 2015, l'applicazione della disposizione di cui all’articolo 48, comma 3 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2015.
Art. 13
Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43
(Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”.
2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
“2. Le assunzioni di cui al comma 1 avvengono con deliberazione della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per le rispettive dotazioni organiche, a seguito di selezione pubblica. La procedura selettiva è disciplinata con deliberazione assunta dai precitati organi politici, d'intesa tra loro.”.
3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001, dopo la parola “laurea” sono aggiunte le seguenti: “e degli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica”.
4. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 43 del 2001 la parola “professionale” è sostituita dalle seguenti: “pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico, acquisita”.
5. Le selezioni pubbliche di cui all’articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 43 del 2001 sono avviate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge; sino ad avvenuto espletamento delle selezioni, i contratti di lavoro a tempo determinato disciplinati dal medesimo articolo 18 attualmente in essere possono essere prorogati, anche in deroga al limite di durata di cui al comma 1, non oltre il 31 gennaio 2016.
Art. 14
Proroga dei termini per la rendicontazione di spese elettorali
1. Per la trasmissione dei rendiconti previsti dall’articolo 21, comma secondo della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) relativi alle spese sostenute per le elezioni regionali del 23 novembre 2014 è stabilito il termine del 30 aprile 2015.
Art. 15
Abrogazioni
1. Il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati. Disposizioni sulla trasparenza e l’informazione), è abrogato.
2. Il comma 1 bis dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)) è abrogato.
3. La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58 (Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale), è abrogata. Resta salva la sua applicazione ai dipendenti che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il requisito di un anno di servizio di cui all'articolo 1, comma terzo della legge regionale n. 58 del 1982.
Art. 16
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 aprile 2015 STEFANO BONACCINI