n.99 del 03.04.2019 periodico (Parte Seconda)

Voltura da Società Agricola Teramana S.r.l. all'Azienda Agricola Santamaria S.r.l. del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di modifiche impiantistiche nell'allevamento esistente in Via Torre San Carlo in comune di Cesena (FC) approvato con DGR n. 1543 del 16/10/2017 e contestuale modifica della prescrizione n. 3

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di volturare all’Azienda Agricola Santamaria S.r.l. il provvedimento di verifica (screening) relativo al progetto di modifiche impiantistiche nell’allevamento esistente sito in via Torre San Carlo in Comune di Cesena (FC), presentato dalla Società Agricola Teramana S.r.l. (Titolo II della L.R. 9/99” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1543 del 16/10/2017;

b) di modificare la prescrizione n. 3 del provvedimento di verifica (screening) approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1543 del 16/10/2017 nel seguente modo:

entro 120 giorni dalla data di primo accasamento della specie allevata relativa all'attuazione dello scenario di progetto (installazione di ventilatori) dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico del livello di rumore ambientale, in periodo notturno, presso il ricettore R5 al fine della verifica del rispetto dei limiti differenziali notturni presso il suddetto ricettore in base ai rilievi del residuo già effettuati in base al punto precedente. I rilievi dovranno essere eseguiti all'interno dell'ambiente abitativo lato nord-est, al piano primo e con finestre aperte, con microfono direzionato verso l'allevamento in oggetto. I rilievi dovranno essere effettuati in continuo in continuo sulle 8 ore, da cui estrapolare il dato orario maggiormente impattante, e in condizioni peggiorative in termini di emissione dall'allevamento (e cioè allevamento in attività con tutti i ventilatori accesi e a massima portata realmente utilizzabile). Qualora i rilievi del residuo siano stati effettuati in ubicazioni differenti dall'interno dell'abitazione, i rilievi del livello di rumore ambientale andranno effettuati nella medesima posizione e alla stessa altezza;"

c) di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (prescrizioni) dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;

e) di trasmettere copia della presente determina al richiedente, al Comune di Cesena, al SAC Forlì-Cesena di Arpae Area Est e all'Azienda USL della Romagna;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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