n.121 del 11.07.2012 (Parte Seconda)

Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia. Integrazione e modifiche ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

Visto l’art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il Decreto-Legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l’art. 8 della L. R. 1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012 n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti interventi sismici, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Richiamate le ordinanze nn. 1 e 3 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 22 maggio 2012 e del 22 giugno 2012;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’art. 1, commi 2 e 5, del Decreto Legge 6 giungo 2012, n. 74 il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati e possano avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Provincie interessati al sisma;

Vista la propria ordinanza n. 2 del 16/6/2012 “Coordinamento degli interventi di ripristino urgente degli immobili adibiti ad uso scolastico ed ai servizi per la prima infanzia”

Vista altresì l’ordinanza n.4 del 3 luglio 2012 con la quale si integrano le disposizioni della citata n. 2/2012.

Atteso che una più attenta valutazione dei contenuti dell’ordinanza n. 4 ha posto in evidenza l’opportunità di modificarne parzialmente il dispositivo eliminando al punto 6 la previsione del mancato riconoscimento degli interessi legali o di mora alle imprese appaltatrici nel caso di ritardati pagamenti imputabili a mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato.

Considerata altresì la necessità di motivare in modo più congruo l’esigenza di avvalersi delle deroghe al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 15 giugno 2012 pubblicata in G.U. 6 luglio 2012.

Ritenuto a tale fine di precisare che la manifestata esigenza di dare corso alla riparazione di edifici scolastici che hanno subito danni di minore entità (classificati come B e C) con l’obiettivo di rendere possibile il loro utilizzo a partire dal prossimo anno scolastico, rende indispensabile derogare i livelli di progettazione che l’art. 93 del D.Lgs 163/2006 prevede ritenendo idonea, data la natura degli interventi, la redazione di una perizia.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1. di modificare la propria ordinanza n. 4 del 3 luglio 2012 cassando al punto 6 del dispositivo il secondo periodo che fa riferimento al mancato riconoscimento degli interessi legali o di mora alle imprese appaltatrici per ritardati pagamento dovuti a mancati o ritardati trasferimenti da parte dello Stato.

2. di dare atto che la deroga all’art. 93 del D.Lgs 163/2006 risulta necessitata dalla ristrettezza dei tempi a disposizione per eseguire gli interventi di riparazione degli edifici scolastici che hanno subito danni minori conseguendo l’obiettivo di garantirne la riapertura entro l’inizio dell’anno scolastico

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n.20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10/7/2012 

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

Registrazione dell’atto da parte della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, in data 10/7/2012, registro n. 1 foglio n. 101

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